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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34365/2025

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TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce tre motivi di ricorso che costituiscono mera reiterazione di analoghe censure prospettate al Giudice di appello e da questi adeguatamente vagliate; rilevato, invero, in punto di mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della relativa rilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Difatti, nel riconoscere sussistente l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è attestata sui soli precedenti penali, ma li ha posti in relazione con la rinnovata condotta delittuosa, omogenea per tipo d'illecito, e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da essa espressa con motivazione palesemente esente da vizi del ragionamento logico e, come tale, incensurabile in questa sede; ritenuto che a non miglior sorte è destinato il secondo motivo con il quale il ricorrente ha invocato aspecificamente un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche, posto che, anche sotto questo profilo, la Corte territoriale, sulla scorta di quanto già motivato in punto di recidiva e dosimetria della pena,si è posta nel solco del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450); considerato, infine, che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudice di appello ha motivato adeguatamente anche sulle ragioni a sostegno del diniego della sospensione condizionale della pena, a tal fine valorizzando come questi, per entrambi i precedenti indicati nel certificato del casellario giudiziale, aveva giàfruito del beneficio, e che la nuova pendenza era dimostrativa di un distacco meramente apparente dal circuito criminale e della intenzione di persistere nella condotta antigiuridica ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce tre motivi di ricorso che costituiscono mera reiterazione di analoghe censure prospettate al Giudice di appello e da questi adeguatamente vagliate; rilevato, invero, in punto di mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della relativa rilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Difatti, nel riconoscere sussistente l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è attestata sui soli precedenti penali, ma li ha posti in relazione con la rinnovata condotta delittuosa, omogenea per tipo d'illecito, e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da essa espressa con motivazione palesemente esente da vizi del ragionamento logico e, come tale, incensurabile in questa sede; ritenuto che a non miglior sorte è destinato il secondo motivo con il quale il ricorrente ha invocato aspecificamente un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche, posto che, anche sotto questo profilo, la Corte territoriale, sulla scorta di quanto già motivato in punto di recidiva e dosimetria della pena,si è posta nel solco del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450); considerato, infine, che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudice di appello ha motivato adeguatamente anche sulle ragioni a sostegno del diniego della sospensione condizionale della pena, a tal fine valorizzando come questi, per entrambi i precedenti indicati nel certificato del casellario giudiziale, aveva giàfruito del beneficio, e che la nuova pendenza era dimostrativa di un distacco meramente apparente dal circuito criminale e della intenzione di persistere nella condotta antigiuridica ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell