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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 13535/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 21), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mera doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto concorso del predetto nel reato, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

Al riguardo la corte territoriale con motivazione immune da rilievi di illogicità e fondata sull'orizzonte probatorio ha argomentato a pag. 64 il ruolo di tutto rilievo dell'imputato nella commissione del reato evidenziando che costui non solo aveva svolto il ruolo di intermediario tra venditore e acquirente, ma aveva altresì garantito il buon esito dell'illecita transazione.

Considerato che se il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo è sufficiente rilevare che la corte territoriale ha escluso il fatto di minima offensività tenuto conto del quantitativo pari a Kg. 40 di hashish.

E' vero che per verificare la sussistenza del fatto di "lieve entità" possono avere rilevanza anche le condizioni soggettive, relative alla personalità e alla finalità della condotta dell'agente, tuttavia, il parametro quantitativo rimane decisivo per escludere l'applicabilità dell'ipotesi attenuata quando il valore ponderale supera un ragionevole limite, che consente di attribuire rilievo determinante alla situazione di pericolo derivante dall'accumulo della sostanza, sicché, superato tale limite, ogni circostanza, anche se favorevole, rende trascurabile l'eventuale presenza degli altri indici ed ogni altra inferenza diviene ultronea ai fini della decisione sull'attenuante speciale (Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610).

Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto raggiunto tale limite, sulla base di una valutazione che, in quanto non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.

Considerato che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie nel quale il diniego è stato argomentato in ragione dei precedenti penali degli imputati (si veda, in particolare, pag. 71).

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] er .p.._ i 'é

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 21), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mera doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto concorso del predetto nel reato, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. Al riguardo la corte territoriale con motivazione immune da rilievi di illogicità e fondata sull'orizzonte probatorio ha argomentato a pag. 64 il ruolo di tutto rilievo dell'imputato nella commissione del reato evidenziando che costui non solo aveva svolto il ruolo di intermediario tra venditore e acquirente, ma aveva altresì garantito il buon esito dell'illecita transazione. Considerato che se il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Al riguardo è sufficiente rilevare che la corte territoriale ha escluso il fatto di minima offensività tenuto conto del quantitativo pari a Kg. 40 di hashish. E' vero che per verificare la sussistenza del fatto di "lieve entità" possono avere rilevanza anche le condizioni soggettive, relative alla personalità e alla finalità della condotta dell'agente, tuttavia, il parametro quantitativo rimane decisivo per escludere l'applicabilità dell'ipotesi attenuata quando il valore ponderale supera un ragionevole limite, che consente di attribuire rilievo determinante alla situazione di pericolo derivante dall'accumulo della sostanza, sicché, superato tale limite, ogni circostanza, anche se favorevole, rende trascurabile l'eventuale presenza degli altri indici ed ogni altra inferenza diviene ultronea ai fini della decisione sull'attenuante speciale (Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610). Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto raggiunto tale limite, sulla base di una valutazione che, in quanto non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità. Considerato che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie nel quale il diniego è stato argomentato in ragione dei precedenti penali degli imputati (si veda, in particolare, pag. 71). Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] er .p.._ i 'é
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