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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 26146/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo colposo necessario ai finì dell'integrazione del reato ascritto, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparentì, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'inosservanza della legge nonché l'illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2026.Il consigliere estensore Il PresidenteRen t9 [OSCURATO:PERSONA] torìo Si.nìslao Scarlini [OSCURATO:PERSONA].7.F-11A Sezione VII Penaie 13 LUG 2026 I DIRE,[OSCURATO:PERSONA] Poi nd est, g.( ritti 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo colposo necessario ai finì dell'integrazione del reato ascritto, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparentì, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'inosservanza della legge nonché l'illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2026.Il consigliere estensore Il PresidenteRen t9 [OSCURATO:PERSONA] torìo Si.nìslao Scarlini [OSCURATO:PERSONA].7.F-11A Sezione VII Penaie 13 LUG 2026 I DIRE,[OSCURATO:PERSONA] Poi nd est, g.( ritti 2
Sentenza Cassazione n. 26146/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris