Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 41217/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al riconoscimento della recidiva e al diniego delle generiche) malgrado la sentenza impugnata sia sorretta, sui temi posti in discussioni, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda l'argomentare speso a pagina 5, dal secondo capoverso in poi, sia sul giudizio di maggiore riprovevolezza ascritto al fatto giudicato alla luce del pregresso percorso criminale del ricorrente tale da validare la conclusione del primo giudice sulla recidiva, sia il riferimento alla gravità del fatto ostativo nonché ai precedenti del prevenuto, a sostegno del diniego delle generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al riconoscimento della recidiva e al diniego delle generiche) malgrado la sentenza impugnata sia sorretta, sui temi posti in discussioni, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda l'argomentare speso a pagina 5, dal secondo capoverso in poi, sia sul giudizio di maggiore riprovevolezza ascritto al fatto giudicato alla luce del pregresso percorso criminale del ricorrente tale da validare la conclusione del primo giudice sulla recidiva, sia il riferimento alla gravità del fatto ostativo nonché ai precedenti del prevenuto, a sostegno del diniego delle generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 41217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris