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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 17705/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17760/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so da ll'av v. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.a. , rappresentata e difes a dagli av v. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 173 /201 8 , depositata il21/ 02 /201 8 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribu- nale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] con una domanda di pagamento della somma di € 348.262,84 a titolo di onorario di avvocato (nonché accessori), proposta in rito ordinario di cognizione.

In primo grado la 2di 3 – 17760/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda venivaaccolta in parte ( per circa € 191.000,00.

In secondo grado è stato accoltoparzialmente l’appello principale della convenuta , con fissazione delladecorrenza degli interessi dal deposito della sen- tenza.

Ricorre in cassazione l’attore con un unico motivo, illustrato da me- moria.

Resiste la convenuta con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l’unico motivo si censura che la Corte di appello di Roma abbia fissato la decorrenza degli interessi legali sulla somma dovuta dal giorno del deposito della sentenza di primo grado (09/06/2011) e non già dal giorno della costituzione in mora (16/11/2006).

Si deduce violazione degli artt. 1219, 1224, 1229, 1282 c.c.

Il motivo è fondato.

L’orientamento giurisprudenziale applicato dalla corte territoriale at- traverso il richiamo a Cass. 2954/2016è superato.

Richiesto il cliente del pagamento di compensi per prestazioni professionali da parte dell’avvocato, gli interessiex art. 1224 c.c. competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di paga- mento oppure della proposizione della domanda giudiziale, cioè senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale (né che rilevi il rito pre- scelto).

Si rinvia a Cass. 24973/2022per l a compiuta argomentazione delle ragioni, che fluiscono dalla considerazione che nell’ordinamento ita- liano non ha trovato riconoscimento il principio romanisticoin illiquidis non fit mora; quindi: (a) la liquidità del debito non è necessaria alla messa in mora; (b) se è vero che la mora presupp one la colpa del debitore, è vero anche che la colpa è esclusa dalla impossibilità di quan- tificare assolutamente l’entità della prestazione, non già quandoil de- bitore possa ragionevolmente compierne una stima, in questo caso 3di 3 – 17760/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sulla base della quantificazione operata dall’avvocato con la richiesta di pagamento, restando salva la commisurazione concreta degli inte- ressi alla cifra accertata all’esito dell’eventuale processo giurisdizio- nale.

In conclusione, il motivo è accolto.

Nel caso di specie,il 16/11/2006 è la data di costituzionein mora, così come accertata dalla sentenza di primo grado ex d. lgs. 231/2002; pertanto, decorrono da tale data gli interessi ex art. 1224 c.c., commisurati all’importopoi liquidato giudi- zialmente.

Poiché ulteriori accertamenti di fatto non si rendono neces- sari, la causa è da decidere nel merito in questo senso, in questa sede.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, decide la causa nel merito fissando la decorrenza degli intessi alla data del 16/11/2006, conferma la statuizione sulle spese di lite della Corte di appello di Roma, condanna la parte contro- ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 5.250, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17760/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so da ll'av v. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.a. , rappresentata e difes a dagli av v. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 173 /201 8 , depositata il21/ 02 /201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribu- nale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] con una domanda di pagamento della somma di € 348.262,84 a titolo di onorario di avvocato (nonché accessori), proposta in rito ordinario di cognizione. In primo grado la 2di 3 – 17760/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda venivaaccolta in parte ( per circa € 191.000,00. In secondo grado è stato accoltoparzialmente l’appello principale della convenuta , con fissazione delladecorrenza degli interessi dal deposito della sen- tenza. Ricorre in cassazione l’attore con un unico motivo, illustrato da me- moria. Resiste la convenuta con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l’unico motivo si censura che la Corte di appello di Roma abbia fissato la decorrenza degli interessi legali sulla somma dovuta dal giorno del deposito della sentenza di primo grado (09/06/2011) e non già dal giorno della costituzione in mora (16/11/2006). Si deduce violazione degli artt. 1219, 1224, 1229, 1282 c.c. Il motivo è fondato. L’orientamento giurisprudenziale applicato dalla corte territoriale at- traverso il richiamo a Cass. 2954/2016è superato. Richiesto il cliente del pagamento di compensi per prestazioni professionali da parte dell’avvocato, gli interessiex art. 1224 c.c. competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di paga- mento oppure della proposizione della domanda giudiziale, cioè senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale (né che rilevi il rito pre- scelto). Si rinvia a Cass. 24973/2022per l a compiuta argomentazione delle ragioni, che fluiscono dalla considerazione che nell’ordinamento ita- liano non ha trovato riconoscimento il principio romanisticoin illiquidis non fit mora; quindi: (a) la liquidità del debito non è necessaria alla messa in mora; (b) se è vero che la mora presupp one la colpa del debitore, è vero anche che la colpa è esclusa dalla impossibilità di quan- tificare assolutamente l’entità della prestazione, non già quandoil de- bitore possa ragionevolmente compierne una stima, in questo caso 3di 3 – 17760/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sulla base della quantificazione operata dall’avvocato con la richiesta di pagamento, restando salva la commisurazione concreta degli inte- ressi alla cifra accertata all’esito dell’eventuale processo giurisdizio- nale. In conclusione, il motivo è accolto. Nel caso di specie,il 16/11/2006 è la data di costituzionein mora, così come accertata dalla sentenza di primo grado ex d. lgs. 231/2002; pertanto, decorrono da tale data gli interessi ex art. 1224 c.c., commisurati all’importopoi liquidato giudi- zialmente. Poiché ulteriori accertamenti di fatto non si rendono neces- sari, la causa è da decidere nel merito in questo senso, in questa sede. P.Q.M. La Corte accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, decide la causa nel merito fissando la decorrenza degli intessi alla data del 16/11/2006, conferma la statuizione sulle spese di lite della Corte di appello di Roma, condanna la parte contro- ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 5.250, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali,
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