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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35055/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 16 dicembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 19 settembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen. equivalente alla contestata recidiva.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze in termini di equivalenza, è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice a pagina 3 congruamente evidenziato come la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, anche alla luce della negativa personalità del prevenuto (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); considerato che anche la seconda doglianza, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando i precedenti penali del prevenuto, elemento di per sé evocativo della non abitualità della condotta e dunque idoneo ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo soggettivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 16 dicembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 19 settembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen. equivalente alla contestata recidiva. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze in termini di equivalenza, è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice a pagina 3 congruamente evidenziato come la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, anche alla luce della negativa personalità del prevenuto (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); considerato che anche la seconda doglianza, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando i precedenti penali del prevenuto, elemento di per sé evocativo della non abitualità della condotta e dunque idoneo ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo soggettivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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