CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 33782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3288-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliata in Roma, via Della Giuliana 72, presso lo stu- dio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP.; -intimata - avverso la sentenza n. 7957/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corted’appello di Roma n. 7957/2021 pubblicata in data 31 novembre 2021. L’intimata G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha notificato controri- corso, mentre non ha svolto attività difensive la [OSCURATO:PERSONA]- razioni soc. coop. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 29 dicembre 2015, la quale aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo per l’importo di € 457.478,12 intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. alla debitrice principale G.M.C. In- ternational [OSCURATO:SOCIETA]. ed al fideiussore [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., avente titolo nel contratto di noleggio del 1° aprile 2010. Il Tribunale aveva altresì accolto la domanda riconvenzio- nale della G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e perciò condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni pari ad € 99.005,45, oltre interessi e rivalutazione. Dalle prove testimoniali assunte, il Tribunale aveva tratto il convincimento che le casse mobili e le unità di ricarica di frigorie oggetto del contratto di noleggio erano affetti da gravi vizi che ne impedivano l’utilizzo, così pervenendo alla declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto stesso ed alla condanna risarcitoria per i danni correlati all’avaria delle merci trasportate. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado sia quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte da [OSCURATO:SOCIETA]., giacché inerenti al contenuto del programma obbligatorio inter partes, che era già provato dalla produzione del documento contrattuale, o comunque a circostanze emergen- ti dagli atti prodotti; sia quanto alla valutazione delle prove do- cumentali e per testimoni in ordine ai difetti delle casse refrige- rate oggetto di noleggio, causa del riscontrato inadempimento e dei danni prodotti. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazio- ne e/o falsa applicazione e il vizio di motivazione per omessa ammissione delle prove testimoniali, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., agli artt. 112 e 115, comma 1, n. 4 c.p.c. ed agli artt. 2697 e 2907 c.c. Si trascrivono i capitoli di prove non am- messe e si censura la valutazione delle prove documentali offer- te. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine all’esame ed alla valutazione data dai giudici del merito all’impianto probatorio predisposto dalle parti ed alla documenta- zione allegata. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. I due motivi di ricorso, da valutare unitariamente perché connes- si, sono inammissibili. Quanto in particolare, al secondo motivo, opera la previsione d'i- nammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fon- data sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Peraltro, nel vigore del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, non è più configurabile il vizio di insuffi- ciente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesidi "man- canza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "mo- tivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile" (Cass. Sez. Unite, 07/04/2014, n. 8053). E’ denunciata l’omessa o erronea valutazione di risultanze docu- mentali, ma non viene specificamente indicato, come prescrive l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" i fatti storici da essi comprovati erano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero in quale atto difensivo erano stati esposti gli scopi della relativa esibizione documentale con riguardo alle do- mande o eccezioni della parte, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rile- vante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le ri- sultanze probatorie. I motivi di ricorso si risolvono in una critica generica della sen- tenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, ed invocano un generico rinnovato esame delle risultanze istruttorie e sono quindi volti a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto mediante un accesso diretto agli atti che possa condurre ad una diversa delibazione del merito della lite. Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 115 c.p.c., essa può es- sere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il mede- simo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. In base, peraltro, all’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezio- nale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convin- cimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la con- cludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione non è consentita nel giudizio di legittimità. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura, in- vece, nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in appli- cazione di detta norma, non anche, come avvenuto nel caso in esame, per denunciare una incongrua valutazione delle acquisi- zioni istruttorie. Il vizio di omessa ammissione della prova testimoniale è a sua volta denunciato senza specificare che i capitoli trascritti investi- vano fatti decisivi della controversia, ovvero circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento dei giudici di merito, di modo che la "ratio deci- dendi" della sentenza impugnata risulti priva di fondamento. La Corte d’appello ha affermato che “l’esame delle circostanze ri- portate nei capitoli di prova sopra trascritti evidenzia che i primi dieci e quello sub 14 riguardano il contenuto del contratto e dei rispettivi obblighi, da cui la loro irrilevanza per essere stato pro- dotto in causa l’accordo inter partes, mentre gli altri fatti capito- lati sono parimenti evincibili dalla documentazione prodotta e sono, in sostanza, non contestati. D’altra parte [OSCURATO:SOCIETA] non ha chiarito come l’ammissione e l’accertamento positivo delle circo- stanze capitolate potrebbe intaccare sotto il profilo logico- giuridico la motivazione espressa dal primo giudice per accogliere l’avversa opposizione, da cui l’inammissibilità per tale profilo del- la doglianza”. Stante l’espresso rigetto delle deduzioni istruttorie operato dai giudici del merito, poteva al più valutarsi se esso avesse genera- to un vizio di motivazione sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il diritto alla prova spettante alle parti impone al giudice di rite- nere sempre ammissibili, e quindi di assumere, tutte le prove ri- levanti. In particolare, l’ammissibilità di una prova suppone la verifica della conformità del mezzo all’astratto modello normati- vo, mentre il giudizio di rilevanza postula l’accertamento dell’idoneità della prova stessa a favorire l’accoglimento, integra- le o parziale, di domande o eccezioni. La valutazione circa la rile- vanza o meno di una prova non può riguardare, quindi, la vero- simiglianza dei fatti articolati, né la probabilità di un esito positi- vo della prova stessa, ma certamente concerne la sua idoneità astratta a dimostrare la fondatezza della domanda, cioè la sua influenza ai fini della decisione. Ciò premesso, le circostanze che la ricorrente indica come ogget- to della prova denegata non rivelano comunque alcuna certa atti- tudine dimostrativa di fatti rilevanti ai fini del decidere. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente G.M.C. Internatio- nal [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di cassazione, non dovendo provvedersi al riguardo per l’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., che non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di leg- ge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a ti