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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 47922/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]°, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza predibattimentale impugnata, la Corte cli appello di Napoli, in riforma della pronuncia di condanna emessa in data 22 febbraio 2016 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di ali all'art. 648 cod. pen., estinto per intervenuta prescrizione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta essergli stata preclusa l'assoluzione nel merito, invocata con specifico motivo di gravame, poiché la Corte territoriale ha proceduto senza fissare previa udienza in contradditorio.

3. Il ricorso è fondato.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 05/04/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in quanto «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito» (cfr. anche Sez. 2, n. 40396 del 06/06/2023, Job, non massimata).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di merito, dovendosi riconoscersi l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia irritualmente dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato, per essere estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]°, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza predibattimentale impugnata, la Corte cli appello di Napoli, in riforma della pronuncia di condanna emessa in data 22 febbraio 2016 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di ali all'art. 648 cod. pen., estinto per intervenuta prescrizione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta essergli stata preclusa l'assoluzione nel merito, invocata con specifico motivo di gravame, poiché la Corte territoriale ha proceduto senza fissare previa udienza in contradditorio. 3. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 05/04/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in quanto «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito» (cfr. anche Sez. 2, n. 40396 del 06/06/2023, Job, non massimata). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di merito, dovendosi riconoscersi l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia irritualmente dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato, per essere estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio