CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'errata applicazione della legge penale e comunque l'illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con valenza prevalente sulla recidiva in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/199; Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice di merito ha argomentato il diniego del beneficio delle generiche in prevalenza sulla recidiva, in base allo stabile inserimento del ricorrente in un contesto di spaccio, dato dalla quantità e qualità degli stupefacenti, di diversa tipologia, in suo possesso. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25.11.2022