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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 17774/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25066-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 120/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad una complessa censura, contro il Centro benessere [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica s.r.I., impugnando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata meglio indicata in epigrafe che avevano confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo a IRES ed IRAP per l'anno 2011.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata l'accertamento era illegittimo in quanto non era stato emesso alcun processo verbale di contestazione per la ripresa relativa all'anno 2011, riferendosi il processo verbale di contestazione notificato alla contribuente all'anno 2013.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata occorreva la notifica di una specifica contestazione relativa all'anno 2011 non potendosi considerare sufficiente il processo verbale di contestazione relativo a diversa annualità.

La parte intimata si è costituita con controricorso e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Con l'unica complessa censura l'Agenzia prospetta la violazione degli artt. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997.

Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata avrebbe errato nel ritenere insufficiente il processo verbale di contestazione notificato alla Ric. 2019 n. 25066 sez.

MT ud. 26-04-2022 -2- contribuente con riguardo alla verifica per l'anno 2013, lo stesso contenendo uno specifico rilievo anche riguardo all'anno 2011 al quale si era riferito l'avviso di accertamento.

Peraltro, di nessun rilievo era la circostanza che non fosse stato ritualmente inviato l'invito al contraddittorio con riguardo all'art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997.

Sostiene inoltre la ricorrente che non sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 12 della legge n. 212 del 2000 per le verifiche a tavolino e che quanto all'IVA non sarebbero state enunciate le ragioni idonee a dimostrare che il mancato contraddittorio, se sperimentato, avrebbe prodotto una diversa ripresa fiscale.

La censura è fondata nei limiti di seguito esposti.

In effetti, secondo questa Corte: in tema di violazione di norme finanziarie (nella specie, in materia di IVA), il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dall'art. 24 della

I. ri.4 del 1929, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potenzio avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ric:ognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento (Cass. n. 31.120 del 2017); in tema di diritti e garanzie del contribuente , sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l'attività di accertamento con eventuale completamento a tavolino mediante riscontri interni, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, che è successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l'acquisizione di documenti, per concludersi mediante un accesso, pur breve, dell'amministrazione Ric. 2019 n. 25066 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -3- finanziaria presso lo studio del professionista al fine di acquisire ulteriori dati e documenti, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità (Cass. n. 38045 del 2021).

Ed invero, è incontroverso che venne notificato alla parte contribuente un processo verbale di contestazione nel quale era stato espressamente evidenziato un rilievo con riferimento all'anno 2011, risultando tale processo verbale di contestazione notificato il 31 maggio 2016, a fronte della notifica dell'accertamento avvenuta il 21 dicembre 2016.

Il processo verbale di contestazione era assolul:amente chiaro nel segnalare all'Ufficio (che è il soggetto istituzionalmente deputato a valutare l'esistenza di violazioni finanziarie), ma anche alla parte contribuente, che esistevano delle violazioni di norme tributarie anche con riferimento ad anni diversi da quello oggetto di accertamento.

Peraltro, diversamente da quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e, con essa, la controricorrente, non è la formale specificazione nel processo verbale di contestazione dell'anno di imposta verificato a fare la differenza ma il contenuto del processo verbale di contestazione che qui chiaramente (per come desumibile dal ricorso, in cui ne sono riportati i passi salienti, nel rispetto del principio di autosufficienza) "segnala" all'Ufficio violazioni concernenti anche anni precedenti a quello verificato e, quindi, non andava redatto alcun ulteriore verbale di constatazione (come erroneamente sostiene la controricorrente) per cui legittimamente l'Agenzia delle entrate ha emesso l'avviso di accertamento con riferimento all'anno 2011.

Orbene, la circostanza che il processo verbale di contestazione abbia fatto riferimento specifico alla verifica per l'anno 2013 e Ric. 2019 n. 25066 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -4- dunque ad un'annualità diversa rispetto a quella alla quale si riferisce l'avviso di accertamento impugnato dalla contribuente non elide il fatto che l'amministrazione abbia comunque rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, rispettando dunque la ratio e la lettera della disposizione anzidetta.

Erra dunque la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata nel ritenere l'accertamento affetto dal vizio connesso alla ritenuta impossibilità del contribuente di difendersi rispetto all'anno 2011.

Possibilità di difesa che, al contrario, era stata pienamente offerta al contribuente proprio in relazione al contenuto del processo verbale di contestazione riprodotto, con riferimento all'anno 2011, alle pagg. 9 , 10 e 11 del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, perché quelle "segnalazioni" di certo non potevano essere ignorate dal contribuente.

Ciò posto, essendo stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni, l'avviso di accertamento non poteva essere annullato e in ogni caso la [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto che qui non ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, non avrebbe dovuto annullare le riprese per tributi non armonizzati, non essendo per essi previsto il contraddittorio obbligatorio mentre per i tributi armonizzati avrebbe dovuto verificare se era stata superata la prova di resistenza (in questo senso Cass. n. 11685 del 2021).

Quindi, diversamente da quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nella specie non vi è stata alcuna violazione dei diritti di difesa della società contribuente (cfr., per una espressione di questo principio, Cass. n. 11502 del 2018, secondo cui l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd.

Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal Ric. 2019 n. 25066 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -5- successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente): sulla base di tali considerazioni, che risultano assorbenti rispetto ad altre censure pure espresse dalla ricorrente che, tuttavia, non riguardano la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata e che dunque non superano i rilievi censori esposti dalla controricorrente, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilical:a, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25066-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 120/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad una complessa censura, contro il Centro benessere [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica s.r.I., impugnando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata meglio indicata in epigrafe che avevano confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo a IRES ed IRAP per l'anno 2011. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata l'accertamento era illegittimo in quanto non era stato emesso alcun processo verbale di contestazione per la ripresa relativa all'anno 2011, riferendosi il processo verbale di contestazione notificato alla contribuente all'anno 2013. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata occorreva la notifica di una specifica contestazione relativa all'anno 2011 non potendosi considerare sufficiente il processo verbale di contestazione relativo a diversa annualità. La parte intimata si è costituita con controricorso e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Con l'unica complessa censura l'Agenzia prospetta la violazione degli artt. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997. Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata avrebbe errato nel ritenere insufficiente il processo verbale di contestazione notificato alla Ric. 2019 n. 25066 sez. MT ud. 26-04-2022 -2- contribuente con riguardo alla verifica per l'anno 2013, lo stesso contenendo uno specifico rilievo anche riguardo all'anno 2011 al quale si era riferito l'avviso di accertamento. Peraltro, di nessun rilievo era la circostanza che non fosse stato ritualmente inviato l'invito al contraddittorio con riguardo all'art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997. Sostiene inoltre la ricorrente che non sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 12 della legge n. 212 del 2000 per le verifiche a tavolino e che quanto all'IVA non sarebbero state enunciate le ragioni idonee a dimostrare che il mancato contraddittorio, se sperimentato, avrebbe prodotto una diversa ripresa fiscale. La censura è fondata nei limiti di seguito esposti. In effetti, secondo questa Corte: in tema di violazione di norme finanziarie (nella specie, in materia di IVA), il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dall'art. 24 della I. ri.4 del 1929, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potenzio avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ric:ognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento (Cass. n. 31.120 del 2017); in tema di diritti e garanzie del contribuente , sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l'attività di accertamento con eventuale completamento a tavolino mediante riscontri interni, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, che è successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l'acquisizione di documenti, per concludersi mediante un accesso, pur breve, dell'amministrazione Ric. 2019 n. 25066 sez. MT - ud. 26-04-2022 -3- finanziaria presso lo studio del professionista al fine di acquisire ulteriori dati e documenti, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità (Cass. n. 38045 del 2021). Ed invero, è incontroverso che venne notificato alla parte contribuente un processo verbale di contestazione nel quale era stato espressamente evidenziato un rilievo con riferimento all'anno 2011, risultando tale processo verbale di contestazione notificato il 31 maggio 2016, a fronte della notifica dell'accertamento avvenuta il 21 dicembre 2016. Il processo verbale di contestazione era assolul:amente chiaro nel segnalare all'Ufficio (che è il soggetto istituzionalmente deputato a valutare l'esistenza di violazioni finanziarie), ma anche alla parte contribuente, che esistevano delle violazioni di norme tributarie anche con riferimento ad anni diversi da quello oggetto di accertamento. Peraltro, diversamente da quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e, con essa, la controricorrente, non è la formale specificazione nel processo verbale di contestazione dell'anno di imposta verificato a fare la differenza ma il contenuto del processo verbale di contestazione che qui chiaramente (per come desumibile dal ricorso, in cui ne sono riportati i passi salienti, nel rispetto del principio di autosufficienza) "segnala" all'Ufficio violazioni concernenti anche anni precedenti a quello verificato e, quindi, non andava redatto alcun ulteriore verbale di constatazione (come erroneamente sostiene la controricorrente) per cui legittimamente l'Agenzia delle entrate ha emesso l'avviso di accertamento con riferimento all'anno 2011. Orbene, la circostanza che il processo verbale di contestazione abbia fatto riferimento specifico alla verifica per l'anno 2013 e Ric. 2019 n. 25066 sez. MT - ud. 26-04-2022 -4- dunque ad un'annualità diversa rispetto a quella alla quale si riferisce l'avviso di accertamento impugnato dalla contribuente non elide il fatto che l'amministrazione abbia comunque rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, rispettando dunque la ratio e la lettera della disposizione anzidetta. Erra dunque la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata nel ritenere l'accertamento affetto dal vizio connesso alla ritenuta impossibilità del contribuente di difendersi rispetto all'anno 2011. Possibilità di difesa che, al contrario, era stata pienamente offerta al contribuente proprio in relazione al contenuto del processo verbale di contestazione riprodotto, con riferimento all'anno 2011, alle pagg. 9 , 10 e 11 del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, perché quelle "segnalazioni" di certo non potevano essere ignorate dal contribuente. Ciò posto, essendo stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni, l'avviso di accertamento non poteva essere annullato e in ogni caso la [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto che qui non ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, non avrebbe dovuto annullare le riprese per tributi non armonizzati, non essendo per essi previsto il contraddittorio obbligatorio mentre per i tributi armonizzati avrebbe dovuto verificare se era stata superata la prova di resistenza (in questo senso Cass. n. 11685 del 2021). Quindi, diversamente da quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nella specie non vi è stata alcuna violazione dei diritti di difesa della società contribuente (cfr., per una espressione di questo principio, Cass. n. 11502 del 2018, secondo cui l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal Ric. 2019 n. 25066 sez. MT - ud. 26-04-2022 -5- successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente): sulla base di tali considerazioni, che risultano assorbenti rispetto ad altre censure pure espresse dalla ricorrente che, tuttavia, non riguardano la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata e che dunque non superano i rilievi censori esposti dalla controricorrente, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilical:a, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso ne
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