CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione anticipata per i periodi dal 19 gennaio 2004 al 1 dicembre 2004, dal 13 settembre 2005 al 13 settembre 2006 e dal 29 marzo 2011 al 5 luglio 2011, poiché già valutati con ordinanza del 7 marzo 2016 dal magistrato di sorveglianza di Roma e con ordinanza del 1.02.2012 del magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, rinviando al magistrato di sorveglianza per la domanda relativa agli altri periodi richiesti. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha parzialmente accolto il reclamo proposto dall'interessato nei confronti dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza, ritenendo che non fossero stati considerati tutti i periodi di detenzione, dichiarando inammissibile la parte relativa agli ulteriori periodi, sopra indicati, perché già considerati. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo. 2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. vizio di motivazione perché il condannato non avrebbe avuto il riconoscimento di tutti i periodi richiesti, avendo errato il Tribunale confondendo il ricorrente con un omonimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 maggio 1963(ovvero con tale Velico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1977. Si aggiunge che non si sia fatto riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 848 del 2019 emesso dalla Procura generale della*pubblica di Catania emesso in data 10 settembre 2019 a cui si era fatto esplicito riferimento nel reclamo, pur non essendo presente nel fascicolo del procedimento. Si assume, quindiftn vi sarebbe prova della pregressa valutazione dei periodi da parte di altri magistrati di sorveglianza, come affermato nel provvedimento impugnato, e che, essendo il ricorrente stato detenuto dal 19 gennaio 2004 al 1 dicembre 2004 presso la Casa circondariale di Agrigento e dal 13 settembre 2005 al 13 settembre 2006 presso quella di Siracusa non si comprende come possa aver deciso, su dettr periodi, il magistrato di sorveglianza di Roma. Sul punto si specifica che il ricorrente, a differenza della moglie, non è collaboratore di giustizia ed è stato sottoposto a programma di protezione solo dal settembre 2011. Infine, si afferma che, dal 29 marzo 2011 al 5 luglio 2011, il ricorrente era in detenzione domiciliare ad Agrigento, quindi non sottoposto, diversamente da quanto scritto nel provvedimento impugnato, alla competenza del magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, il cui provvedimento, peraltro non sarebbe tra gli atti del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è generico e porta argomenti indirnostrati, quindi, risulta inammissibile. 2. Va, infatti, preliminarmente osservato che il ricorso depositato non contiene un indice degli allegati e, dall'esame degli atti del procedimento, non è dato verificare la fondatezza di quanto affermato. 3. Va rilevato, infatti, che nel ricorso depositato non si docurnenta nulla di quanto si sostiene sull'attribuibilità a soggetti ritenuti omonimi del già avvenuto riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata su alcuni periodi sopra specificati e sulla detenzione avvenuta in istituti di detenzione diversi dalla competenza dei magistrati di sorveglianza che hanno deciso su detti periodi. Diversamente, l'esame del certificato del Casellario giudiziario sembra essere alla base della decisione impugnata che, perciò, deve ritenersi immune dai vizi denunciati. 4. Sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa e non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma pari a tremila euro alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22