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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 31960/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata applicazione degli artt. 393-bis e 598 cod. pen. è reiterativo di identiche doglianze formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dai Giudici di merito, che in questa sede il ricorrente ripropone tentando di accreditare una differente e ricluttiva analisi della vicenda; che la Corte di appello ha ben messo in evidenza l'assenza di condotte illegittime e tantomeno persecutorie ad opera del Giudice di pace (confermate dai testi escussi) al quale aveva ripetutamente indirizzato l'epiteto con contenuto offensivo per un magistrato in udienza (testualmente: "lei jaon capisce niente") che non si presta ad integrare la prospettata esimente di cui all'art. 598 cod. pen. vista la palese eccentricità dell'espressione rispetto a finalità di natura difensiva; rilevato che il secondo ed il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha spiegato, da un lato, le ragioni che portavano a ritenere di non tenue offensività la condotta posta in essere da soggetto da cui ci si deve aspettare una rigorosa osservanza dei canoni deontologici, dall'altro, l'assenza di rilevanza della sola incensuratezza in un contesto di simile gravità; rilevato che il quarto motivo con cui si prospetta l'intervenuto risarcimento dopo la decisione di secondo grado risulta manifestamente infondato in quanto, proprio perché successivo, inidoneo ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore , Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata applicazione degli artt. 393-bis e 598 cod. pen. è reiterativo di identiche doglianze formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dai Giudici di merito, che in questa sede il ricorrente ripropone tentando di accreditare una differente e ricluttiva analisi della vicenda; che la Corte di appello ha ben messo in evidenza l'assenza di condotte illegittime e tantomeno persecutorie ad opera del Giudice di pace (confermate dai testi escussi) al quale aveva ripetutamente indirizzato l'epiteto con contenuto offensivo per un magistrato in udienza (testualmente: "lei jaon capisce niente") che non si presta ad integrare la prospettata esimente di cui all'art. 598 cod. pen. vista la palese eccentricità dell'espressione rispetto a finalità di natura difensiva; rilevato che il secondo ed il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha spiegato, da un lato, le ragioni che portavano a ritenere di non tenue offensività la condotta posta in essere da soggetto da cui ci si deve aspettare una rigorosa osservanza dei canoni deontologici, dall'altro, l'assenza di rilevanza della sola incensuratezza in un contesto di simile gravità; rilevato che il quarto motivo con cui si prospetta l'intervenuto risarcimento dopo la decisione di secondo grado risulta manifestamente infondato in quanto, proprio perché successivo, inidoneo ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore , Pres
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