CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 16517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento introdotto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 21 marzo 2022 con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha autorizzato il carcere ad acquistare riviste in libera vendita anche non comprese nel mod. 72, previ i controlli di sicurezza, su richiesta del detenuto [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord.pen. Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze del D.A.P. In particolare non è giustificata la differenza asserita tra l'acquisto di libri o quotidiani, che sarebbero diretti all'approfondimento e allo studio, e l'acquisto di riviste, che secondo il D.A.P. sarebbero dirette al mero intrattenimento, non essendo agevole una tale distinzione, stanti gli approfondimenl:i frequentemente contenuti anche nelle riviste, specialmente nel caso della stampa specializzata, ed essendo comunque ingiustificato il divieto di acquisto per finalità di mero intrattenimento. Il provvedimento impugnato, poi, non autorizza l'acquisto di qualunque rivista, ma fa salve le esigenze di sicurezza, in quanto sottopone la consegna di qualunque pubblicazione alla effettuazione dei necessari controlli, diretti ad evitare la veicolazione di messaggi criptici, o comunque ad evitare la elusione dei limiti propri del regime penitenziario differenziato. L'acquisto, poi, può essere subordinato alla effettiva capacità dell'istituto di procedere al controllo, questione che attiene, però, a problemi organizzativi che non possono portare ad escludere la possibilità di acquisto, che altrimenti violerebbe il diritto all'informazione, allo studio e alla lettura. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il D.A.P., per mezzo dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Perugia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio cli motivazione, con riferimento agli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord.pen, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. L'ordinanza impugnata, erroneamente, non ha ritenuto coltivata la prima doglianza contenuta nel reclamo, attinente all'assenza di un pregiudizio grave del detenuto nell'esercizio dei suoi diritti, presupposto per l'operatività dell'art. 69 Ord.pen. Il reclamo del D.A.P. illustrava tale censura, precisando che il detenuto ha il diritto di acquistare specifiche stampe e riviste, anche non inserite nel mod. 72, tramite impresa di mantenimento o abbonamento, salva la valutazione della pericolosità che attraverso quella specifica lettura egli possa ricevere informazioni dai sodali: egli, quindi, può esercitare il suo diritto alla lettura e allo studio in relazione a specifici testi. Il detenuto aveva richiesto, invece, l'autorizzazione all'acquisto indiscriminato di qualsiasi pubblicazione non inserita nel mod. 72, la quale comporterebbe un'attività di controllo ;impossibile da parte dell'Istituto penitenziario, se diretta su ogni tipo di rivista da lui acquistata. La corte di cassazione, con la sentenza n. 20155/2023, ha già ritenuto che le limitazioni esistenti non comportano un grave e attuale pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto, e in assenza della richiesta di acquisto di una specifica rivista non può ravvisarsi tale pregiudizio nel diniego di un'autorizzazione generale e generica. Infatti non è prevista per legge, per il detenuto in regime differenziato, la possibilità di acquistare qualsiasi rivista in commercio, e non gli è negato il diritto all'informazione, potendo egli acquistare le riviste che l'amministrazione penitenziaria ha già valutato non essere un potenziale veicolo di contatti con i sodali, inserendole nel mod. 72. Il magistrato di sorveglianza, pertanto, non avrebbe dovuto provvedere sull'istanza, non sussistendo l'ipotesi di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord.pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, con travisamento del fatto, in relazione all'art. 606, comma 1, lett, b) ed e), cod.proc.pen. L'ordinanza impugnata non rispetta i principi dettati dalla corte di cassazione nella sentenza n. 36865/2021, relativa ad un caso analogo sebbene riferito alle riviste pornografiche, secondo cui l'ingresso di riviste nell'istituto è subordinato anche alla sua compatibilità con le finalità del regime detentivo speciale e le esigenze organizzative dell'amministrazione. L'affermazione che l'ingresso delle riviste non viola le esigenze di sicurezza perché sottoposte anch'esse al controllo sul loro contenuto non è compatibile con le predette esigen2:e organizzative, in quanto comporterebbe un'attività eccezionalmente gravosa, come ritenuto nella sentenza n. 29819/2021 della corte di cassazione. La scelta dell'amministrazione penitenziaria, di non autorizzare indiscriminatamente l'acquisito di qualunque rivista, ma di vagliare specifiche richieste del detenuto, è quindi legittima, in quanto non viola i diritti di quest'ultimo, e non impone una insostenibile attività di controllo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento, senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto./1v 2. Questa Corte ha già più volte stabilito che sono legittime le limitazioni che non impediscono al detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord.pen., l'esercizio del diritto all'informazione e allo studio ma lo rendono compatibile con i controlli carcerari, e che non esiste un diritto dello stesso a richiedere l'acquisto di qualsiasi opera e rivista, purché sia assicurata la possibilità di richiederlo per singoli testi o riviste, anche non compresi nell'elenco contenuto nel mod. 72. La sentenza Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Rv. 281907, citata dal ricorrente, in motivazione ha affermato che gli artt. 69 e 35-bis Ord.pen. tutelano i diritti soggettivi del detenuto, ma essi non vanno confusi con le modalità del loro esercizio, il quale può essere sottoposto a regolamentazione secondo modalità scelte dall'amministrazione penitenziaria, in particolare al fine di rendere ogni acquisto compatibile con le «ineludibili esigenze organizzative dell'Amministrazione». Anche la sentenza Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, n.m., citata nel ricorso, pur riconoscendo il diritto soggettivo del detenuto ad acquistare un lettore CD e i relativi supporti musicali, per un rnero fine ricreativo, ha ribadito che, prima di autorizzare un tale acquisto, «va apprezzata la diretta incidenza sull'organizzazione del carcere» del necessario intervento di messa in sicurezza dei dispositivi richiesti, al fine di impedire un loro utilizzo indebito o pericoloso, ed ha ritenuto necessario che «il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo ... possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che ... rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari». 3. Le sentenze sopra citate, peraltro, prendono in esame delle possibili violazioni di diritti soggettivi del detenuto, valutando quale sia l'estensione di tali diritti e in quali termini la loro tutela debba concorrere con le esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione penitenziaria e con l'esercizio del potere organizzativo del singolo istituto, anche al fine di mantenerne la sicurezza. Nel presente caso deve in primo luogo valutarsi se il provvedimento impugnato sia diretto alla tutela di un diritto soggettivo del detenuto, che la limitazione imposta dall'amministrazione penitenziaria potrebbe violare. Nel primo motivo di ricorso, infatti, il D.A.P. ha evidenziato che il reclamo proposto dal detenuto al magistrato di sorveglianza non era relativo ad un divieto oppostogli all'acquisto di una specifica rivista, non compresa nell'elenco di cui al mod. 72, bensì egli lamentava l'esistenza di un limite all'acquisto di libri e riviste non compresi in detto elenco, e intendeva ottenere un'autorizzazione generica, che stabilisse il suo diritto all'acquisto di qualunque pubblicazione, sia pure materialmente ricevibile solo dopo i controlli da parte dell'istituto. Occorre, pertanto, previamente valutare se il reclamo proposto dal detenuto attenesse alla violazione di un suo diritto soggettivo. Infatti l'art. 35-bis, comma 3, Ord.pen. stabilisce che il magistrato di sorveglianza accoglie il reclamo giurisdizionale, e ordina i necessari interventi all'amministrazione penitenziaria, solo nelle ipotesi di cui all'art. 69-bis, comma 6, lett. b), Ord.pen., e quindi qualora rilevi l'inosservanza di una disposizione normativa da cui derivi «un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti» del detenuto. Il rimedio del reclamo giurisdizionale, quindi, non è applicabile per opporsi ad una qualunque limitazione a cui il detenuto venga sottoposto, ma può avere ad oggetto solamente disposizioni dell'amministrazione penitenziaria da cui derivi, all'istante, un pregiudizio concreto e attuale ad un suo diritto soggettivo. Questa Corte, sul punto, ha chiarito che «In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona» (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905). In presenza di un reclamo proposto dal detenuto, pertanto, il magistrato di sorveglianza è tenuto, preliminarmente, a valutare se, in relazione alla pretesa dedotta, sia configurabile una posizione di diritto soggettivo, e se essa sia effettivamente violata dalla disposizione adottata dall'Amministrazione penitenziaria; se tale valutazione è negativa, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., in quanto relativo ad una materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale (vedi Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998). 4. Il provvedimento impugnato, pur riconoscendo essere stata avanzata una specifica censura circa la mancata denuncia, da parte del detenuto, di un pregiudizio grave, attuale e concreto di un suo diritto soggettivo, non ha esaminato la questione, nonostante la sua natura preliminare.Tale censura, riproposta nel primo motivo di ricorso, è fondata e deve essere accolta. Il detenuto, infatti, risulta avere proposto un reclamo del tutto generico, lamentando che l'amministrazione penitenziaria non consentiva l'acquisto di riviste diverse da quelle comprese nell'elenco di cui al mod. 72, ma senza affermare né dimostrare di avere ricevuto un diniego all'acquisto di una specifica pubblicazione, di cui aveva necessità per coltivare una sua esigenza di istruzione, di informazione o anche solo di svago. Questo reclamo, tra l'altro erroneo nella sua genericità, non essendo vietato in modo assoluto e pregiudiziale, anche ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen, l'acquisto di pubblicazioni non comprese nel predetto elenco, appare formulato come richiesta di riconoscimento della possibilità di ricevere qualunque tipo di pubblicazione, senza peraltro alcuna specificazione circa la loro necessità e circa il pregiudizio che deriverebbe dalle limitazioni poste dall'amministrazione penitenziaria, quali, in particolare, i preventivi controlli circa l'ammissibilità della pubblicazione eventualmente richiesta. La sentenza Sez. 1, n. 20155 del 16/11/2022, dep.2023, n.nn., anch'essa citata dal ricorrente, in una vicenda analoga ha ritenuto che non vi fosse, nel diniego della possibilità di acquisto indiscriminato di qualunque pubblicazione, una condotta dell'amministrazione penitenziaria lesiva di un diritto soggettivo del detenuto reclamante, per cui «non ricorrevano i presupposti per accedere alla tutela giurisdizionale prevista dall'art. 35-bis Ord.pen.». Anche nel caso presente, non risulta prospettata dal detenuto alcuna lesione ad un suo diritto soggettivo, non avendo egli neppure affermato di avere ricevuto il diniego all'acquisto di una pubblicazione non compresa nell'elenco di cui al mod. 72. Al contrario, il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, e confermato dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, impone all'amministrazione penitenziaria una prestazione, quale l'autorizzazione all'acquisto indiscriminato di qualunque pubblicazione, da sottoporre peraltro a previ controlli, che appare ingiustificata, nella sua genericità, e in contrasto con le limitazioni connesse al regime penitenziario differenziato a cui il detenuto reclamante è sottoposto nonché con le necessità organizzative del singolo istituto penitenziario, stante l'elevatissimo numero di pubblicazioni, da sottoporre a singoli controlli, di cui il detenuto potrebbe chiedere l'acquisto. 4. Il ricorso proposto dal D.A.P. deve pertanto essere accolto, quanto al primo motivo, che assorbe il secondo stante la sua pregiudizialità, perché il reclamo proposto dal detenuto non riguardava la lesione grave, concreta ed attuale al suo diritto soggettivo di informazione, istruzione o ricreazione, e doveva, pertanto, essere qualificato come un reclamo generico e non giurisdizionale, in quanto non compreso nei casi previsti dall'art. 69, comma 6, lett. b), Ord.pen. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza, pertanto, è stato erroneamente adottato nelle forme di cui all'art. 35-bis, comma 3, Ord.pen., in assenza del presupposto richiesto dalla norma. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto rilevare tale vizio ed annullare la sua ordinanza, così come richiesto dal D.A.P. reclamante. Il provvedimento qui impugnato è pertanto erroneo