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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 14711/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2742/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ANCONA n. 1430/2017 depositata il 04/09/2017.

Oggetto: Compravendita – Beni mobili –Consumatore R.G.N. 2742/2018 Ud. 18/04/2023CC Sez.

S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 2 di 10 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo sull’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n 232/2014 del 9 aprile 2014, il Tribunale di Ancona, con sentenza del 4 settembre 2017, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata dal giudice di prime cure a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 744,86 a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e difetti di un’autovettura usata acquistata presso la [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale ha, in primo luogo, disatteso il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva reiterato le contestazioni mosse in ordine alla sussistenza della competenza territoriale del giudice adito in primo grado.

Il giudice del gravame, infatti, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA], residente nel Comune di Fermo, potesse individuare la competenza del Giudice di Pace di Ancona sulla scorta della elezione di domicilio effettuata presso il proprio difensore.

Una volta dichiarata l’irrilevanza di tale criterio, tuttavia, il Tribunale ha rilevato che, non essendosi [OSCURATO:PERSONA] avvalso del criterio del foro del consumatore, effettivamente l’appellante avrebbe potuto contestare l’incompetenza territoriale del giudice adito sulla scorta dei criteri generali secondo le modalità previste dall’art. 38 c.p.c. ma che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] contestato la competenza del Giudice diPace di Ancona sotto tutti i possibili fori concorrenti – ed in particolare in relazione al criterio del foro della stessa appellante – Sez.

S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 3 di 10 la competenza del giudice di prime cure doveva ritenersi ormai radicata.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto di fare proprie “le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sulla scorta degli elementi desumibili dalla C.T.U. (disposta nonostante l’assoluta modestia della controversia) e di una motivazione ampiamente condivisibile”.

3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: − “Ex art. 360 nn. 2 e/o 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, co. 2, lett. u, d. lgs. 205 del 2005 in rapporto all’accertamento circa la possibilità, per il professionista convenuto in giudizio, di eccepire l’incompetenza territoriale del giudice erroneamente adito dal consumatore”; − “Ex art. 360 nn. 2 e/o 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione all’accertamento della competenza territoriale in primo grado in capo al giudice di pace di ancona, a fronte dell’eccezione di incompetenza territoriale ritualmente formulata sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ove si era Sez.

S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 4 di 10 affermata l’incompetenza territoriale del giudice di pace di ancona in favore del giudice di pace di fermo”.

La ricorrente, dopo aver ribadito che l’odierno controricorrente non aveva adito il Foro del consumatore, deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la possibilità di contestare la competenza territorial, argomentando altresì di avere dedotto sin dalla comparsa di risposta in primo l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Ancona sotto tutti i possibili fori concorrenti, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale esaminato e deciso il secondo motivo d’appello proposto dalla ricorrente.

La ricorrente deduce il carattere meramente per relationem ed “apparente” della decisione sul secondo motivo di appello, attribuendo quindi alla sentenza impugnata un vizio di omessa pronuncia.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 132, d.lgs. 206/2005, con riferimento al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del sig. mignucci circa l’esistenza di un vizio o difetto dell’autovettura acquistata, con conseguente insussitenza del diritto al risarcimento danni da egli avanzato, nonché ex art. 360 n. 5 c.p.c.per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ritualmente acquisito al processo, ovvero che la rottura della testata del motore si è verificata oltre i 6 mesi dal giorno della consegna dell’autovettura”.

La ricorrente contesta che nella vicenda in esame fosse applicabile la presunzione di non conformità del bene venduto fissata dall’art. 132, comma 3, D. Lgs. n. 206/2005, in quanto le problematiche Sez.

S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 5 di 10 all’autovettura si sarebbero manifestate oltre sette mesi dopo la consegna delveicolo.

Ne consegue, argomenta il ricorso, che il Tribunale avrebbe violato la regola di distribuzione degli oneri probatori, omettendo di verificare se l’odierno controricorrente avesse dato adeguata prova della riconducibilità causale delle problematiche lamentate a difetti dell’autovettura.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c.

“n. 3 e/o 4 c.p.c., nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese di lite per errore del sig. mignucci renato sull’individuazione del giudice territorialmente competente in primo grado, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 sulla condanna al pagamento del doppio contributo unificato”.

Deduce il ricorso che, dovendosi ravvisare una soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale, per avere il controricorrente adito un giudice che non era comunque territorialmente competente, erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di compensare le spese del grado di giudizio ed altrettanto erroneamente avrebbe dichiarato applicabile il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Assorbente –anche rispetto alle deduzioni svolte nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sussistenza di un giudicato sulla competenza derivante dalla decisione di questa Corte n. 28585/2022 – è la considerazione che la ri corrente , nell’articolare il motivo di ricorsosi limita a richiamare stralci sommari e parziali della propria comparsa di costituzione e risposta innanzi al Sez.

S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 6 di 10 Giudice di Pace, sollecitando per il resto l’esame diretto degli atti da parte di questa Corte.

Occorre tuttavia rammentare che il potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).

È necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012;Cass.

Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Il ricorso, infatti, deduce una violazione dell’art. 112 c.p.c. che è contestualmente smentita dalla stessa asserzione della ricorrente in ordine alla sussistenza di una motivazione che la ricorrente medesima definisce apparente.

Sez.

S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 7 di 10 Emerge, quindi, una vera e propria contraddittorietà tra la deduzione di una omessa pronuncia e la deduzione di una carenza di motivazione nella pronuncia medesima.

Contraddittorietà che sfocia nella inammissibilità del motivo di ricorso, alla luce del principio –più volte affermato da questa Corte – per cui, in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il primo implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 17/07/2007).

4. Il terzo motivo di ricorso è, anch’esso, inammissibile.

Poiché il motivo è articolato sul duplice richiamo alle ipotesi di cui ai nn. 3) e 5), dell’art. 360 c.p.c., si deve rilevare sin da subito la inammissibilità di qualunque doglianza ancorata alla seconda delle ipotesi appena richiamate in quanto è risolutiva l’osservazione per cui, considerata la data di instaurazione del giudizio di appello (2014), viene ad operare la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, Sez.

S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 8 di 10 né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

Quanto alle deduzioni riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c., l’inammissibilità delle medesime discende dal principioper cui tale vizio dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016) , fermo restando che al suo ambito applicativo è invece l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 ; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Tale è il caso di specie, in quanto il motivo non risulta in grado di individuare nella decisione impugnata né la negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma - ovvero Sez.

S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 9 di 10 nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata - né la sussunzione della fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, emergendo con evidenza, quindi, che il motivo si traduce nella sollecitazione di questa Corte ad operare un sindacato sulla valutazione delle prove per come operata dal giudice di merito, come tale inammissibile (Cass. Sez.

U, n. 898 del 14/12/1999).

5. Inammissibile, infine, è l’ultimo motivo di ricorso.

È sufficiente, invero, richiamare il principio, enuncia to da questa Corte, a mente del quale in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 ).

6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez.

S2 -R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 10 di 10 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, ar t. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2742/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ANCONA n. 1430/2017 depositata il 04/09/2017. Oggetto: Compravendita – Beni mobili –Consumatore R.G.N. 2742/2018 Ud. 18/04/2023CC Sez. S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 2 di 10 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo sull’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n 232/2014 del 9 aprile 2014, il Tribunale di Ancona, con sentenza del 4 settembre 2017, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata dal giudice di prime cure a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 744,86 a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e difetti di un’autovettura usata acquistata presso la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale ha, in primo luogo, disatteso il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva reiterato le contestazioni mosse in ordine alla sussistenza della competenza territoriale del giudice adito in primo grado. Il giudice del gravame, infatti, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA], residente nel Comune di Fermo, potesse individuare la competenza del Giudice di Pace di Ancona sulla scorta della elezione di domicilio effettuata presso il proprio difensore. Una volta dichiarata l’irrilevanza di tale criterio, tuttavia, il Tribunale ha rilevato che, non essendosi [OSCURATO:PERSONA] avvalso del criterio del foro del consumatore, effettivamente l’appellante avrebbe potuto contestare l’incompetenza territoriale del giudice adito sulla scorta dei criteri generali secondo le modalità previste dall’art. 38 c.p.c. ma che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] contestato la competenza del Giudice diPace di Ancona sotto tutti i possibili fori concorrenti – ed in particolare in relazione al criterio del foro della stessa appellante – Sez. S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 3 di 10 la competenza del giudice di prime cure doveva ritenersi ormai radicata. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto di fare proprie “le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sulla scorta degli elementi desumibili dalla C.T.U. (disposta nonostante l’assoluta modestia della controversia) e di una motivazione ampiamente condivisibile”. 3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: − “Ex art. 360 nn. 2 e/o 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, co. 2, lett. u, d. lgs. 205 del 2005 in rapporto all’accertamento circa la possibilità, per il professionista convenuto in giudizio, di eccepire l’incompetenza territoriale del giudice erroneamente adito dal consumatore”; − “Ex art. 360 nn. 2 e/o 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione all’accertamento della competenza territoriale in primo grado in capo al giudice di pace di ancona, a fronte dell’eccezione di incompetenza territoriale ritualmente formulata sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ove si era Sez. S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 4 di 10 affermata l’incompetenza territoriale del giudice di pace di ancona in favore del giudice di pace di fermo”. La ricorrente, dopo aver ribadito che l’odierno controricorrente non aveva adito il Foro del consumatore, deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la possibilità di contestare la competenza territorial, argomentando altresì di avere dedotto sin dalla comparsa di risposta in primo l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Ancona sotto tutti i possibili fori concorrenti, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale esaminato e deciso il secondo motivo d’appello proposto dalla ricorrente. La ricorrente deduce il carattere meramente per relationem ed “apparente” della decisione sul secondo motivo di appello, attribuendo quindi alla sentenza impugnata un vizio di omessa pronuncia. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 132, d.lgs. 206/2005, con riferimento al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del sig. mignucci circa l’esistenza di un vizio o difetto dell’autovettura acquistata, con conseguente insussitenza del diritto al risarcimento danni da egli avanzato, nonché ex art. 360 n. 5 c.p.c.per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ritualmente acquisito al processo, ovvero che la rottura della testata del motore si è verificata oltre i 6 mesi dal giorno della consegna dell’autovettura”. La ricorrente contesta che nella vicenda in esame fosse applicabile la presunzione di non conformità del bene venduto fissata dall’art. 132, comma 3, D. Lgs. n. 206/2005, in quanto le problematiche Sez. S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 5 di 10 all’autovettura si sarebbero manifestate oltre sette mesi dopo la consegna delveicolo. Ne consegue, argomenta il ricorso, che il Tribunale avrebbe violato la regola di distribuzione degli oneri probatori, omettendo di verificare se l’odierno controricorrente avesse dato adeguata prova della riconducibilità causale delle problematiche lamentate a difetti dell’autovettura. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c. “n. 3 e/o 4 c.p.c., nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese di lite per errore del sig. mignucci renato sull’individuazione del giudice territorialmente competente in primo grado, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 sulla condanna al pagamento del doppio contributo unificato”. Deduce il ricorso che, dovendosi ravvisare una soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale, per avere il controricorrente adito un giudice che non era comunque territorialmente competente, erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di compensare le spese del grado di giudizio ed altrettanto erroneamente avrebbe dichiarato applicabile il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Assorbente –anche rispetto alle deduzioni svolte nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sussistenza di un giudicato sulla competenza derivante dalla decisione di questa Corte n. 28585/2022 – è la considerazione che la ri corrente , nell’articolare il motivo di ricorsosi limita a richiamare stralci sommari e parziali della propria comparsa di costituzione e risposta innanzi al Sez. S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 6 di 10 Giudice di Pace, sollecitando per il resto l’esame diretto degli atti da parte di questa Corte. Occorre tuttavia rammentare che il potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). È necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012;Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020). 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Il ricorso, infatti, deduce una violazione dell’art. 112 c.p.c. che è contestualmente smentita dalla stessa asserzione della ricorrente in ordine alla sussistenza di una motivazione che la ricorrente medesima definisce apparente. Sez. S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 7 di 10 Emerge, quindi, una vera e propria contraddittorietà tra la deduzione di una omessa pronuncia e la deduzione di una carenza di motivazione nella pronuncia medesima. Contraddittorietà che sfocia nella inammissibilità del motivo di ricorso, alla luce del principio –più volte affermato da questa Corte – per cui, in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il primo implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 17/07/2007). 4. Il terzo motivo di ricorso è, anch’esso, inammissibile. Poiché il motivo è articolato sul duplice richiamo alle ipotesi di cui ai nn. 3) e 5), dell’art. 360 c.p.c., si deve rilevare sin da subito la inammissibilità di qualunque doglianza ancorata alla seconda delle ipotesi appena richiamate in quanto è risolutiva l’osservazione per cui, considerata la data di instaurazione del giudizio di appello (2014), viene ad operare la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, Sez. S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 8 di 10 né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). Quanto alle deduzioni riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c., l’inammissibilità delle medesime discende dal principioper cui tale vizio dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016) , fermo restando che al suo ambito applicativo è invece l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 ; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Tale è il caso di specie, in quanto il motivo non risulta in grado di individuare nella decisione impugnata né la negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma - ovvero Sez. S2 - R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 9 di 10 nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata - né la sussunzione della fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, emergendo con evidenza, quindi, che il motivo si traduce nella sollecitazione di questa Corte ad operare un sindacato sulla valutazione delle prove per come operata dal giudice di merito, come tale inammissibile (Cass. Sez. U, n. 898 del 14/12/1999). 5. Inammissibile, infine, è l’ultimo motivo di ricorso. È sufficiente, invero, richiamare il principio, enuncia to da questa Corte, a mente del quale in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 ). 6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez. S2 -R.G. 2742/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 10 di 10 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, ar t. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti proc