Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2024
ECLI:EU:T:2024:189
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0213_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 marzo 2024 –
EFFAS / EUIPO – CFA Institute (CEFA [OSCURATO:PERSONA])
(causa T-213/23) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CEFA [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore CFA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Coesistenza dei marchi»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione – Coesistenza di due marchi in un mercato determinato
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 24, 25, 60-63)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 32)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi CEFA [OSCURATO:PERSONA] e CFA
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 67, 68, 70, 71, 74)
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 febbraio 2023 (procedimento R 1418/2022-1) è annullata.
2)
L’EUIPO si farà carico. oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] EFFAS.
3)
Il CFA Institute si farà carico delle proprie spese.
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GU C 216 del 19.6.2023
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