CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21269/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA -1 (3IU 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia visti .gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021.il Tribunale di Foggia, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca dell'ingiunzione a demolire in esecuzione della sentenza del 14 novembre 1996 del Pretore di Lucera, irrevocabile il 31 dicembre 1996, avente ad oggetto un manufatto di mq 19,13 in ampliamento di preesistente fabbricato. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione, sulla premessa che il provvedimento di rigetto era stato giustificato dalla mancata ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993; che era stata disposta la sanatoria paesaggistica senza disporre la preventiva sanzione amministrativa per l'indennizzo del danno al paesaggio; che la domanda di condono pendeva dal 1995 senza alcuna previsione circa i tempi di definizione. 2.1. Col primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo cui si dovevano intendere ultimati gli edifici nei quali fosse stato eseguito il rustico e completata la copertura. In specie i lavori contestati col verbale del 9 marzo 1995 presupponevano necessariamente la copertura e i muri di tamponatura, ed in proposito risultava, dalla documentazione amministrativa di provenienza comunale, l'ultimazione dell'abuso entro il 31 dicembre 1993. 2.2. Col secondo motivo la ricorrente ha osservato di avere ottenuto il nulla osta paesaggistico, senza annullamento da parte della Soprintendenza negli oltre venti anni successivi al provvedimento dell'Amministrazione comunale, mentre si era formato il silenzio assenso anche sull'ulteriore provvedimento del Comitato paesaggistico comunale, ancorché non necessario in specie. 2.3., Col terzo motivo è stato infine osservato che doveva ritenersi intervenuto il condono edilizio per silenzio-assenso, atteso il completamento della pratica anche in relazione al pagamento degli oneri e all'integrazione documentale richiesta, in presenza di tutte le condizioni di cui alla legge 724 del 1994 e del decreto legge 269 del 2003. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio. 4. La difesa ha depositato memoria di conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è infondato. 5.1. In relazione alla censura siccome proposta, ed in particolare alla verifica operata dall'ordinanza impugnata circa il possibile risultato della richiesta sanatoria ed in ordine alla possibile esistenza di cause ostative all'emissione del chiesto provvedimento amministrativo, non possono che condividersi i rilievi del Tribunale di Foggia. 5.1.1. Vero è, al riguardo, che la realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali (Sez. 3, n. 13641 del 15/11/2019, dep. 2020, Morlando, Rv. 278784). 5.2. Ciò posto, dalla lettura dell'ordinanza e del ricorso si desume che l'accertamento dell'abuso, con contestuale applicazione dei sigilli, era avvenuto il 12 dicembre 1994, e quindi in epoca posteriore rispetto al limite temporale fissato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il successivo 9 marzo 1995 veniva accertata l'intervenuta violazione dei sigilli con prosecuzione dei lavori. Al riguardo, tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità, non può non osservarsi che - in siffatta situazione - la prova dell'ultimazione dei lavori in tempo utile deve essere fornita dall'interessata. Al riguardo parte ricorrente evoca - ma neppure produce in questa sede - documentazione dalla quale si evincerebbe rispettivamente "una data di ultimazione dei lavori: 1992", nonché un'epoca dell'abuso: fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]", ovvero che afferma trattarsi di "abuso...ultimato in data 1992", oppure infine di tettoia "eseguita agli inizi degli anni 90". A questo proposito, anche se si volesse prescindere dal rilievo che la ricorrente non si duole dell'eventuale omesso esame, da parte del Giudice dell'esecuzione, di documentazione che i richiamati dati temporali avrebbe recato con sé (sì che deve giungersi alla conclusione che trattasi di questioni di fatto sollevate per la prima volta avanti a questa Corte di legittimità, mentre esse ben potevano essere invece, se del caso, formulate avanti al Giudice dell'esecuzione), la stessa eterogeneità dei dati temporali - unita all'epoca di accertamento dell'abuso, ben oltre il limite fissato dalla legge per accedere alle pratiche di sanatoria - impone di considerare comunque non raggiunta la prova, sicura, dell'ultimazione utile dei lavori. Né, in definitiva, a valutare in senso positivo, quindi oggettivamente incompatibile con l'ingiunzione a demolire, l'esito della vicenda amministrativa. 6. Alla stregua dei rilievi che precedono e dell'infondatezza della censura proposta, ogni altra questione rimane pertanto assorbita. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis