CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2618– 201 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d.d., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 55 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazza Giovine Italia 7, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentata e difes a con gli avv . S arita d e Luca e [OSCURATO:PERSONA] , Ric. 2019n.2618 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 2 - giusta procura speciale in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 646/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, pubblicatail 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la migliore comprensione dei fatti di causa è opportuno premettere che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi TICT), oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (TMT), società partecipata dall’Autorità portuale di Trieste e da [OSCURATO:PERSONA] d.d., subentrò alla gestione di un’area portuale di mq. 322.805 e delle attrezzature strumentali del terminal contenitori del Molo VII, già concessa dall’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] d.d. con atto del 30/1/01. Nel 2003, nel corso di una verifica contabile, TICT aveva verificato che [OSCURATO:PERSONA] d.d. non aveva regolarmente provveduto al pagamento dell’IRAP negli anni 2001 e 2002, poi contestato con verbale della Guardia di Finanzadel 12/8/04 e per cui furono emessi, nel corso del 2005, due avvisi di accertamento per complessivi E uro 263.654,66. Intanto, nel corso del 2004, le quote di TICT appartenenti all’Autorità portuale e a [OSCURATO:PERSONA] d.d. furono acquistate dalla T . [OSCURATO:SOCIETA].. Con scrittura del 2/10/04, contenuta in una missiva inviata a T.[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] si impegnò, tra l’altro e per quel che qui rileva, a rifondere a TICT le somme che quest’ultima fosse tenuta a Ric. 2019n.2618 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 3 - corrispondere all’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento dell’IRAP contestatole, a condizione di essere tenuta informata e partecipare alle decisioni concernenti il relativo contezioso. Quindi, nel gennaio 2007, TO. Delta –che deteneva il 100% delle quote di TICT - convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di E. 350.000,00, asseritamente riconosciuto come dovuto nella citata missiva del 2/10/04 e al rimborso delle somme che avrebbe dovuto sborsare all’Amministrazione delle Finanze per le violazioni in materia di IRAP, comunque definitivamente accertate, anche per transazione. 2. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 866/2012, dichiarò inammissibile la domanda di rimborso per essere stato assunto il relativo obbligo non nei confronti di TO. Delta ma della sua partecipata TICT e, qualific ata la missiva suddetta non come riconoscimento di debito ma come proposta contrattuale non accettata, rigett ò la domanda di pagamento della somma di Euro350.000,00. 2. TMT (già TICT) convenne allora in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 335.402,36, oltre interessi, intanto corrisposta all’Agenzia delle Entrate per l’errata qualificazione del reddito imponibile negli anni 2001 e 2002; la convenuta eccepì il giudicato formatosi sul rigetto della domanda, proposta nei suoi confronti daTO. Delta, pronunciato con la sentenza n.866/2012. 2.1. Con sentenza n. 413/2016, Il Tribunale di Trieste accolse la domanda, escludendo la preclusione del giudicato. 3. Con sentenza n. 646/2018, la Corte d’appello di Trieste rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA], escludendo il giudicato, confermando l’interpretazione della missiva come riconoscimento di debito e l’avveramento della condizione apposta. Ric. 2019n.2618 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 4 - 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] d.d. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, articolato senza alcun riferimento specifico ad una delle ipotesi previste nel comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ.: la Corte d’appello non avrebbe considerato che con la sentenza n.866/2012, passata in giudicato, il Tribunale di Livorno, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva di T.O.Delta, ha comunque interpretato la lettera del 2/10/2004 come mera proposta contrattuale e non come riconoscimento di debito e avrebbe , perciò, interpretato non correttamente il giudicato formatosi sul rigetto della domandagià proposta nei suoi confronti da TO. Delta; il giudicato, inoltre, sarebbe opponibile anche a TMT ex 1411 cod. civ., «quale terzo che vanta diritti sulla situazione giudica definita con la sentenza». 1.1. Deve premettersi che il giudicato dev’essereassimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione dev’essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; in tal senso l’unicomotivo del ricorso è ammissibile, pur in mancanza di indicazione specifica di una tra le ipotesi di vizio deducibile secondo la previsione del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., in quanto evidentemente sussumibile nel n. 3 perché correttamente articolato in riferimento all’asserita violazione dell’art. 2909 cod. civ., sia quanto all’interpretazione dell’accertamento contenuto nella sentenza invocata come irrevocabile, sia quanto alla opponibilità di tale accertamento. Ric. 2019n.2618 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 5 - Questa Corte puòdirettamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 24664 del 28/11/2007; Sez. 1, n. 21200 del 05/10/2009; Sez. 3, n. 30838 del 29/11/2018). 1.2. Ciò posto, il motivo è infondato. Con la sentenza n. 866/2012, qui invocata a giudicato, il Tribunale di Livorno ha esplicitamente distinto la prima parte della lettera del 2/10/2004,contenente l’assunzione dell’obbligo di rimborso ed ha perciò dichiarato inammissibile la domanda proposta da T.[OSCURATO:SOCIETA] per difetto di legittimazione attiva, esplicitamente escludendo la necessità di un esame nel merito (pag. 8 del ricorso in cui è riportata la motivazione della sentenza, primitre righi) . La decisione divenuta irrevocabile si riferisce alla parte della missiva in cui, come rimarcato dalla Corte d’appello a pag. 5 della sentenza qui impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] d.d., a condizione che venisse «garantita la sua effettiva partecipazione alle decisioni di natura economica in merito al relativo contenzioso e che tutte le condizioni indicate al precedente paragrafo» fossero rispettate, si è «impegnata a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]. quelle somme che quest’ultima fosse dichiarata tenuta a corrispondere all’Amministrazione delle Finanze con sentenza definitiva o in virtù di transazione, per la violazione in materia di IRAP». Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, «non emerge alcun collegamento con la seconda questione trattata nel medesimo contesto» e, cioè, con la seconda parte della missiva, trattata dal Ric. 2019n.2618 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 6 - Tribunale di Livorno di seguito alla dichiarazione del difetto di legittimazione attiva di T.[OSCURATO:SOCIETA]. La parte di lettera sopra riportata è stata qualificata dal Tribunale di Livorno, come puntualizzato dalla Corte d’appello, quale «chiaro impegno a rimborsare» le somme da corrispondere all’Amministrazione delle Finanze. L’interpretazione del contenuto della stessa lettera quale proposta contrattuale è stata invece resa, dal Tribunale di Livorno,sulla diversa parte contenente gli impegni che [OSCURATO:PERSONA] -unica firmataria della missiva – auspicava che T.[OSCURATO:SOCIETA] assumesse per il rimborso della somma di Euro 350.000,00 non erogata dall’[OSCURATO:PERSONA] e, cioè, per una pretesa differente da quella per cui è giudizio. Conseguentemente, deve confermarsi chenessun giudicato si sia formato sull’interpretazione della missiva come poi resa dal Tribunale e dalla Corte territoriale, non impugnata per diverso profilo in questa sede di legittimità. 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna della LukaKoper d.d. al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in dispositivo in relazione al valore della domanda. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] d.d. al pagamento, in favore diTrieste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del Ric. 2019n.2618 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 7 - giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, com