Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 18334/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12674/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA TOSCANA n. 1463/04/19depositata il 21/10/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1463/04/19 del 21/10/2019 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 666/04/17 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno d’imposta 2010. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da [OSCURATO:PERSONA] e concernente le giocate raccolte per conto del bookmaker [OSCURATO:PERSONA], con conseguente determinazione della imposta unica con riferimento all’anno d’imposta 2010. 1.2.La CTR dichiarava la cessazione della materia del contendere in ragione dell’annullamento dell’accertamento con riferimento all’anno d’imposta 2010 e condannava l’Amministrazione doganale al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio «per l’evidente inesistenza della notifica effettuata erroneamente». 2.Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) proponeva ricorso per cassazione affidato a tremotivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso ADM deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente con riferimento alla condanna alle spese, avendo affermato la inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento senza spiegarne le ragioni. 1.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 138, 139 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento impugnato e, conseguentemente, condannato l’Amministrazione doganale al pagamento delle spese di lite. 1.2.Con il terzo motivo di ricorso si deduca falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la compensazione delle spese di lite in ragione del mutamento della giurisprudenza. 2.Il primo motivo è fondato e assorbente degli altri motivi. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.2.Nel caso di specie la CTR ha disposto la condanna alle spese di ADM sul presupposto della inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, ma senza spiegare le ragioni giuridiche in base alle quali è giunta a ritenere l’evidenza della menzionata inesistenza. 3.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12674/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 1463/04/19depositata il 21/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1463/04/19 del 21/10/2019 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 666/04/17 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno d’imposta 2010. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da [OSCURATO:PERSONA] e concernente le giocate raccolte per conto del bookmaker [OSCURATO:PERSONA], con conseguente determinazione della imposta unica con riferimento all’anno d’imposta 2010. 1.2.La CTR dichiarava la cessazione della materia del contendere in ragione dell’annullamento dell’accertamento con riferimento all’anno d’imposta 2010 e condannava l’Amministrazione doganale al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio «per l’evidente inesistenza della notifica effettuata erroneamente». 2.Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) proponeva ricorso per cassazione affidato a tremotivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso ADM deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente con riferimento alla condanna alle spese, avendo affermato la inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento senza spiegarne le ragioni. 1.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 138, 139 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento impugnato e, conseguentemente, condannato l’Amministrazione doganale al pagamento delle spese di lite. 1.2.Con il terzo motivo di ricorso si deduca falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la compensazione delle spese di lite in ragione del mutamento della giurisprudenza. 2.Il primo motivo è fondato e assorbente degli altri motivi. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.2.Nel caso di specie la CTR ha disposto la condanna alle spese di ADM sul presupposto della inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, ma senza spiegare le ragioni giuridiche in base alle quali è giunta a ritenere l’evidenza della menzionata inesistenza. 3.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in di