CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 28093/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19275-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 404/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo l'accertamento che nulla era dovuto ai convenuti. Espose l'attrice di avere ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA] per merce acquistata la fattura n. 145 del 15 maggio 2009 dell'importo di Euro 22.918,60 e di avere ricevuto in data 21 maggio 2009 comunicazione da [OSCURATO:PERSONA] quale cessionaria del credito ceduto da [OSCURATO:SOCIETA] dell'importo di Euro 22.877,67 recato dalla fattura n. 144 del 15 maggio 2009, relativa in realtà alla medesima merce della fattura n. 145/2009. Aggiunse di avere provveduto nel settembre 2009 al pagamento di quest'ultima fattura in favore di [OSCURATO:SOCIETA] mediante compensazione con credito vantato nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA] e bonifico a conguaglio di Euro 6.762,77. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] proponendo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di Euro 16.114,80. Nel corso del processo fu dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. rimasta contumace. Il Tribunale adito rigettò la domanda attorea ed accolse quella proposta in via riconvenzionale. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Con sentenza di data 22 febbraio 2019 la Corte d'appello di Firenze rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che l'appellante, nonostante avesse ricevuto a distanza di un giorno la comunicazione della Ric. 2019 n. 19275 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- cessione del credito di Euro 22.877,67 recato dalla fattura n. 144 del 15 maggio 2009 sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non si era attivata per rimuovere l'incertezza pretesamente ingenerata dalla menzione di una fattura di pari data e di importo corrispondente al debito (residuo rispetto alla fornitura non integralmente saldata) recante un numero precedente (era rimasta mera asserzione priva di riscontro la circostanza di una telefonata a [OSCURATO:PERSONA]), avendo invece proceduto al pagamento del debito in favore di [OSCURATO:SOCIETA] nel settembre del 2009 mediante compensazione di un maggior credito e conguaglio mediante il bonifico di Euro 6.762,77, quest'ultimo in stridente contrasto con il maggior credito che avrebbe dovuto invece far residuare un differenza a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunse che la doppia notificazione della cessione del credito, anche ove non idonea ai sensi del primo comma dell'art. 1264 cod. civ., avrebbe dovuto ingenerare uno stato di dubbio per cui l'onere di dliligenza minima avrebbe richiesto di interpellare tempestivamente la cessionaria o la cedente circa l'esistenza della cessione (ad es. contestando l'esistenza del credito) prima di procedere al pagamento, che pertanto non poteva rivestire efficacia liberatoria nei confronti della cessionaria (la debitrice era in possesso di elementi quantomeno idonei ad ingenerare il dubbio che il credito trasferito fosse proprio quello che stava adempiendo nei confronti della cedente). Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di due motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che: Ric. 2019 n. 19275 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -3- con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1189 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la notificazione della cessione da parte della cessionaria era inidonea in quanto recante la sola dicitura «fattura 144/2009» e che nel caso di incertezza sulla titolarità del credito non grava l'onere sul debitore di attivarsi per rimuovere la detta incertezza, come affermato dal giudice di merito, non esistendo il relativo dovere di diligenza. Aggiunge che [OSCURATO:SOCIETA] aveva abitualmente proceduto ad eseguire false cessioni per ottenere credito dalla banca mediante l'emissione di duplici fatture. Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha accertato che la titolarità del credito era dubbia e che era onere del debitore attivarsi per verificare se fosse intervenuta la cessione. Come costantemente affermato da questa Corte, il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio; egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (fra le tante Cass. 9 luglio 2018, n. 18016; 6 giugno 2006, n. 13253). In circostanze di incertezza in ordine all'esistenza della cessione, il dovere di correttezza incombente sul debitore ai sensi dell'art. 1175 cod. civ. impone l'indagine da parte di quest'ultimo circa l'effettiva esistenza della cessione. Peraltro nel caso di specie, sulla base di quanto accertato dal giudice di merito, la notifica è stata eseguita sia Ric. 2019 n. 19275 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -4- dal cessionario che dal cedente, per cui l'onere di indagine era ancor più giustificato. Quanto alla parte rimanente del motivo (inidoneità della notifica e condotta precedente della cedente) la censura attiene al giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la cessionaria non ha adempiuto l'onere della prova dell'esistenza del credito ceduto. Il motivo è inammissibile. L'esistenza del credito ceduto costituisce un elemento costitutivo della fattispecie di cessione di credito dedotta in giudizio con l'originaria domanda riconvenzionale. L'accertamento della cessione presuppone pertanto, sul piano dei limiti oggettivi del giudicato, l'accertamento del credito dedotto in giudizio dal cessionario. Tale accertamento risulta impugnato dalla ricorrente mediante la mera censura del giudizio di fatto sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere della prova. Trattasi di profilo, come è evidente, sottratto al sindacato di legittimità in quanto rientrante nella competenza del giudice di merito. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Ric. 2019 n. 19275 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -5- la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il giorno 6 maggio