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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 07929/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13792/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat o in Roma, via Guido d’Arezzo n. 2 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; –controricorrente – Oggetto: gruppo parlamentare - qualificazione giuridica - assimilabilità ai partiti politici AC –16/01/2023 r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , prima sezione civile, n. 4543/2017 del 7 novembre2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 gennaio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta d a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 5211/2011, emesso dal locale Tribunale, con cui gli si ingiungeva il pagamento delle retribuzioni corrisposte dall'[OSCURATO:PERSONA] degli studi di [OSCURATO:PERSONA] II al proprio dipendente [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a tutti gli oneri derivanti dall'avvenuta posizione di comando da quest’ultimo assunta presso il Gruppo parlamentare UD E R d el Senato della Repubblica , di cu i [OSCURATO:PERSONA] era presidente, avvenuta in data 11 maggio 1998 e successivamente prorogata sino al 4 maggio 2000, per un totale di € 29.629,90.

2. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha osservato : a) che l'obbligazione dedotta i n giudizio non era inerente al pagamento delle retribuzioni al dipendente, come aveva ritenuto il T ribunale dichiarando conseguentemente prescritto il credito per effetto dell'applicazione dell'articolo 2948 del codice civile, bensì corrispondeva all'obbligo di rimborso da parte del Gruppo parlamentare di quanto anticipato dall'ateneo al proprio dipendente durante il periodo di comando, sicché la prescrizione era quella ordinaria decennale, nella specie più volta interrotta dall 'ateneo medesimo; b) che sussisteva la legittimazione passiva in capo al Napoli, atteso che l'articolo 6 - bis della legge n . 157 del 1999 il quale , in tema di finanziamento pubblico ai partiti, prevede l’esenzione degli r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] amministratori dei partiti o movimenti politici dalla responsabilità diretta (se non nei casi di dolo o colpa grave) nei confronti dei creditori, non era applicabile ai Gruppi parlamentari.

Invero, a parere della Corte di merito, questi ultimisono entità giuridicamente distinte dai partiti politici, come si evince dalla circostanza che in Parlamento operano i Gruppi parlamentari e non i partiti e che solo ai primi si applica il divieto del mandato imperativo previsto dall'articolo 67 della Costituzione, di talch é l'attività dei G ruppi parlame ntari è del tutto distinta da quella dei partiti medesimi, tanto che non vi è nemmeno alcun obbligo da parte dei parlamentari eletti di iscriversi ai gruppi che fanno riferimento a un determinato partito, come dimostrato dall’esistenza del Gruppo misto; da tanto deriva che doveva trovare applicazione al caso di specie l'articolo 38 cod. civ.,in forza del quale per le obbligazioni contratte dall'associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto di essa.

3. Av verso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tremotivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II ha resistito con controricorso.

5. Il ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo: « 1 .

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2948 c.c. rispetto alla individuazione del termine di prescrizione applicabile al diritto di credito azionato», deducendo che la Corte avrebbe err ato nella parte in cui non ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine quinquennale di prescrizione, atteso che l’oggetto del giudizio sarebbe costituito dal r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle competenze corrisposte al dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state erogate con cadenza annuale o comunquemensile, con conseguente applicabilità dell'articolo 2948 del codice civile.

Il motivo è infondato , atteso che l a Corte d'appello ha correttamente rilevato che oggetto del giudizio non è la retribuzione che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere al proprio dipendente per effetto del rapporto di lavoro inter partes instaurato, bensì l'obbligo di rimborso in capo a un soggetto privato che ha richiesto il comando del dipendente presso una diversa amministrazione.

Con tali condivisibili presupposti, appare evidente a questa Corte che l'articolo 2948 cod. civ. non è invocabile nella parte in cui si riferisce atutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi , ivi comprese le retribuzioni, posto che l'odierna controversia non riguarda in alcun modo la spettanza o la quantificazione degli elementi retributivi inerenti al rapporto di servizio tra il dipendente e l' U niversità , bensì verte sull’esigibilità del credito di rimborso vantato dal datore di lavoro in relazione a tutti gli emolumenti anticipati al proprio dipendente nei confronti di un terzo (Gruppo parlamentare e per esso il suo Presidente) presso il qual e quest'ultimo h a prestato servizio in posizione di comando.

Da tanto deriva, che del tutto correttamente,la sentenza impugnata h a ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale. b) Secondo motivo: « 2 .

O messo esame di un fatto decisivo rispetto alla individuazione dell'atto interruttivo e conseguente mancato rilievo della prescrizione parziale del credito azionato», deducendo che l a Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare diversi elementi di fatto in relazione alla messa in mora del r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ai fini della tempestiva interruzione del termine di prescrizione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla circostanza che solo in data 30 ottobre 2009 era stata effettuata la prima richiesta di pagamento e che, poiché per il periodo dal giugno 1999 al maggio 2000 la richiesta è stata rivolta al ricorrente solo in data 30 ottobre 2009, sarebbero comunque prescritte le mensilità di Giugno,Luglio, Agosto e Settembre 199 9 , comela stessa U niversità avrebbe confermato , ammettendo che il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del ricorrente sarebbe intervenuto solo nell'ottobre 2009, quindi b en oltre il termine decennale in relazione alle mensilità sopra menzionate.

Il motivo è infondato.

La censura, nella sostanza , deduce un’omessa pronuncia della sentenza sulla questione della maturazione (o meno) della prescrizione .

Tanto legittima questa Corte, quale giudice del fatto processuale, alla consultazione degli atti processuali .

Da tale controllo emerge che l a questione dell'esistenza degli atti interruttivi della prescrizione è stata dedotta dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’atto di appello, laddove (a pagina 3) si indica come primo atto interruttivo una notadel 27 gennaio 19 99, inviata al Gruppo UDEUR.

Tale circostanza , implicitamente accertata dalla sentenza impugnata – che sul punto dichiara di accogliere l’appello sul punto – e non contestata dal ricorrente, implicache la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta nei confronti del Gruppo parlamentare, coobbligato solidale dell’odierno ricorrente, con la conseguente estensione dell’effetto interruttivo al medesimo, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ.

Tanto determina l’irrilevanza, ai fini che ne occupa, della questione , r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sollevata nella censura in esame, della ricezione della messa in mora da parte del Napoli in data 30 ottobre 2009. c) Terzo motivo: «3 .

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 6-bis della legge n . 157 del 1999 relativamente al regime applicabile per le obbligazioni contratte per il gruppo parlamentare», deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella ricostruzione della normativa applicabile alla fattispecie, atteso che la natura giuridica dei Gruppi parlamentari , in considerazione della natura squisitamente politica dell'attività che svolgono, ne consentirebbe una piena equiparazione ai partiti politici, con conseguente applicabilità agli stessi anche dell'articolo 6-bis della legge n . 157 del 1999 e della ivi prevista inesigibilità dei crediti vantati da terzi nei confronti dei partiti politici, dovendosi in ipotesi contraria sollevare questione di legittimità costituzionale della norma ritenuta applicabile nella parte in cui fa riferimento alle sole obbligazioni contratte dai partiti e movimenti politici, senza indicare anche le obbligazioni a ssunte dai relativi Gruppi parlamentari.

Il motivo èinfondato.

La pretesa equiparazione dei partiti politici ai gruppi parlamentari ai fini dell'applicazione delle limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti ai creditori dei partiti politici previste dall'articolo 6 - bis della legge n . 157 del 1999 non può essere condivisa.

Il partito politico risulta definito dalla giurisprudenza di questa Corte.

In particolare, le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 10094 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno affermato che « il partito politico ha natura di associazione privata non riconosciuta come persona giuridica, regolata in via generale dalle norme del codice civile.».r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], la medesima pronuncia è pervenuta a escludere che ai partiti politici possa riconoscersi « la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali" (ordinanza n. 79 del 2006; ordinanza n. 120 del 2009).».

La peculiare rilevanza costituzionale delle associazioni costituite in partiti politici è stata analizzata dalla giurisprudenza di questa Corte anche con la s entenza della Sez. 3, n. 7521 del 01/04/2014 laddove, proprio in tema di valutazione della legittimità costituzionale della previsione dell'articolo 6 - bis della legge numero 157 del 1999, si è affermato che«La questione è già stata esaminata e decisa da questa corte che, con sentenza n. 14612 del 2009, dal cui arresto motivazionale sul punto non vi è ragione di discostarsi, l'ha ritenuta manifestamente infondata.

Come già osservato da Cass. n. 14612 del 2009, infatti, se è vero che l'esonero da responsabilità degli amministratori dei partiti e movimenti politici, per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni collettive, così come è stato previsto dal citato art. 6-bis, dà vita ad un regime speciale rispetto alla regola generale ricavabile dall'art. 38 c.c., è anche vero che i partili ed i movimenti politici, pur se giuridicamente riconducibili alla figura delle associazioni non riconosciute, hanno innegabilmente caratteristiche e finalità affatto peculiari.

Basta a dimostrarlo l'espresso richiamo contenuto nell'art. 49 Cost., che istituisce un chiaro collegamento tra l'attività dei partiti, in cui tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, ed il metodo democratico con il quale si determina la politica nazionale.

Di modo che la previsione di regole peculiari, destinate ad agevolare r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'attività dei partiti in vista del perseguimento delle su accennate loro finalità, non può essere di per sé sola considerata una violazione del canone di uguaglianza, fintantoché quelle regole appaiano funzionali alla realizzazione del suindicato intento agevolativo e non ledano irragionevolmente contrapposti interessi di pari rango costituzionale.

Entro tali limiti, che nel caso in esame non appaiono superati - stante la possibilità per i creditori di ricorrere ad un apposito fondo di garanzia per bilanciare il venir meno della garanzia personale degli amministratori, sulla quale essi avrebbero altrimenti potuto contare in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 c.c., la scelta compiuta rientra nella discrezionalità del legislatore e non appare perciò in alcun modo sindacabile.» La ratio dell'articolo 6 - bis della legge n . 157 del 1999 in esame è stata i ndividuata dalla giurisprudenza di questa Corte nel la sentenza n. 14612 del 23/06/2009 , laddove si è evidenziato che essa «risiede nella volontà del legislatore di non far gravare sull'operatività dei partiti politici le preoccupazioni di carattere personale che potrebbero condizionare l'azione di coloro attraverso i quali essi agiscono, e si giustifica solo in riferimento ai soggetti ai quali fa stabilmente capo la gestione del partito; ne consegue che l'esonero dalla responsabilità opera solo per le obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore in base allo statuto dell'ente, mentre continua a rispondere a norma dell'art. 38 cit. chi assume obbligazioni essendo privo di tale veste statutaria.».

Può, quindi , ritenersi che nella giurisprudenza di questa Corte il partito politico sia qualificato come associazione ai sensi r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'articolo 38 del codice civile ma che, in considerazione della rilevanza costituzionale dello svolgimento della relativa attività, che involge interessi evidentemente pubblicistici, sussistano delle deroghe all'applicazione di alcune disposizioni di diritto comune , la cui legittimità va affermata proprio in relazione alla peculiarità dell'attività che i partiti stessi svolgono.

Tra tali norme speciali è certamente annoverabile quella di cui all'articolo 6-bis della legge n. 157 del 1999 .

L a predetta legge contiene norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie che espressamente abrogano le previgenti disposizioni in tema di contribuzione volontaria ai movimenti e ai partiti politici.

L’articolo 6-bis introduce in questo contesto una particolare deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale, di cui all'articolo 2740 del codice civile,in f avore dei soggetti che operino quali rappresentanti dei partiti politici, alla condizione che le obbligazioni contratte con i terzi siano specificamente assunte per garantire l'attività dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse.

P uò qui ndi ritenersi , come già considerato dal precedente di questa Corte sopra citato del 2014, che l a non azionabilità dei creditivantati da terzi nei confronti dei partiti e dei movimenti politici - se non nei limitati casi previsti dalla citata norma - corrisponda alla ratio dell'intera legge , che ha inteso regolamentare le forme di finanziamento dei partiti,nel cui ambito può certamente annoverarsi anche una diversa regolamentazione del regime di responsabilità patrimoniale degli stessi a tutela del libero esercizio delle funzioni politiche ad essi attribuiti dalla Costituzione.

L'eccezionalità e la peculiarità della deroga alla regola generale codicistica sulla responsabilità patrimoniale impon e tuttavia r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un'interpretazione restrittiva dell'articolo 6-bis in questione , nel senso che solo ai partiti e ai movimenti politici ad essi assimilabili può essere riconosciuta l'applicazione della disciplina appena scrutinata.

Si aggiunga che , come il precedente di questa Corte del 2014 sopra citato ha espressamente rilevato, la posizione dei creditori dei partiti politici non è del tutto compromessa , potendo essi soddisfarsi su un apposito fondo speciale istituito all'uopo dalla legge in commento, proprio per compensare il divieto di azioni recuperatorie individuali nei confronti diretti del partito politico e , per esso,di coloro che hanno agito avendone la rappr esentanza .

In tale contesto, ritiene la Corte che il canone di stretta interpretazione della norma in commento non ne possa consentire l'estensione invia analogica ai Gruppi parlamentari.

I gruppi parlamentari infatti , definiti da autorevole dottrina come «unione dei membri di un ramo del Parlamento appartenenti allo stesso partito che si costituiscono in unità politica con un'organizzazione stabile», pur avendo innegabilmente una natura politica connessa alla rappresentanza parlamentare del partito in cui i singoli eletti si sono candidati, non possono tuttavia essere considerati una mera “ proiezione parlamentare ” dei partiti stessi , né tantomeno quali ficarsi espressione di un meccanismo rappresentativodei partiti in sede parlamentare.

Come ha rilevato la stessa sentenza impugnata, non vi è coincidenza fra partito e gruppo parlamentare, prevedendo i Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la possibilità della costituzione di gruppi parlamentari corrispondenti a più partiti e, addirittura,a nessun partito.r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] È stato osservato come i G ruppi parlamentari sono chiamati a svolgere una « funzione di interfaccia fra soggetti privati ( i partiti politici) e soggetti istituzionali(le Camere)».

La fonte di legittimazione dell'esistenza dei Gruppi parlamentari si rinviene, infatti , nei R egolamenti p arlament ari , che in ciò danno attuazione all’espressa previsione degli articoli 72, terzo comma e 82, secondo commadella Costituzione , che a i Gruppi parlamentari fanno diretto riferimento .

S e , infatti , il G ruppo parlamentare è lo strumento con cui il partito politico di riferimento organizza la propria presenza all'interno delle Camere, è altrettanto innegabile che esso costituisca anche una modalità con cui ciascuna C amera organizza l'attività dei propri parlamentari.

Quanto alla definizione giuridica del G ruppo parlamentare, può farsi utile riferimento all'articolo 14 del regolamento del Senato della Repubblica ( nella sua versione integramente sostituita il 27 luglio 2022, ma di eguale tenore anche all’epoca dei fatti) che esordisce imponendo l'obbligo per ciascun senatore di appartenere a un gruppo parlamentare, ma h a cura immediatamente di precisare che è facoltà dei senatori iscriversi al Gruppo misto, con la sola previa autorizzazione del presidente del G ruppo stesso e senza obbligatoriamente dover aderire a una componente politica già presente all'interno del Gruppo, aggiungendo che a ciascun iscritto a un Gruppo non riferente a un partito è comunque garantito un proporzionato tempo di intervento nelle Commissioni e in Aula.

Può, pertanto , ritenersi che tutti i Gruppi parl amentari, ivi compresi quelli che raccolga no parlamentari di un medesimo partito, non abbia no con quest i ultim i alcun vincolo rappresentativo in termini di mandato, se non quello legato alla volontaria adesione dei deputati eletti in rappresentanza del r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] partito politico nel quale hanno svolto la campagna elettorale, in ciò concretizzandosi il divieto del mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione.

Sebbene, quindi , anche i G ruppi parlamentari - e per essi i loro rappresentanti legali - abbiano la possibilità di vincolarsi giuridicamente con terzi ai fini di consentire il proprio funzionamento, come associazioni ex art. 38 cod. civ. (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 20398 del 16/07/2021), è altrettanto certo che non sia possibile sostenere un'applicazione reciprocamente analogica delle norme di legge previste rispettivamente per i Gruppi parlamentari e per i partiti politici.

Tanto trova riscontro anche nelle norme che attengono alle disponibilità finanziarie necessarie per garantire l'autonomia patrimoniale dei partiti politici e dei Gruppi parlamentari.

Invero, come sopra già rilevato, per i partiti politici esistono norme come quelle contenute nella esaminata legge numero 157 del 1999 e s.m.i. , che espressamente preved ono le fonti di finanziamento e le deroghe al regime di responsabilità per le obbligazioni civili.

Diversamente, per i G ruppi parlamentari d el Senato d ella Repubblica (ma disposizione analoga si rinviene anche nel Regolamento della Camera dei deputati: art. 14, che definisce espressamente i Gruppi come “associazioni”), l'articolo 16 del Regolamento del Senato (immutato nella versione vigente all’epoca dei fatti e quella odierna) prevede che ai G ruppi parlamentari è assicurato un unico contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, proporzionale alla loro consistenza numerica , tale da garantirne il corretto funzionamento e destinato a scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] connesse alle funzioni di studio, editoria e comunicazione a essa ricollegabili,nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei gruppi medesimi,ivi comprese quelle relativ e ai trattamenti economici del personale.

È,quindi, in questa norma speciale che deve ritenersi sussumibile la fattispecie concreta in esame.

Il dipendente dell' U niversità controricorrente, comandato presso il Gruppo parlamentare di cui il ricorrente era Presidente e dunque legale rappresentante, ha pacificamente svolto funzioni ricollegabili a quelle svolte dal personale del G ruppo , con l'unica peculiarità di essere stato all'uopo destinato in virtù del comando amministrativo.

Da tanto consegue che l'approvvigionamento finanziario per far fronte all'obbligo di rimborso incombente sul Gruppo parlamentare si deve rinvenire proprio nel fond o costituit o ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento del Senato , laddove la regola dettata pe r i partiti politici dall'articolo 6-bisdella legge n. 157 del 1999 deve ritenersi del tutto estranea alla fattispecie.

Da tanto discende, altresì , la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6-bis della legge n. 157 del 1999 , la cui valutazione è solle citata dal ricorrente nell'ultima parte del ricorso, atteso che dall'inquadramento ricostruttivo appena effettuato emerge che le fonti normative di riferimento per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per la conseguente responsabilità patrimoniale dei legali rappresentanti dei Gruppi parlamentari e di quelli dei partiti politici sono diverse, di talc hé - con ogni evidenza - non vi è spazio per alcuna valutazione comparativa ai sensi dell’art. 3 Cost. , che invece è posta dal ricorrente a fondamento della questione di legittimità prospettata.r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. La soccombenza regola le spese di lite della presente fase , secondo la liquidazione contenuta nel dispositivo.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a rifondere all’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] IIle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13792/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat o in Roma, via Guido d’Arezzo n. 2 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; –controricorrente – Oggetto: gruppo parlamentare - qualificazione giuridica - assimilabilità ai partiti politici AC –16/01/2023 r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , prima sezione civile, n. 4543/2017 del 7 novembre2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 gennaio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta d a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 5211/2011, emesso dal locale Tribunale, con cui gli si ingiungeva il pagamento delle retribuzioni corrisposte dall'[OSCURATO:PERSONA] degli studi di [OSCURATO:PERSONA] II al proprio dipendente [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a tutti gli oneri derivanti dall'avvenuta posizione di comando da quest’ultimo assunta presso il Gruppo parlamentare UD E R d el Senato della Repubblica , di cu i [OSCURATO:PERSONA] era presidente, avvenuta in data 11 maggio 1998 e successivamente prorogata sino al 4 maggio 2000, per un totale di € 29.629,90. 2. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha osservato : a) che l'obbligazione dedotta i n giudizio non era inerente al pagamento delle retribuzioni al dipendente, come aveva ritenuto il T ribunale dichiarando conseguentemente prescritto il credito per effetto dell'applicazione dell'articolo 2948 del codice civile, bensì corrispondeva all'obbligo di rimborso da parte del Gruppo parlamentare di quanto anticipato dall'ateneo al proprio dipendente durante il periodo di comando, sicché la prescrizione era quella ordinaria decennale, nella specie più volta interrotta dall 'ateneo medesimo; b) che sussisteva la legittimazione passiva in capo al Napoli, atteso che l'articolo 6 - bis della legge n . 157 del 1999 il quale , in tema di finanziamento pubblico ai partiti, prevede l’esenzione degli r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] amministratori dei partiti o movimenti politici dalla responsabilità diretta (se non nei casi di dolo o colpa grave) nei confronti dei creditori, non era applicabile ai Gruppi parlamentari. Invero, a parere della Corte di merito, questi ultimisono entità giuridicamente distinte dai partiti politici, come si evince dalla circostanza che in Parlamento operano i Gruppi parlamentari e non i partiti e che solo ai primi si applica il divieto del mandato imperativo previsto dall'articolo 67 della Costituzione, di talch é l'attività dei G ruppi parlame ntari è del tutto distinta da quella dei partiti medesimi, tanto che non vi è nemmeno alcun obbligo da parte dei parlamentari eletti di iscriversi ai gruppi che fanno riferimento a un determinato partito, come dimostrato dall’esistenza del Gruppo misto; da tanto deriva che doveva trovare applicazione al caso di specie l'articolo 38 cod. civ.,in forza del quale per le obbligazioni contratte dall'associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto di essa. 3. Av verso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tremotivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II ha resistito con controricorso. 5. Il ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo: « 1 . Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2948 c.c. rispetto alla individuazione del termine di prescrizione applicabile al diritto di credito azionato», deducendo che la Corte avrebbe err ato nella parte in cui non ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine quinquennale di prescrizione, atteso che l’oggetto del giudizio sarebbe costituito dal r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle competenze corrisposte al dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state erogate con cadenza annuale o comunquemensile, con conseguente applicabilità dell'articolo 2948 del codice civile. Il motivo è infondato , atteso che l a Corte d'appello ha correttamente rilevato che oggetto del giudizio non è la retribuzione che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere al proprio dipendente per effetto del rapporto di lavoro inter partes instaurato, bensì l'obbligo di rimborso in capo a un soggetto privato che ha richiesto il comando del dipendente presso una diversa amministrazione. Con tali condivisibili presupposti, appare evidente a questa Corte che l'articolo 2948 cod. civ. non è invocabile nella parte in cui si riferisce atutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi , ivi comprese le retribuzioni, posto che l'odierna controversia non riguarda in alcun modo la spettanza o la quantificazione degli elementi retributivi inerenti al rapporto di servizio tra il dipendente e l' U niversità , bensì verte sull’esigibilità del credito di rimborso vantato dal datore di lavoro in relazione a tutti gli emolumenti anticipati al proprio dipendente nei confronti di un terzo (Gruppo parlamentare e per esso il suo Presidente) presso il qual e quest'ultimo h a prestato servizio in posizione di comando. Da tanto deriva, che del tutto correttamente,la sentenza impugnata h a ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale. b) Secondo motivo: « 2 . O messo esame di un fatto decisivo rispetto alla individuazione dell'atto interruttivo e conseguente mancato rilievo della prescrizione parziale del credito azionato», deducendo che l a Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare diversi elementi di fatto in relazione alla messa in mora del r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ai fini della tempestiva interruzione del termine di prescrizione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla circostanza che solo in data 30 ottobre 2009 era stata effettuata la prima richiesta di pagamento e che, poiché per il periodo dal giugno 1999 al maggio 2000 la richiesta è stata rivolta al ricorrente solo in data 30 ottobre 2009, sarebbero comunque prescritte le mensilità di Giugno,Luglio, Agosto e Settembre 199 9 , comela stessa U niversità avrebbe confermato , ammettendo che il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del ricorrente sarebbe intervenuto solo nell'ottobre 2009, quindi b en oltre il termine decennale in relazione alle mensilità sopra menzionate. Il motivo è infondato. La censura, nella sostanza , deduce un’omessa pronuncia della sentenza sulla questione della maturazione (o meno) della prescrizione . Tanto legittima questa Corte, quale giudice del fatto processuale, alla consultazione degli atti processuali . Da tale controllo emerge che l a questione dell'esistenza degli atti interruttivi della prescrizione è stata dedotta dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’atto di appello, laddove (a pagina 3) si indica come primo atto interruttivo una notadel 27 gennaio 19 99, inviata al Gruppo UDEUR. Tale circostanza , implicitamente accertata dalla sentenza impugnata – che sul punto dichiara di accogliere l’appello sul punto – e non contestata dal ricorrente, implicache la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta nei confronti del Gruppo parlamentare, coobbligato solidale dell’odierno ricorrente, con la conseguente estensione dell’effetto interruttivo al medesimo, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ. Tanto determina l’irrilevanza, ai fini che ne occupa, della questione , r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sollevata nella censura in esame, della ricezione della messa in mora da parte del Napoli in data 30 ottobre 2009. c) Terzo motivo: «3 . Violazione e falsa applicazione dell'articolo 6-bis della legge n . 157 del 1999 relativamente al regime applicabile per le obbligazioni contratte per il gruppo parlamentare», deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella ricostruzione della normativa applicabile alla fattispecie, atteso che la natura giuridica dei Gruppi parlamentari , in considerazione della natura squisitamente politica dell'attività che svolgono, ne consentirebbe una piena equiparazione ai partiti politici, con conseguente applicabilità agli stessi anche dell'articolo 6-bis della legge n . 157 del 1999 e della ivi prevista inesigibilità dei crediti vantati da terzi nei confronti dei partiti politici, dovendosi in ipotesi contraria sollevare questione di legittimità costituzionale della norma ritenuta applicabile nella parte in cui fa riferimento alle sole obbligazioni contratte dai partiti e movimenti politici, senza indicare anche le obbligazioni a ssunte dai relativi Gruppi parlamentari. Il motivo èinfondato. La pretesa equiparazione dei partiti politici ai gruppi parlamentari ai fini dell'applicazione delle limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti ai creditori dei partiti politici previste dall'articolo 6 - bis della legge n . 157 del 1999 non può essere condivisa. Il partito politico risulta definito dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 10094 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno affermato che « il partito politico ha natura di associazione privata non riconosciuta come persona giuridica, regolata in via generale dalle norme del codice civile.».r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], la medesima pronuncia è pervenuta a escludere che ai partiti politici possa riconoscersi « la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali" (ordinanza n. 79 del 2006; ordinanza n. 120 del 2009).». La peculiare rilevanza costituzionale delle associazioni costituite in partiti politici è stata analizzata dalla giurisprudenza di questa Corte anche con la s entenza della Sez. 3, n. 7521 del 01/04/2014 laddove, proprio in tema di valutazione della legittimità costituzionale della previsione dell'articolo 6 - bis della legge numero 157 del 1999, si è affermato che«La questione è già stata esaminata e decisa da questa corte che, con sentenza n. 14612 del 2009, dal cui arresto motivazionale sul punto non vi è ragione di discostarsi, l'ha ritenuta manifestamente infondata. Come già osservato da Cass. n. 14612 del 2009, infatti, se è vero che l'esonero da responsabilità degli amministratori dei partiti e movimenti politici, per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni collettive, così come è stato previsto dal citato art. 6-bis, dà vita ad un regime speciale rispetto alla regola generale ricavabile dall'art. 38 c.c., è anche vero che i partili ed i movimenti politici, pur se giuridicamente riconducibili alla figura delle associazioni non riconosciute, hanno innegabilmente caratteristiche e finalità affatto peculiari. Basta a dimostrarlo l'espresso richiamo contenuto nell'art. 49 Cost., che istituisce un chiaro collegamento tra l'attività dei partiti, in cui tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, ed il metodo democratico con il quale si determina la politica nazionale. Di modo che la previsione di regole peculiari, destinate ad agevolare r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'attività dei partiti in vista del perseguimento delle su accennate loro finalità, non può essere di per sé sola considerata una violazione del canone di uguaglianza, fintantoché quelle regole appaiano funzionali alla realizzazione del suindicato intento agevolativo e non ledano irragionevolmente contrapposti interessi di pari rango costituzionale. Entro tali limiti, che nel caso in esame non appaiono superati - stante la possibilità per i creditori di ricorrere ad un apposito fondo di garanzia per bilanciare il venir meno della garanzia personale degli amministratori, sulla quale essi avrebbero altrimenti potuto contare in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 c.c., la scelta compiuta rientra nella discrezionalità del legislatore e non appare perciò in alcun modo sindacabile.» La ratio dell'articolo 6 - bis della legge n . 157 del 1999 in esame è stata i ndividuata dalla giurisprudenza di questa Corte nel la sentenza n. 14612 del 23/06/2009 , laddove si è evidenziato che essa «risiede nella volontà del legislatore di non far gravare sull'operatività dei partiti politici le preoccupazioni di carattere personale che potrebbero condizionare l'azione di coloro attraverso i quali essi agiscono, e si giustifica solo in riferimento ai soggetti ai quali fa stabilmente capo la gestione del partito; ne consegue che l'esonero dalla responsabilità opera solo per le obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore in base allo statuto dell'ente, mentre continua a rispondere a norma dell'art. 38 cit. chi assume obbligazioni essendo privo di tale veste statutaria.». Può, quindi , ritenersi che nella giurisprudenza di questa Corte il partito politico sia qualificato come associazione ai sensi r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'articolo 38 del codice civile ma che, in considerazione della rilevanza costituzionale dello svolgimento della relativa attività, che involge interessi evidentemente pubblicistici, sussistano delle deroghe all'applicazione di alcune disposizioni di diritto comune , la cui legittimità va affermata proprio in relazione alla peculiarità dell'attività che i partiti stessi svolgono. Tra tali norme speciali è certamente annoverabile quella di cui all'articolo 6-bis della legge n. 157 del 1999 . L a predetta legge contiene norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie che espressamente abrogano le previgenti disposizioni in tema di contribuzione volontaria ai movimenti e ai partiti politici. L’articolo 6-bis introduce in questo contesto una particolare deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale, di cui all'articolo 2740 del codice civile,in f avore dei soggetti che operino quali rappresentanti dei partiti politici, alla condizione che le obbligazioni contratte con i terzi siano specificamente assunte per garantire l'attività dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. P uò qui ndi ritenersi , come già considerato dal precedente di questa Corte sopra citato del 2014, che l a non azionabilità dei creditivantati da terzi nei confronti dei partiti e dei movimenti politici - se non nei limitati casi previsti dalla citata norma - corrisponda alla ratio dell'intera legge , che ha inteso regolamentare le forme di finanziamento dei partiti,nel cui ambito può certamente annoverarsi anche una diversa regolamentazione del regime di responsabilità patrimoniale degli stessi a tutela del libero esercizio delle funzioni politiche ad essi attribuiti dalla Costituzione. L'eccezionalità e la peculiarità della deroga alla regola generale codicistica sulla responsabilità patrimoniale impon e tuttavia r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un'interpretazione restrittiva dell'articolo 6-bis in questione , nel senso che solo ai partiti e ai movimenti politici ad essi assimilabili può essere riconosciuta l'applicazione della disciplina appena scrutinata. Si aggiunga che , come il precedente di questa Corte del 2014 sopra citato ha espressamente rilevato, la posizione dei creditori dei partiti politici non è del tutto compromessa , potendo essi soddisfarsi su un apposito fondo speciale istituito all'uopo dalla legge in commento, proprio per compensare il divieto di azioni recuperatorie individuali nei confronti diretti del partito politico e , per esso,di coloro che hanno agito avendone la rappr esentanza . In tale contesto, ritiene la Corte che il canone di stretta interpretazione della norma in commento non ne possa consentire l'estensione invia analogica ai Gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari infatti , definiti da autorevole dottrina come «unione dei membri di un ramo del Parlamento appartenenti allo stesso partito che si costituiscono in unità politica con un'organizzazione stabile», pur avendo innegabilmente una natura politica connessa alla rappresentanza parlamentare del partito in cui i singoli eletti si sono candidati, non possono tuttavia essere considerati una mera “ proiezione parlamentare ” dei partiti stessi , né tantomeno quali ficarsi espressione di un meccanismo rappresentativodei partiti in sede parlamentare. Come ha rilevato la stessa sentenza impugnata, non vi è coincidenza fra partito e gruppo parlamentare, prevedendo i Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la possibilità della costituzione di gruppi parlamentari corrispondenti a più partiti e, addirittura,a nessun partito.r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] È stato osservato come i G ruppi parlamentari sono chiamati a svolgere una « funzione di interfaccia fra soggetti privati ( i partiti politici) e soggetti istituzionali(le Camere)». La fonte di legittimazione dell'esistenza dei Gruppi parlamentari si rinviene, infatti , nei R egolamenti p arlament ari , che in ciò danno attuazione all’espressa previsione degli articoli 72, terzo comma e 82, secondo commadella Costituzione , che a i Gruppi parlamentari fanno diretto riferimento . S e , infatti , il G ruppo parlamentare è lo strumento con cui il partito politico di riferimento organizza la propria presenza all'interno delle Camere, è altrettanto innegabile che esso costituisca anche una modalità con cui ciascuna C amera organizza l'attività dei propri parlamentari. Quanto alla definizione giuridica del G ruppo parlamentare, può farsi utile riferimento all'articolo 14 del regolamento del Senato della Repubblica ( nella sua versione integramente sostituita il 27 luglio 2022, ma di eguale tenore anche all’epoca dei fatti) che esordisce imponendo l'obbligo per ciascun senatore di appartenere a un gruppo parlamentare, ma h a cura immediatamente di precisare che è facoltà dei senatori iscriversi al Gruppo misto, con la sola previa autorizzazione del presidente del G ruppo stesso e senza obbligatoriamente dover aderire a una componente politica già presente all'interno del Gruppo, aggiungendo che a ciascun iscritto a un Gruppo non riferente a un partito è comunque garantito un proporzionato tempo di intervento nelle Commissioni e in Aula. Può, pertanto , ritenersi che tutti i Gruppi parl amentari, ivi compresi quelli che raccolga no parlamentari di un medesimo partito, non abbia no con quest i ultim i alcun vincolo rappresentativo in termini di mandato, se non quello legato alla volontaria adesione dei deputati eletti in rappresentanza del r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] partito politico nel quale hanno svolto la campagna elettorale, in ciò concretizzandosi il divieto del mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione. Sebbene, quindi , anche i G ruppi parlamentari - e per essi i loro rappresentanti legali - abbiano la possibilità di vincolarsi giuridicamente con terzi ai fini di consentire il proprio funzionamento, come associazioni ex art. 38 cod. civ. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20398 del 16/07/2021), è altrettanto certo che non sia possibile sostenere un'applicazione reciprocamente analogica delle norme di legge previste rispettivamente per i Gruppi parlamentari e per i partiti politici. Tanto trova riscontro anche nelle norme che attengono alle disponibilità finanziarie necessarie per garantire l'autonomia patrimoniale dei partiti politici e dei Gruppi parlamentari. Invero, come sopra già rilevato, per i partiti politici esistono norme come quelle contenute nella esaminata legge numero 157 del 1999 e s.m.i. , che espressamente preved ono le fonti di finanziamento e le deroghe al regime di responsabilità per le obbligazioni civili. Diversamente, per i G ruppi parlamentari d el Senato d ella Repubblica (ma disposizione analoga si rinviene anche nel Regolamento della Camera dei deputati: art. 14, che definisce espressamente i Gruppi come “associazioni”), l'articolo 16 del Regolamento del Senato (immutato nella versione vigente all’epoca dei fatti e quella odierna) prevede che ai G ruppi parlamentari è assicurato un unico contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, proporzionale alla loro consistenza numerica , tale da garantirne il corretto funzionamento e destinato a scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] connesse alle funzioni di studio, editoria e comunicazione a essa ricollegabili,nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei gruppi medesimi,ivi comprese quelle relativ e ai trattamenti economici del personale. È,quindi, in questa norma speciale che deve ritenersi sussumibile la fattispecie concreta in esame. Il dipendente dell' U niversità controricorrente, comandato presso il Gruppo parlamentare di cui il ricorrente era Presidente e dunque legale rappresentante, ha pacificamente svolto funzioni ricollegabili a quelle svolte dal personale del G ruppo , con l'unica peculiarità di essere stato all'uopo destinato in virtù del comando amministrativo. Da tanto consegue che l'approvvigionamento finanziario per far fronte all'obbligo di rimborso incombente sul Gruppo parlamentare si deve rinvenire proprio nel fond o costituit o ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento del Senato , laddove la regola dettata pe r i partiti politici dall'articolo 6-bisdella legge n. 157 del 1999 deve ritenersi del tutto estranea alla fattispecie. Da tanto discende, altresì , la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6-bis della legge n. 157 del 1999 , la cui valutazione è solle citata dal ricorrente nell'ultima parte del ricorso, atteso che dall'inquadramento ricostruttivo appena effettuato emerge che le fonti normative di riferimento per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per la conseguente responsabilità patrimoniale dei legali rappresentanti dei Gruppi parlamentari e di quelli dei partiti politici sono diverse, di talc hé - con ogni evidenza - non vi è spazio per alcuna valutazione comparativa ai sensi dell’art. 3 Cost. , che invece è posta dal ricorrente a fondamento della questione di legittimità prospettata.r.g. n. 13792/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. La soccombenza regola le spese di lite della presente fase , secondo la liquidazione contenuta nel dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a rifondere all’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] IIle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
Decreto Cassazione n. 07929/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris