CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella contraffazione della carta di circolazione di un autocarro, facendo risultare un passaggio di proprietà del mezzo da [OSCURATO:PERSONA] (residente nella Regione Campania) a un ignaro soggetto terzo, residente nella regione Abruzzo, sì da far ottenere ai Minichino migliori condizioni contrattuali alla luce della classificazione e attestazione dei rischi; Ritenuto che le doglianze proposte -attinenti a vizi motivazionali in punto di insussistenza del fatto, assenza di prova circa una condotta concorsuale da parte dell'imputato, difetto dell'elemento soggettivo del reato - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la contraffazione è pacifica; il passaggio di proprietà era finalizzato ad ottenere migliori condizioni di polizza non ad esonerare i Minichino dal pagamento della stessa; solo l'odierno ricorrente, tra i tre soggetti implicati nella vicenda, conosceva le complete generalità dell'ignaro acquirente al quale è stato fittiziamente intestato l'autocarro); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore