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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24935/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha chiarito come risulti del tutto infondata la deduzione dell'appellante, con riferimento al mancato accertamento della provenienza furtiva delle cose rinvenute nel furgone e sottoposte a sequestro (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata); considerato che il motivo è altresì manifestamente infondato, atteso che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quello che si manifesta nel contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza ovvero altre proposizioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ambito circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sindacare la rispondenza della motivazione alle risultanze processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, né alcuna erronea applicazione della legge penale; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha chiarito come risulti del tutto infondata la deduzione dell'appellante, con riferimento al mancato accertamento della provenienza furtiva delle cose rinvenute nel furgone e sottoposte a sequestro (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata); considerato che il motivo è altresì manifestamente infondato, atteso che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quello che si manifesta nel contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza ovvero altre proposizioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ambito circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sindacare la rispondenza della motivazione alle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, né alcuna erronea applicazione della legge penale; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24935/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris