CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 08689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
USEPPE ([OSCURATO:PERSONA] 59T27 F257A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73S070 E463U), il primo rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e la seconda rappresentata e difesa dallo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, domiciliati “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 00109960112), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour, n. 17; - controricorrente - avverso la sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 281 - sexies c.p.c., del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 617/2019 (pubblicata 9 ottobre 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 04629/2020 C.C. 07/03/2023 Violazione c.d.s. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1067/2015, l’adito Giudice di pace di Sarzana rigettava il ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell’art. 204 bis c.d.s. da [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di proprietario del veicolo targ. [OSCURATO:TARGA]) e [OSCURATO:PERSONA] (quale conducente del predetto veicolo) avverso il verbale elevato dalla Polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] n. E545 prot. 615 con cui era stata accertata, a loro carico, la violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s., commessa nel territorio di detto Comune. 2. Decidendo sull’appello formulato dai suddetti opponenti soccombenti e nella costituzione dell’appellato Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo respingeva con sentenza n. 617/2019 (pubblicata il 9 ottobre 2019). A sostegno dell’adottata decisione, il citato Tribunale, previamente ritenuta la novità (e, quindi, l’inammissibilità del relativo motivo) della prospettata questione sulla mancata rilevazione dell’illegittimità dell’apposto limite di velocità di 50 km/h sul tratto di strada in cui era stata accertata la violazione, ravvisava l’infondatezza di tutte le altre doglianze formulate con il gravame. In particolare, il giudice di appello confermava la legittimità dell’elevazione del verbale di accertamento da parte degli agenti di Polizia municipale, ancorché fosse stato eseguito su strada statale ricadente nel territorio comunale ma al di fuori del centro abitato. Riteneva, altresì, privo di fondamento il motivo sulla denunciata illegittimità dell’accertamento per non essere stato l’apparecchio di rilevamento elettronico della velocità sottoposto alla prescritta taratura annuale, essendo, invece, emerso che tale adempimento era stato eseguito circa undici mesi prima rispetto alla sua utilizzazione per l’accertamento che aveva, poi, costituito l’oggetto del verbale notificato agli opponenti-appellanti. Inoltre, il Tribunale spezzino considerava infondato anche l’ulteriore motivo circa la supposta illegittimità del rilevamento elettronico per la contestata distanza dell’apposizione dei cartelli indicanti il limite di velocità rispetto al punto in cui era stato eseguito il rilevamento elettronico, rilevandone l’adeguatezza e dando atto che sul posto erano presenti ben tre segnalazioni – certamente visibili - della presenza dell’autovelox, di cui due con espressa indicazione di postazione fissa. 3. Avverso la predetta sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 3, reg. esec. c.d.s., nella parte in cui afferma che i servizi di polizia stradale sono espletati dalle Amministrazioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2, c.d.s., dell’art. 11, comma 3, c.d.s. e dell’art. 1 della legge n. 65/1986, dal cui coacervo – unitamente alla valorizzazione dell’art. 1 della L.A.C. 20 marzo 1865, all. F - si desumerebbe l’illegittimità degli accertamenti compiuti, nel caso dedotto in giudizio, dalla Polizia municipale su strada statale pur se compiuti nell’ambito del relativo territorio comunale. 2. Con la seconda censura, i ricorrenti hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 142 c.d.s., con riferimento alla ritenuta mancata contestazione – invece operata con l’atto introduttivo del giudizio di appello - sulla fissazione del limite di velocità in 50 Km/h sul tratto di strada in cui venne eseguito l’accertamento tramite rilevamento elettronico. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno lamentato – in modo generico - la violazione e falsa applic azione di norme di legge, sostenendo che tutte le apparecchiature per l’accertamento dei limiti di velocità – come gli autovelox – devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (per come desumibile dalla sentenza della Corte cost. n. 113/2015, da Cass. nn. 31854 e 31818 del 2019, nonché dal D.M. Trasporti del 13.6.2017 e dal parere dello stesso Ministero n. 6573/2017). 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno prospettato – ancora in modo generico - la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge sulla necessità della preventiva ed idonea segnalazione della presenza di autovelox, sostenendo che quest’ultimo apparecchio – all’atto del rilevamento – era coperto da una pianta che ne precludeva la visibilità e che all’epoca del ricorso era spento da anni, con il suo ripristino subito dopo il deposito di detto ricorso. 5. Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamenteinfondato alla stregua della univoca e più recente giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 3839/2019), alla quale si è richiamata ed uniformata la sentenza di appello nell’interpretazione del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 65/1986, 13 L. n. 689/1981, 57 c.p.p. e 11-12 c.d.s. A tal riguardo, deve, perciò, essere riconfermato il principio secondo cui gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dei centri abitati. Pertanto, gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza (v., in questo senso, anche Cass. n. 3839/2019). 6. Il secondo motivo è inammissibile perché – per come rilevato nell’impugnata sentenza –attiene ad una questione nuova, ossia non dedotta mediante apposito motivo con l’originaria opposizione dinanzi al Giudice di pace, né i ricorrenti hanno trascritto specificamente –come era loro onere – tale motivo ove proposto in primo grado, né hanno contestato, con la censura formulata in questa sede, la dichiarazione di inammissibilità del relativo motivo da parte del giudice di appello, limitandosi a riproporre la doglianza come già formulata con l’atto di gravame. 7. La terza doglianza è anch’essa manifestamente infondata, poiché il giudice di appello – sulla scorta delle attestazioni (non contestate) nel verbale di accertamento –ha rilevato la legittimità del ve rbale di accertamento anche con riferimento all’osservanza dell’obbligo di preventiva taratura periodica dell’autovelox utilizzato per il rilevamento elettronico della velocità, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, poiché la stessa era stata effettuata entro l’anno precedente – ovvero, per la precisazione, undici mesi prima rispetto -all’esecuzione dell’accertamento, periodo ritenuto sufficiente –da cui la legittimità di quest’ultimo – anche con il D.M. Trasporti del 13 giugno 2017, con il quale – ancorché emanato successivamente all’accertamento stesso dedotto in causa – è stato, per l’appunto, previsto che le apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità devono essere sottoposte a verifiche di funzionalità e di taratura “con cadenza almeno annuale”. 8. Il quarto ed ultimo motivo è del tutto destituito di fondamento, avendo il giudice di appello – sulla base delle attestazioni compiute nel verbale di accertamento – dato atto dell’adegua ta distanza tra i segnali di preavviso e il punto di rilevamento della velocità, precisando che sul posto erano stati installati ben tre segnalazioni di preavviso della presenza di autovelox (di cui due in modo fisso). Con la censura in questione, i ricorrenti sostengono che il segnale non fosse adeguatamente visibile perché coperto da una pianta e, comunque, spento. Osserva, però il collegio che trattasi di deduzioni nuove, non avendo i ricorrenti specificato come, dove e quando l’avessero prospettata nei gradi di merito e, inoltre, con tale contestazione essi confutano la fidefacienza del verbale nella parte relativa alla circostanza dell’attestazione dell’effettiva apposizione dei segnali di preavviso, ragion per cui avrebbero dovuto proporre querela di falso in proposito (cfr. Cass. SU n. 17355/2009 e, da ultimo, Cass. n. 11792/2020). E’ poi il caso di ribadire – in dissenso da quanto pure dedotto dai ricorrenti – che, i n materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata "autovelox", l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti -non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento (come accertato con l’impugnata sentenza: cfr. pag. 4 della relativa motivazione, all’ultimo capoverso), con la conseguenza che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (v., ad es., Cass. n. 25769/2013 e Cass. n. 20327/2018). 9. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 520,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^