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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27683/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10085/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; -ricorrente – contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro- tempore; - contror icorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1565/2023, pubblicata il 3 novembre 2024.

Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. -alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 550,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge.

Roma, 21 ottobre 2024 Il Consigliere del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10085/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; -ricorrente – contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro- tempore; - contror icorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1565/2023, pubblicata il 3 novembre 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. -alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 550,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 21 ottobre 2024 Il Consigliere del
Decreto Cassazione n. 27683/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris