CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15187/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rilevato che nessuna incidenza sull'elemento soggettivo poteva assumere la condotta che aveva visto il ricorrente minacciare con uno sgabello il pubblico ufficiale che era intento a cambiare di cella il detenuto, tenuto conto che irrilevante, a tal fine, risultava che lo stesso potesse essere stato in precedenza maltrattato nel padiglione di provenienza; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deduce la mancanza rinnovazione istruttoria, avendo la decisione evidenziato come nessuno detenuto fosse presente ai fatti avvenuti nel reparto di isolamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05