CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto di due bottiglie contenenti alcolici all'interno di un supermercato e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica, alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità in quanto fondata sulla sua identificazione sulla base del documento di identità esibito dal colpevole alle guardie poste a vigilanza del supermercato e non su una ricognizione formale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente chiarito le ragioni per le quali non può dubitarsi che l'autore del reato corrisponda al soggetto ritratto nella foto del documento di identità esibito e del quale è stata acquisita una fotocopia; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis