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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 51060/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Maddaloni avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1-2-3-4-5-6-8 cod. pen. (capo A) e per i reati fine di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e da guerra e ricettazione (capi C7-C19-C20), aggravati ex art. 416-bis.1, per avere preso parte all'associazione cannorristica diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dedita all'attività estorsiva e allo spaccio di stupefacenti nel territorio di Caivano, con lo specifico compito di occultare e custodire nell'interesse del gruppo un arsenale di armi e di partecipare alle dinamiche criminali dello stesso, nonché per avere in tale veste detenuto e portato in luogo pubblico armi da guerra e comuni da sparo anche di provenienza delittuosa.

Gli esiti investigativi risultanti soprattutto dalle plurime e inequivoche conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate fra settembre 2019 e agosto 2020 (mediante l'inserimento di un trojan nei cellulari degli indagati), compendiate nelle esaurienti informative di polizia giudiziaria e riscontrate dalle operazioni di osservazione, controllo e perquisizione nonché nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza, insieme con le numerose e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, consentivano di ricostruire sia la struttura di vertice e organizzativa dell'associazione, sia lo specifico quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], tanto per il profilo del suo stabile inserimento nel gruppo camorristico, in diretta sinergia con esponenti di rilievo dello stesso fra i quali [OSCURATO:PERSONA], quanto per i delitti fine di detenzione e occultamento di armi comuni da sparo e da guerra e di ricettazione.

In particolare, la piena messa a disposizione dell'indagato e il suo ruolo fiduciario venivano riscontrati attraverso la documentata e fattiva presenza dello stesso in talune, significative operazioni concernenti la tenuta, l'occultamento e il recupero delle armi costituenti l'arsenale del sodalizio criminale.

Con riguardo alla prova della sussistenza dell'aggravante mafiosa (nella forma dell'agevolazione), il Tribunale ha sottolineato come la descritta condotta criminosa di detenzione e custodia di un arsenale di armi anche da guerra fosse chiaramente finalizzata al soddisfacinnento degli interessi del gruppo di appartenenza.

Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dal mero decorso del pur breve lasso temporale, in ragione delle gravi e concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso, ed era anzi rafforzata - oltre che dall'esame dei precedenti penali dell'indagato - dalla verificata e persistente operatività del medesimo gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla CsLk ritenuta sussistenza della gravità indiziaria W per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., difettando il presupposto della effettiva intraneità dell'indagato all'associazione cannorristica, ritenuta provata — in difetto di specifiche propalazioni di collaboratori di giustizia — solo sulla base delle equivoche conversazioni intercettate sul telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali poteva evincersi il carattere episodico e occasionale del contributo fornito per la detenzione e il porto delle armi comuni da sparo e da guerra a disposizione del gruppo criminale.

3. il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, che si dispiegano largamente in generici e inconferenti richiami alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova della partecipazione a un'associazione criminale, sono per un verso aspecifici e per altro verso privi di pregio.

2. Invero, il percorso argomentativo espresso nel provvedimento impugnato, alla base del giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine sia al delitto associativo che ai reati fine di detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra, risulta immune da censure, poiché il Tribunale si è confrontato con tutte le doglianze sollevate dalla Difesa,operando una congrua e puntuale valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo e intercettativo, si palesano, viceversa, sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari ed a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell'apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha proceduto prima a una narrazione delle vicende e della struttura del gruppo camorristico armato facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Caivano e mirato all'attività di estorsione e di spaccio di stupefacenti, e poi dello specifico ruolo svolto dall'indagato.

In particolare, ha dedotto i gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso dal concludente tenore di una serie di dialoghi intercettati (in date 29 e 30 settembre 2019, 11 e 12 dicembre 2019, 19 dicembre 2019, 10 marzo 2020 e 13 aprile 2020), riportati in motivazione e riscontrati dalle operazioni di osservazione, controllo e perquisizione della polizia giudiziaria e dalle riprese di telecamere di sorveglianza, con peculiare riferimento all'episodio di dissotterrannento e successivo seppellimento di un borsone contenente armi del 13 aprile 2020.

Elementi di prova cautelare, questi, che collocano incontrovertibilmente l'indagato a disposizione dei vertici del gruppo nella veste di custode, per conto e nell'interesse dello stesso, di un vero e proprio arsenale di armi comuni da sparo e da guerra: indicatore logicamente univoco, questo, di un obiettivo ed efficace contributo partecipativo e di una perdurante, stabile e fiduciaria intraneità all'associazione camorristica.

In tale ottica, sono state apprezzate le inequivoche dichiarazioni rese nel corso di conversazioni oggetto di intercettazione, sia per il profilo della partecipazione associativa che per i delitti fine di detenzione e occultamento di armi comuni da sparo e da guerra e di ricettazione.

Attesa la correttezza della lettura dei dialoghi intercettati e preso atto della ricostruzione esaustiva e lineare offerta da entrambi i giudici del merito cautelare circa la specifica posizione dell'indagato, il quale si limita a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione fattuale degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, va ribadito il principio di diritto per il quale la lettura delle conversazioni captate e l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se - come nel caso in esame - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P. Q. M. < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. (\i Manda alla Cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Maddaloni avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1-2-3-4-5-6-8 cod. pen. (capo A) e per i reati fine di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e da guerra e ricettazione (capi C7-C19-C20), aggravati ex art. 416-bis.1, per avere preso parte all'associazione cannorristica diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dedita all'attività estorsiva e allo spaccio di stupefacenti nel territorio di Caivano, con lo specifico compito di occultare e custodire nell'interesse del gruppo un arsenale di armi e di partecipare alle dinamiche criminali dello stesso, nonché per avere in tale veste detenuto e portato in luogo pubblico armi da guerra e comuni da sparo anche di provenienza delittuosa. Gli esiti investigativi risultanti soprattutto dalle plurime e inequivoche conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate fra settembre 2019 e agosto 2020 (mediante l'inserimento di un trojan nei cellulari degli indagati), compendiate nelle esaurienti informative di polizia giudiziaria e riscontrate dalle operazioni di osservazione, controllo e perquisizione nonché nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza, insieme con le numerose e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, consentivano di ricostruire sia la struttura di vertice e organizzativa dell'associazione, sia lo specifico quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], tanto per il profilo del suo stabile inserimento nel gruppo camorristico, in diretta sinergia con esponenti di rilievo dello stesso fra i quali [OSCURATO:PERSONA], quanto per i delitti fine di detenzione e occultamento di armi comuni da sparo e da guerra e di ricettazione. In particolare, la piena messa a disposizione dell'indagato e il suo ruolo fiduciario venivano riscontrati attraverso la documentata e fattiva presenza dello stesso in talune, significative operazioni concernenti la tenuta, l'occultamento e il recupero delle armi costituenti l'arsenale del sodalizio criminale. Con riguardo alla prova della sussistenza dell'aggravante mafiosa (nella forma dell'agevolazione), il Tribunale ha sottolineato come la descritta condotta criminosa di detenzione e custodia di un arsenale di armi anche da guerra fosse chiaramente finalizzata al soddisfacinnento degli interessi del gruppo di appartenenza. Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dal mero decorso del pur breve lasso temporale, in ragione delle gravi e concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso, ed era anzi rafforzata - oltre che dall'esame dei precedenti penali dell'indagato - dalla verificata e persistente operatività del medesimo gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla CsLk ritenuta sussistenza della gravità indiziaria W per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., difettando il presupposto della effettiva intraneità dell'indagato all'associazione cannorristica, ritenuta provata — in difetto di specifiche propalazioni di collaboratori di giustizia — solo sulla base delle equivoche conversazioni intercettate sul telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali poteva evincersi il carattere episodico e occasionale del contributo fornito per la detenzione e il porto delle armi comuni da sparo e da guerra a disposizione del gruppo criminale. 3. il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, che si dispiegano largamente in generici e inconferenti richiami alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova della partecipazione a un'associazione criminale, sono per un verso aspecifici e per altro verso privi di pregio. 2. Invero, il percorso argomentativo espresso nel provvedimento impugnato, alla base del giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine sia al delitto associativo che ai reati fine di detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra, risulta immune da censure, poiché il Tribunale si è confrontato con tutte le doglianze sollevate dalla Difesa,operando una congrua e puntuale valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo e intercettativo, si palesano, viceversa, sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari ed a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell'apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha proceduto prima a una narrazione delle vicende e della struttura del gruppo camorristico armato facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Caivano e mirato all'attività di estorsione e di spaccio di stupefacenti, e poi dello specifico ruolo svolto dall'indagato. In particolare, ha dedotto i gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso dal concludente tenore di una serie di dialoghi intercettati (in date 29 e 30 settembre 2019, 11 e 12 dicembre 2019, 19 dicembre 2019, 10 marzo 2020 e 13 aprile 2020), riportati in motivazione e riscontrati dalle operazioni di osservazione, controllo e perquisizione della polizia giudiziaria e dalle riprese di telecamere di sorveglianza, con peculiare riferimento all'episodio di dissotterrannento e successivo seppellimento di un borsone contenente armi del 13 aprile 2020. Elementi di prova cautelare, questi, che collocano incontrovertibilmente l'indagato a disposizione dei vertici del gruppo nella veste di custode, per conto e nell'interesse dello stesso, di un vero e proprio arsenale di armi comuni da sparo e da guerra: indicatore logicamente univoco, questo, di un obiettivo ed efficace contributo partecipativo e di una perdurante, stabile e fiduciaria intraneità all'associazione camorristica. In tale ottica, sono state apprezzate le inequivoche dichiarazioni rese nel corso di conversazioni oggetto di intercettazione, sia per il profilo della partecipazione associativa che per i delitti fine di detenzione e occultamento di armi comuni da sparo e da guerra e di ricettazione. Attesa la correttezza della lettura dei dialoghi intercettati e preso atto della ricostruzione esaustiva e lineare offerta da entrambi i giudici del merito cautelare circa la specifica posizione dell'indagato, il quale si limita a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione fattuale degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, va ribadito il principio di diritto per il quale la lettura delle conversazioni captate e l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se - come nel caso in esame - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. (\i Manda alla Cancelleria per gli ad