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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43383/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste della Procura generale, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Ancona, accogliendo nei limiti che si diranno, l'appello delle parti civili, in parziale riforma della decisione assolutoria di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Andoy al risarcimento del danno in relazione alle dichiarazioni lesive delle reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, legale rappresentante e direttore tecnico della Acale s.r.I., contenute nel punto 4 della missiva del 1° luglio 2019, indirizzata all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona e all'Ordine dei Geologi delle Marche.

In tale brano della comunicazione si affermava che il contratto di incarico che la [OSCURATO:PERSONA]Andoy aveva sottoscritto con l'[OSCURATO:SOCIETA]. era affetto da nullità, in quanto la società aveva «apportato un cambiamento sostanziale al contratto tipo OBBLIGATORIO, limitando la scelta della ditta appaltatrice, che invece deve essere effettuata liberamente dalla Committente, ad un gruppetto di amici di Acale s.r.I.».

L'affermazione si correlava alla pattuizione in forza della quale il committente avrebbe invitato alla selezione concorsuale delle imprese solo quelle compatibili con il professionista e prospettava la configurabilità dei reati di turbativa d'asta e di associazione a delinquere.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato: a) che la previsione negoziale appena indicata non era una modifica sostanziale dello schema tipo del contratto di conferimento di incarico professionale predisposto dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione; b) che, al momento della sottoscrizione del contratto, la [OSCURATO:PERSONA]Andoy era consapevole del fatto che quest'ultimo fosse leggermente diverso dallo schema tipo, secondo quanto riportato nell'incipit del documento; c) che la previsione era finalizzata non a circoscrivere indebitamente le imprese esecutrici, ma ad assicurare la massima trasparenza nell'affidamento degli incarichi, alla luce delle previsioni di incompatibilità previste dall'art. 34, comma 4, d.l. n. 189 del 2016; d) che, del resto, la [OSCURATO:PERSONA]Andoy aveva scelto l'impresa esecutrice senza incontrare alcun condizionamento da parte di Acale s.r.I.; e) che l'espressione "gruppetto di amici" e l'evocazione della possibile commissione di reati quali la turbativa d'asta e l'associazione a delinquere risultavano lesive dell'onore e della dignità professionale delle parti civili e del tutto gratuite e si inserivano nel disegno denigratorio perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA]Andoy che, sin da prima della trasmissione degli esposti disciplinari, aveva informato inopinatamente e inutilmente terze persone del fatto che la società Acale era coinvolta in un procedimento penale - peraltro archiviato - a L'Aquila.2.

Nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]Andoy è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere il Tribunale escluso la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con argomenti che contraddicevano le premesse argomentative sulle quali si basa il provvedimento impugnato.

In particolare, si lamenta che il giudice d'appello non avrebbe fatto applicazione del principio - che aveva condotto alla conferma, nel resto, della sentenza assolutoria - per il quale sussiste la scriminante del diritto di critica quando l'accusatore sia fermamente ed incolpevolmente convinto della veridicità dei fatti affermati.

In particolare, rileva il ricorso, la sentenza non avrebbe spiegato per quale ragione la [OSCURATO:PERSONA]Andoy avrebbe agito nella consapevolezza della non veridicità dei fatti attribuiti o perché sussisterebbe, alla luce dell'età della donna e della sua avvedutezza e competenza giuridica, una sua colpa nella interpretazione dei fatti sulla base della quale ha esercitato il suo diritto di critica.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, per il mancato riconoscimento della circostanza scriminante di cui all'art.51 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 598 cod. pen.

Chiarito che quest'ultima previsione non richiede che le offese abbiano un contenuto di verità, si osserva che le valutazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA]Andoy - insuscettibili di essere apprezzate, come ogni critica, in termini di veridicità - avevano rappresentato la modalità con la quale la donna aveva inteso investire gli organi titolari del potere disciplinare sui professionisti al fine di prevenire un'attività ritenuta, per sua intima convinzione, scorretta o illecita (ossia la decisione della società Acale di recedere dal contratto chiedendo un immediato pagamento del corrispettivo, qualora la committente avesse scelto un'impresa "incompatibile").

2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 598 cod. pen., tenuto conto dell'inalienabile diritto dell'imputata di richiedere la valutazione dell'attività dei tecnici da lei incaricati da parte delle autorità disciplinari - ciò che comporterebbe l'esclusione dell'antigiuridicità ai sensi dell'art. 51 cod. pen. - e del rilievo che la diffamazione presuppone che l'offesa sia arrecata in assenza del soggetto passivo, in tal modo precludendo ogni possibilità di difesa, al contrario assicurata nel procedimento disciplinare, destinato a svolgersi nel contraddittorio con l'incolpato.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta il carattere apparente della motivazione alla quale il Tribunale affida la dimostrazione dell'intenzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]Andoy, di offendere la reputazione delle parti civili.

Si osserva che la sentenza impugnata valorizza circostanze estranee ai capi di imputazione e mai provate, in quanto oggetto di mere asserzioni della parte civile.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. All'udienza del 16 ottobre 2023 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il primo e il quarto motivo, di carattere assorbente, sono fondati.

Come ribadito di recente da Sez. 5, n. 9803 del 11/02/2021, Businaro, n. m., secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di diffamazione realizzata mediante esposti indirizzati ad organi di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all'esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato - sotto il profilo materiale - la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (ex multis, v.

Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229).

La destinazione funzionale dell'esposto all'attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari dell'organismo destinatario impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. o della causa di non punibilità ex art. 598 cod. pen., rilevabili ex officio anche in sede di legittimità (Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, Saccucci, Rv. 250458), ricorrendo l'esimente del diritto di critica quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, cit.).

Nella delineata prospettiva, non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l'agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l'onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti (v., ad es., Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014 - dep. 2015, Dalla Corte, Rv. 262720).

In tal senso, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (v., ad es., Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 0; Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016 - dep. 2017, Fava, Rv. 269093) ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.

Nel caso di specie, la comunicazione sottoscritta dalla ricorrente, come si desume dal complessivo contesto e dallo stesso incipit, era funzionale a contrastare la pretesa di pagamento di una parcella e intendeva dedurre la nullità del contratto intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA].

Anche il punto n. 4 della comunicazione inizia con il prospettare l'invalidità negoziale e richiama in termini puntuali il contenuto della clausola, anche se ne trae conseguenze erronee.

Era infatti possibile concludere, anche in forza del cd. principio di conservazione, che la previsione della "compatibilità", pur non accompagnata da specificazioni normative, rinviasse non ad un arbitrario criterio selettivo delle imprese esecutrici, ma all'insussistenza di cause di incompatibilità legali.

Cionondimeno, considerando la strumentalità difensiva della comunicazione, quale sopra delineata, e il contenuto non immediatamente ricostruibile della clausola contrattuale per il cittadino medio, la sollecitazione critica ad individuare la sussistenza di illeciti penali mirava ragionevolmente ad incrinare la validità del contratto e non si poneva, al pari delle altre affermazioni per le quali è già pervenuta assoluzione, al di fuori dello spettro della continenza e, ancor prima, come espressione di gratuita aggressione alla persona dei destinatari.

L'argomento che la sentenza impugnata trae da altra corrispondenza intercorsa tra il difensore delle parti civili e la ricorrente è del tutto generico e non riesce a dimostrare il presupposto di precedenti aggressioni poste in essere dalla seconda, peraltro in contesti che non vengono minimamente ricostruiti.

Ne segue la che la sentenza impugnata va annullata perché il fatto non

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste della Procura generale, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Ancona, accogliendo nei limiti che si diranno, l'appello delle parti civili, in parziale riforma della decisione assolutoria di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Andoy al risarcimento del danno in relazione alle dichiarazioni lesive delle reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, legale rappresentante e direttore tecnico della Acale s.r.I., contenute nel punto 4 della missiva del 1° luglio 2019, indirizzata all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona e all'Ordine dei Geologi delle Marche. In tale brano della comunicazione si affermava che il contratto di incarico che la [OSCURATO:PERSONA]Andoy aveva sottoscritto con l'[OSCURATO:SOCIETA]. era affetto da nullità, in quanto la società aveva «apportato un cambiamento sostanziale al contratto tipo OBBLIGATORIO, limitando la scelta della ditta appaltatrice, che invece deve essere effettuata liberamente dalla Committente, ad un gruppetto di amici di Acale s.r.I.». L'affermazione si correlava alla pattuizione in forza della quale il committente avrebbe invitato alla selezione concorsuale delle imprese solo quelle compatibili con il professionista e prospettava la configurabilità dei reati di turbativa d'asta e di associazione a delinquere. Il Tribunale, in particolare, ha rilevato: a) che la previsione negoziale appena indicata non era una modifica sostanziale dello schema tipo del contratto di conferimento di incarico professionale predisposto dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione; b) che, al momento della sottoscrizione del contratto, la [OSCURATO:PERSONA]Andoy era consapevole del fatto che quest'ultimo fosse leggermente diverso dallo schema tipo, secondo quanto riportato nell'incipit del documento; c) che la previsione era finalizzata non a circoscrivere indebitamente le imprese esecutrici, ma ad assicurare la massima trasparenza nell'affidamento degli incarichi, alla luce delle previsioni di incompatibilità previste dall'art. 34, comma 4, d.l. n. 189 del 2016; d) che, del resto, la [OSCURATO:PERSONA]Andoy aveva scelto l'impresa esecutrice senza incontrare alcun condizionamento da parte di Acale s.r.I.; e) che l'espressione "gruppetto di amici" e l'evocazione della possibile commissione di reati quali la turbativa d'asta e l'associazione a delinquere risultavano lesive dell'onore e della dignità professionale delle parti civili e del tutto gratuite e si inserivano nel disegno denigratorio perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA]Andoy che, sin da prima della trasmissione degli esposti disciplinari, aveva informato inopinatamente e inutilmente terze persone del fatto che la società Acale era coinvolta in un procedimento penale - peraltro archiviato - a L'Aquila.2. Nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]Andoy è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere il Tribunale escluso la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con argomenti che contraddicevano le premesse argomentative sulle quali si basa il provvedimento impugnato. In particolare, si lamenta che il giudice d'appello non avrebbe fatto applicazione del principio - che aveva condotto alla conferma, nel resto, della sentenza assolutoria - per il quale sussiste la scriminante del diritto di critica quando l'accusatore sia fermamente ed incolpevolmente convinto della veridicità dei fatti affermati. In particolare, rileva il ricorso, la sentenza non avrebbe spiegato per quale ragione la [OSCURATO:PERSONA]Andoy avrebbe agito nella consapevolezza della non veridicità dei fatti attribuiti o perché sussisterebbe, alla luce dell'età della donna e della sua avvedutezza e competenza giuridica, una sua colpa nella interpretazione dei fatti sulla base della quale ha esercitato il suo diritto di critica. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, per il mancato riconoscimento della circostanza scriminante di cui all'art.51 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 598 cod. pen. Chiarito che quest'ultima previsione non richiede che le offese abbiano un contenuto di verità, si osserva che le valutazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA]Andoy - insuscettibili di essere apprezzate, come ogni critica, in termini di veridicità - avevano rappresentato la modalità con la quale la donna aveva inteso investire gli organi titolari del potere disciplinare sui professionisti al fine di prevenire un'attività ritenuta, per sua intima convinzione, scorretta o illecita (ossia la decisione della società Acale di recedere dal contratto chiedendo un immediato pagamento del corrispettivo, qualora la committente avesse scelto un'impresa "incompatibile"). 2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 598 cod. pen., tenuto conto dell'inalienabile diritto dell'imputata di richiedere la valutazione dell'attività dei tecnici da lei incaricati da parte delle autorità disciplinari - ciò che comporterebbe l'esclusione dell'antigiuridicità ai sensi dell'art. 51 cod. pen. - e del rilievo che la diffamazione presuppone che l'offesa sia arrecata in assenza del soggetto passivo, in tal modo precludendo ogni possibilità di difesa, al contrario assicurata nel procedimento disciplinare, destinato a svolgersi nel contraddittorio con l'incolpato. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta il carattere apparente della motivazione alla quale il Tribunale affida la dimostrazione dell'intenzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]Andoy, di offendere la reputazione delle parti civili. Si osserva che la sentenza impugnata valorizza circostanze estranee ai capi di imputazione e mai provate, in quanto oggetto di mere asserzioni della parte civile. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. All'udienza del 16 ottobre 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo e il quarto motivo, di carattere assorbente, sono fondati. Come ribadito di recente da Sez. 5, n. 9803 del 11/02/2021, Businaro, n. m., secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di diffamazione realizzata mediante esposti indirizzati ad organi di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all'esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato - sotto il profilo materiale - la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (ex multis, v. Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229). La destinazione funzionale dell'esposto all'attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari dell'organismo destinatario impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. o della causa di non punibilità ex art. 598 cod. pen., rilevabili ex officio anche in sede di legittimità (Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, Saccucci, Rv. 250458), ricorrendo l'esimente del diritto di critica quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, cit.). Nella delineata prospettiva, non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l'agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l'onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti (v., ad es., Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014 - dep. 2015, Dalla Corte, Rv. 262720). In tal senso, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (v., ad es., Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 0; Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016 - dep. 2017, Fava, Rv. 269093) ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione. Nel caso di specie, la comunicazione sottoscritta dalla ricorrente, come si desume dal complessivo contesto e dallo stesso incipit, era funzionale a contrastare la pretesa di pagamento di una parcella e intendeva dedurre la nullità del contratto intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]. Anche il punto n. 4 della comunicazione inizia con il prospettare l'invalidità negoziale e richiama in termini puntuali il contenuto della clausola, anche se ne trae conseguenze erronee. Era infatti possibile concludere, anche in forza del cd. principio di conservazione, che la previsione della "compatibilità", pur non accompagnata da specificazioni normative, rinviasse non ad un arbitrario criterio selettivo delle imprese esecutrici, ma all'insussistenza di cause di incompatibilità legali. Cionondimeno, considerando la strumentalità difensiva della comunicazione, quale sopra delineata, e il contenuto non immediatamente ricostruibile della clausola contrattuale per il cittadino medio, la sollecitazione critica ad individuare la sussistenza di illeciti penali mirava ragionevolmente ad incrinare la validità del contratto e non si poneva, al pari delle altre affermazioni per le quali è già pervenuta assoluzione, al di fuori dello spettro della continenza e, ancor prima, come espressione di gratuita aggressione alla persona dei destinatari. L'argomento che la sentenza impugnata trae da altra corrispondenza intercorsa tra il difensore delle parti civili e la ricorrente è del tutto generico e non riesce a dimostrare il presupposto di precedenti aggressioni poste in essere dalla seconda, peraltro in contesti che non vengono minimamente ricostruiti. Ne segue la che la sentenza impugnata va annullata perché il fatto non
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