CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-Numero registro generale 3895/2024Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 21751/2026Data pubblicazione 25/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2369/2023depositata il 01/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Nel 2008, a seguito di difficoltà finanziarie di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., erastata stipulata una Convenzione liquidatoria tra il ceto bancario e igaranti della società che prevedeva la liquidazione concordata delpatrimonio mediante vendita diretta degli immobili o tramite cessionedelle quote delle società proprietarie degli immobili, con conseguenteliberazione delle garanzie fideiussorie e ipotecarie. In particolare, nel2007 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva prestato fideiussioneomnibus a favore della banca originaria creditrice di [OSCURATO:PERSONA].r.l. , e nel 2011 Newco (odierna ricorrente) aveva acquistato il 100%delle quote della società garante, con il consenso delle banche creditriciche avevano accettato la cancellazione delle ipoteche sull’immobile diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], in base alla suddetta Convenzioneliquidatoria. Successivamente, nel 2012, Newco aveva incorporato laImmobiliare Santandrea.2. La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nel 2019 dalTribunale di Rimini su ricorso di Fino1 Securitisation, che agiva comecessionaria del credito bancario in base a una cessione di crediti inblocco. Newco veniva chiamata a pagare il credito in forza dellafideiussione omnibus rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. per idebiti bancari afferenti alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi fallita.3. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al decreto ingiuntivo per l’importo di €2.080.000,00 sostenendo che: • Fino1 non aveva adeguatamentedimostrato la titolarità del credito, in quanto la catena di cessioni delNumero registro generale 3895/2024Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 21751/2026Data pubblicazione 25/06/2026credito era documentata in modo lacunoso e contraddittorio, conomessa produzione dei contratti di cessione e discrepanze già rilevabilinella [OSCURATO:PERSONA].• L’azione di Fino1 costituiva un abuso deldiritto e poteva essere paralizzata con exceptio doli in quanto lafideiussione era da intendersi estinta o liberata in quanto le bancheavevano acconsentito alla cancellazione delle ipoteche sull’immobile,rendendo illegittima l’azione fideiussoria successivamente intrapresacontro Newco come acquirente di buona fede; • il credito si eracomunque prescritto, essendo decorso il termine decennale prima deldeposito del decreto ingiuntivo. [OSCURATO:SOCIETA] non sicostituiva tempestivamente in giudizio , ma solo il 19.2.2021, primadell’udienza di precisazione delle conclusioni, contestando leargomentazioni avversarie e producendo documentazione formatasisuccessivamente, ax art. 1523 , comma 2, c.p.c.4. Il Tribunale di Rimini adito rigettava l’opposizione confermando ildecreto ingiuntivo; la Corte d’appello di Bologna, successivamenteadita da Newco, rigettava l’ appello, condannando Newco alle spese .5. Il ricorso per cassazione, notificato il 30 gennaio 2024, affidato a tremotivi, veniva proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della Corted’appello di Bologna del 3 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1Securitisation s.r.l., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., depositavacontroricorso con ricorso incidentale condizionato.Motivi della decisione7. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia ex art. 360, n. 3, c.p.c.violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2721 e 2729 c.c., 1309 c.c.,2966 c.c., 2967 c.c., nonché 360, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.99, 115 e 116 c.p.c. Infine, nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c., per non aver la Corterilevato ex officio la carenza di titolarità emergente ex actis incrociandole allegazioni contenute nel ricorso monitorio e la documentazioneNumero registro generale 3895/2024Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 21751/2026Data pubblicazione 25/06/2026prodotta a corredo. Si denunzia l’erroneità della decisione là dove laCorte d’Appello ha ritenuto provata la titolarità del credito sulla base didocumenti indiziari unilaterali e non sufficienti, provenienti da terzisoggetti e da un condebitore solidale, senza motivazione adeguata e inviolazione del divieto di prova testimoniale per i contratti di valoresuperiore a 2,58 euro. Inoltre, si contesta che il riconoscimento deldebito da parte di un condebitore solidale non possa essere esteso aglialtri.8. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360, n. 3, c.p.c., a)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c., 1955c.c., 1372 c.c.; altresì, b) violazione e/o falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione agli artt. 2 e 5 della Convenzioneliquidatoria. La Corte sarebbe incorsa nella violazione/falsaapplicazione delle norme regolanti la liberazione del fideiussore, ovverola buona fede e correttezza, anche sub specie di abuso del diritto e/oexceptio doli. La C.d.A. avrebbe illogicamente rigettato l’eccezione diavvenuta estinzione de facto della fideiussione, di liberazione ex art.1955 c.c., di abuso del diritto e/o exceptio doli, in danno di NewcoS.r.l., non avvedendosi della formale e sostanziale illegittimità disiffatta pretesa, mal interpretando le clausole della Convenzioneliquidatoria firmata dall’asserito dante causa del cessionario, concontestuale liberazione dell’ipoteca sul bene immobile detenuto dallasocietà venduta in esecuzione del programma di liquidazione.9. Con il terzo motivo deduce ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione a) degli artt. 2941, 2943 e 2944 c.c. nonché b) degliartt. 1362, 1366, 1370 c.c. in relazione all’art. 2 della Convenzioneliquidatoria. La Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettatol’eccezione di prescrizione formulata da Newco con l’atto di citazione inopposizione al decreto ingiuntivo ed oggetto di appello come vizio diomessa pronuncia del Giudice di prime cure. In particolare si denunciacome errata in iure la motivazione con cui la Corte di merito haNumero registro generale 3895/2024Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 21751/2026Data pubblicazione 25/06/2026ritenuto interrotta la prescrizione per effetto della Convenzioneliquidatoria, in quanto, pur ritenendo il credito da apertura di creditodivenuto esigibile il 23.11.2007 (per effetto della revoca degliaffidamenti in tal data), la Convenzione sottoscritta il 7.11.2008 condilazione del termine al 7.11.2009 (essendo previsto un termine didodici mesi per l’adempimento) avrebbe comportato il riconoscimentodel debito e la proroga della decorrenza del termine di prescrizione, poiulteriormente interrotto dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivonell’aprile del 2019.6. Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazionee falsa applicazione , ai sensi dell’art, 360, 1 comma n. 3 c.p.c.,degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. in ipotesi di accoglimento del primomotivo di ricorso principale, deducendo l’omessa considerazione diulteriore documentazione attestante la titolarità del credito,sopravvenuta rispetto all’udienza di precisazione delle conclusioni.7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e determinal’assorbimento delle ulteriori questioni, mentre il ricorso incidentale vadichiarato inammissibile.7.1 La censura in esame ha ad oggetto la prova della successione nellatitolarità di un credito di rilevante valore economico, asseritamenteavvenuta mediante plurime operazioni di cessione e fusione societaria.Secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c., incombe sul soggettoche agisce in giudizio quale cessionario provare la propria titolarità, e ciòtanto più quando essa sia stata specificamente contestata fin dall’originedel giudizio, come nel caso in questione (cfr. Cass., Sez. U., n. 2951 del16 febbraio 2016). Ne deriva che la parte che agisce affermandosisuccessore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù diun’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l’onere didimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione dicessione, fornendo la prova documentale della propria titolaritàsostanziale, salvo riconoscimento espresso o implicito del debitore (cfr daNumero registro generale 3895/2024Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 21751/2026Data pubblicazione 25/06/2026ultimo, Cass., Sez. I, n. 5190 del 27 febbraio 2025, Cass., Sez. I, ord. 22giugno 2023, n. 17944).7.2 Sotto questo profilo la ricognizione di debito, malgrado non abbianatura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempreprovenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporredel patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di unSez. 2, 24 aprile 2012, n. 6473; Cass., Sez. 3, 28 febbraio 1984, n. 1438;Cass., Sez. I, 21 giugno 1974, n. 1834), e comunque, se effettuata dauno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, comeespressamente previsto dall'art. 1309 cod. civ. Sicché, una voltacontestata la titolarità del credito in capo al cessionario, essa non puòessere dimostrata mediante presunzioni semplici o documentazionegenerica, ove il debitore contesti specificamente l’inclusione del creditonell’operazione di cessione in blocco (Cass., Sez. III, 5 aprile 2023, n.9412).7.3 La Corte d’appello, di contro, ha attribuito efficacia pregiudizievole neiconfronti della parte opponente in riferimento a un riconoscimento ocomportamento proveniente dal debitore principale o da altro garantesolidale: il tutto in diretto contrasto con l’art. 1309 c.c., secondo cui ilriconoscimento del debito effettuato da un condebitore solidale non haeffetto nei confronti degli altri. La decisione impugnata ha dunque fattoillegittimamente discendere, in danno del fideiussore opponente,conseguenze giuridiche da atti cui esso era rimasto estraneo sulla base dielementi, tra l’altro, qualificati come indiziari, costituiti dal ricorso ex art.182‑bis l.f. proposto da un condebitore solidale, dalla relativa omologa eda una comunicazione al cessionario dal curatore del fallimento deldebitore principale ex art. 92 l.f. Gli elementi presi in considerazione dallaCorte territoriale, tuttavia, non provengono dal presunto dante causa delcredito, non attestano alcun fatto storico di cessione, né contengono unriferimento univoco al credito oggetto di causa. Essi si risolvono in meriNumero registro generale 3895/2024Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 21751/2026Data pubblicazione 25/06/2026credito nella dedotta operazione di trasferimento.7.4 In tale ipotesi la cessione del credito, integrando il fatto costitutivo deldiritto azionato, non è neanche suscettibile di prova presuntiva, ai sensidel combinato disposto degli artt. 2721 e 2729, comma 2, c.c., se nonmediante espressa e motivata deroga, che nella specie non è stataneanche menzionata. La Corte territoriale ha dunque fatto uso della provapresuntiva in un ambito normativamente precluso, senza dar conto delleragioni per le quali sarebbe stato superabile il divieto di provatestimoniale e presuntiva relativo a contratti di valore eccedente la soglialegale. Ne consegue anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,avendo il giudice di merito tratto la prova della titolarità del credito daelementi obiettivamente inidonei, elevandoli immotivatamente eillegittimamente a presunzioni gravi, precise e concordanti.8. Inammissibile, per converso, è l’appello incidentale condizionato in quantola ricorrente assume la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inriferimento alla mancata considerazione che la decisione del Tribunale diRimini di ammetterla al passivo fallimentare della debitrice principale soc.quale costituirebbe accertamento giurisdizionale in merito alla suatitolarità di quel credito verso quella stessa debitrice principale.9. Tuttavia tale elemento probatorio, interno alla procedura fallimentare cheriguarda il debitore principale, per quanto sopra già detto non costituiscesicuramente un giudicato opponibile agli attuali controricorrenti che nonhanno preso parte al procedimento endofallimentare, e la deduzione siprospetta inammissibile perché, ancora una volta, gli elementi probatoriindicati non si dimostrano idonei a provare la titolarità del credito ceduto.Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo del ricorso principale,assorbiti il 2° e il 3° motivo, inammissibile il ricorso incidentalecondizionato, consegue l’accoglimento del ricorso principale e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla CorteNumero registro generale 3895/2024Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 21751/2026Data pubblicazione 25/06/2026d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo del ricorso principale nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo del ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]