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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10481/2026

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mandato ex lege, dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliato a Roma inVia dei Portoghesi n. 12;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Maglietta;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 2025/2019 dalla Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. 9, depositata in data 4/4/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24febbraio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/20261.

Con sentenza n. 29217/2016 la Commissione tributariaprovinciale di Roma dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi proposti daVarvaro [OSCURATO:PERSONA] avverso distinti avvisi di accertamento catastale, n.RM0267086/2013 e n.

RM079556/2015 con i quali era stato modificato ilclassamento, da A/2, proposto con DOCFA dalla contribuente, in D2, concorrispondente aumento della rendita catastale, in relazione a unimmobile di sua proprietà sito in Roma.

Gli avvisi facevano seguito a duedichiarazioni di variazione catastale, conseguenti a lavori di manutenzionestraordinaria, presentate dalla contribuente in date 6 marzo 2012 e 3luglio 2014.

Sostenevano i giudici di prime cure che la ricorrente nonaveva assolto all’onere, su di essa gravante, di dimostrare la data diricezione degli avvisi di accertamento contestati, in tal modo nonrisultando provata la tempestività dei ricorsi.2.

Sull’impugnazione della contribuente, la Commissione tributariaregionale del Lazio accoglieva il gravame limitatamente all’avviso emessoil 7 luglio 2015 (n.

RM079556/2015), rilevando l’illegittimità delclassamento essendo la categoria attribuita – D/2 – pertinente a strutturequali alberghi, pensioni e residence, aventi requisiti dimensionali nonravvisabili nell’immobile in esame, adibito invece ad attività diaffittacamere, cosicché doveva ritenersi persistente la destinazione acivile abitazione.

Affermavano inoltre, quanto all’attribuzione della classe,che l’utilizzo per scopi commerciali dell’immobile non incideva di per sésugli elementi valutabili ai fini del classamento ed evidenziavano che, nonavendo l’Ufficio indicato in motivazione elementi ulteriori - dando anzi attoche tutte le altre unità immobiliari ad uso abitativo situate nel medesimostabile si trovavano in classe 4 - la medesima classe andava attribuitaanche all’immobile oggetto dell’avviso di accertamento.Numero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/20263.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

La società contribuente haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non averela Commissione tributaria regionale pronunziato sull’ammissibilitàdell’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

RM0267086/2013,benché la contribuente avesse impugnato le statuizioni della sentenza diprimo grado, che aveva ritenuto inammissibili i ricorsi avverso entrambigli avvisi di accertamento.1.1.

La censura è destituita di fondamento.Il vizio prospettato è configurabile nell’ipotesi di mancanza di unadecisione in ordine a una domanda o ad un assunto che richieda unastatuizione di accoglimento o di rigetto e, dunque, non ricorre quando ladomanda sia stata in qualche modo esaminata e ricorrano gli estremi diuna reiezione implicita della stessa.

È stato affermato, infatti, che «Nonricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, purnon essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad unmotivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comportinecessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che talevizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa unadecisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione delcaso concreto.» (Cass. 04/06/2019, n. 1525).

È stato, inoltre,recentemente ribadito che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art.360, comma 1, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre oveil giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda oNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026sull’eccezione sottoposta al suo esame (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n.27551, Rv. 672731 - 01).Nel caso all’attenzione, la Commissione tributaria regionale haaffermato: “Il rilievo dell’inammissibilità dei ricorsi introduttivi compiutodal primo giudice non è condivisibile, almeno con riferimentoall’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

RM0450220/2015”, in talmodo pronunziandosi sulla questione relativa all’ammissibilità dei ricorsi,ritenendo provata la tempestività dell’impugnazione avverso il secondoavviso di accertamento e reputando implicitamente irrilevante e assorbitala questione relativa alla tempestività del ricorso avverso il primo avvisodi accertamento, trattandosi di atti relativi al classamento di un unicoimmobile.2.

Con il secondo motivo di ricorso, in rubrica “Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5” l’Agenziadelle Entrate deduce che la Commissione tributaria regionale si è limitataad esaminare, nell’ambito della motivazione della disposta rettifica,unicamente il profilo dell’utilizzo a scopi commerciali dell’immobile e hadel tutto omesso di vagliare tutte le altre ragioni poste a fondamento delriclassamento operato dall’Ufficio, riferibili alla maggiore redditivitàdell’immobile, rispetto agli altri del medesimo fabbricato, dovuta alle suecaratteristiche strutturali, e alla dotazione dei servizi igienici riservati perciascuna camera.2.1.

La censura è infondata e va disattesa.Premesso che i profili riferiti alle caratteristiche strutturalidell’immobile e la dotazione delle camere figurano esaminati dallasentenza impugnata, va osservato che l’Agenzia ricorrente si duole inrealtà, dell’omesso esame di parte della motivazione dell’avviso direttifica, che tuttavia non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qualoraNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie.La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez.

Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: ilnovellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass.

SU 27dicembre 2019 n. 34476)3.

Con il terzo motivo, in rubrica “Violazione dei principi in materiadi Classamento degli immobili.”, l’Agenzia ricorrente, richiamata la leggeNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026n. 1249/1939, di conversione del R.D.L. n. 652/1939, deduce che “Seppurcondivisibile il mantenimento della categoria ordinaria “A/2”, comespecificato dall’ufficio nei propri scritti difensivi, si reputa comunquenecessaria la rideterminazione della consistenza e l’assegnazione di unaclasse superiore rispetto a quanto proposto dalla parte, proprio per lemutate condizioni tipologiche e il miglior utilizzo dell’unità inargomento(….).

Nel caso de quo, certamente è da ritenere che l’altadotazione di servizi con la realizzazione di un servizio riservato per ognisingola camera, per un numero complessivo di sei bagni, configuri propriouna condizione intrinseca dell’immobile non considerata ai fini delladeterminazione della categoria, che pertanto giustifica l’aumento di unaclasse rispetto a quella delle unità abitative del medesimo fabbricato.”.3.1.

La censura è fondata.L'atto tributario del classamento delle unità immobiliari adestinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una datacategoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita(D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61, e del D.P.R. 23 marzo 1998, n.138, art. 8); categoria e classe costituiscono quindi i due distinti segmentidell'unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. 23 marzo1938, n. 138, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla basedella normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenuto contodei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali,mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibilenell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualitàurbana ed ambientale della microzona in cui l'unità è ubicata, nonchédalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che lacomprende.

Viene anche precisato che, per qualità urbana dellamicrozona, si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi e, perqualità ambientale, il livello di pregio o di degrado dei caratteripaesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall'attività umana.

AiNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026fini della individuazione dell'esatto valore reddituale dell'immobile,indispensabile per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattoreposizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dallaqualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile daiparametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, qualidimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione,dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni edesclusive, livello di piano (D.P.R. 23 marzo 1938, n. 138, art. 8, commi 6,7 e 8).I giudici di secondo grado hanno ritenuto illegittima l’attribuzionedella categoria D/2 considerando la stessa pertinente a strutture ricettivea pagamento aventi requisiti dimensionali non riscontrabili nell’unità inesame adibita ad attività di affittacamere.

Hanno poi rilevato che l’utilizzoper scopi commerciali dell’immobile non incidesse di per sé sugli elementivalorizzabili ai fini del classamento, individuando la classe attribuibilefacendo esclusivo riferimento a quella – classe 4 – delle altre unitàimmobiliari ad uso abitativo presenti nel medesimo fabbricato.Il criterio puramente dimensionale, valorizzato nella sentenza al finedi individuare la categoria catastale, e comunque considerato anche ai finidell’attribuzione della classe mediante comparazione con le unità abitativesituate nel medesimo fabbricato, non esclude tuttavia una maggioreredditività dell’immobile, derivante dal fatto che si tratta di stanze conservizi destinate ad affittacamere, come tali non comparabili alle unitàpuramente e semplicemente abitative della zona.

Di talché il criterioseguito dalla Commissione di secondo grado al fine dell’attribuzione dellaclasse, non appare rispettoso delle norme e dei principi richiamati inmateria di operazioni di classamento.4.

Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosila fondatezza del terzo motivo nei termini evidenziati e con riferimentoNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026all’attribuzione della classe, l’infondatezza del primo e del secondo motivo,il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversacomposizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso in relazioneall’attribuzione della classe; rigetta il primo e il secondo motivo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II gradodel Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data24.02.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mandato ex lege, dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliato a Roma inVia dei Portoghesi n. 12;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Maglietta;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 2025/2019 dalla Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. 9, depositata in data 4/4/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24febbraio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/20261. Con sentenza n. 29217/2016 la Commissione tributariaprovinciale di Roma dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi proposti daVarvaro [OSCURATO:PERSONA] avverso distinti avvisi di accertamento catastale, n.RM0267086/2013 e n. RM079556/2015 con i quali era stato modificato ilclassamento, da A/2, proposto con DOCFA dalla contribuente, in D2, concorrispondente aumento della rendita catastale, in relazione a unimmobile di sua proprietà sito in Roma. Gli avvisi facevano seguito a duedichiarazioni di variazione catastale, conseguenti a lavori di manutenzionestraordinaria, presentate dalla contribuente in date 6 marzo 2012 e 3luglio 2014. Sostenevano i giudici di prime cure che la ricorrente nonaveva assolto all’onere, su di essa gravante, di dimostrare la data diricezione degli avvisi di accertamento contestati, in tal modo nonrisultando provata la tempestività dei ricorsi.2. Sull’impugnazione della contribuente, la Commissione tributariaregionale del Lazio accoglieva il gravame limitatamente all’avviso emessoil 7 luglio 2015 (n. RM079556/2015), rilevando l’illegittimità delclassamento essendo la categoria attribuita – D/2 – pertinente a strutturequali alberghi, pensioni e residence, aventi requisiti dimensionali nonravvisabili nell’immobile in esame, adibito invece ad attività diaffittacamere, cosicché doveva ritenersi persistente la destinazione acivile abitazione. Affermavano inoltre, quanto all’attribuzione della classe,che l’utilizzo per scopi commerciali dell’immobile non incideva di per sésugli elementi valutabili ai fini del classamento ed evidenziavano che, nonavendo l’Ufficio indicato in motivazione elementi ulteriori - dando anzi attoche tutte le altre unità immobiliari ad uso abitativo situate nel medesimostabile si trovavano in classe 4 - la medesima classe andava attribuitaanche all’immobile oggetto dell’avviso di accertamento.Numero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/20263. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. La società contribuente haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non averela Commissione tributaria regionale pronunziato sull’ammissibilitàdell’impugnazione dell’avviso di accertamento n. RM0267086/2013,benché la contribuente avesse impugnato le statuizioni della sentenza diprimo grado, che aveva ritenuto inammissibili i ricorsi avverso entrambigli avvisi di accertamento.1.1. La censura è destituita di fondamento.Il vizio prospettato è configurabile nell’ipotesi di mancanza di unadecisione in ordine a una domanda o ad un assunto che richieda unastatuizione di accoglimento o di rigetto e, dunque, non ricorre quando ladomanda sia stata in qualche modo esaminata e ricorrano gli estremi diuna reiezione implicita della stessa. È stato affermato, infatti, che «Nonricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, purnon essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad unmotivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comportinecessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che talevizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa unadecisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione delcaso concreto.» (Cass. 04/06/2019, n. 1525). È stato, inoltre,recentemente ribadito che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art.360, comma 1, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre oveil giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda oNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026sull’eccezione sottoposta al suo esame (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n.27551, Rv. 672731 - 01).Nel caso all’attenzione, la Commissione tributaria regionale haaffermato: “Il rilievo dell’inammissibilità dei ricorsi introduttivi compiutodal primo giudice non è condivisibile, almeno con riferimentoall’impugnazione dell’avviso di accertamento n. RM0450220/2015”, in talmodo pronunziandosi sulla questione relativa all’ammissibilità dei ricorsi,ritenendo provata la tempestività dell’impugnazione avverso il secondoavviso di accertamento e reputando implicitamente irrilevante e assorbitala questione relativa alla tempestività del ricorso avverso il primo avvisodi accertamento, trattandosi di atti relativi al classamento di un unicoimmobile.2. Con il secondo motivo di ricorso, in rubrica “Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5” l’Agenziadelle Entrate deduce che la Commissione tributaria regionale si è limitataad esaminare, nell’ambito della motivazione della disposta rettifica,unicamente il profilo dell’utilizzo a scopi commerciali dell’immobile e hadel tutto omesso di vagliare tutte le altre ragioni poste a fondamento delriclassamento operato dall’Ufficio, riferibili alla maggiore redditivitàdell’immobile, rispetto agli altri del medesimo fabbricato, dovuta alle suecaratteristiche strutturali, e alla dotazione dei servizi igienici riservati perciascuna camera.2.1. La censura è infondata e va disattesa.Premesso che i profili riferiti alle caratteristiche strutturalidell’immobile e la dotazione delle camere figurano esaminati dallasentenza impugnata, va osservato che l’Agenzia ricorrente si duole inrealtà, dell’omesso esame di parte della motivazione dell’avviso direttifica, che tuttavia non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qualoraNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie.La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: ilnovellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27dicembre 2019 n. 34476)3. Con il terzo motivo, in rubrica “Violazione dei principi in materiadi Classamento degli immobili.”, l’Agenzia ricorrente, richiamata la leggeNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026n. 1249/1939, di conversione del R.D.L. n. 652/1939, deduce che “Seppurcondivisibile il mantenimento della categoria ordinaria “A/2”, comespecificato dall’ufficio nei propri scritti difensivi, si reputa comunquenecessaria la rideterminazione della consistenza e l’assegnazione di unaclasse superiore rispetto a quanto proposto dalla parte, proprio per lemutate condizioni tipologiche e il miglior utilizzo dell’unità inargomento(….). Nel caso de quo, certamente è da ritenere che l’altadotazione di servizi con la realizzazione di un servizio riservato per ognisingola camera, per un numero complessivo di sei bagni, configuri propriouna condizione intrinseca dell’immobile non considerata ai fini delladeterminazione della categoria, che pertanto giustifica l’aumento di unaclasse rispetto a quella delle unità abitative del medesimo fabbricato.”.3.1. La censura è fondata.L'atto tributario del classamento delle unità immobiliari adestinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una datacategoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita(D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61, e del D.P.R. 23 marzo 1998, n.138, art. 8); categoria e classe costituiscono quindi i due distinti segmentidell'unitaria operazione del classamento. Ai sensi del D.P.R. 23 marzo1938, n. 138, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla basedella normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenuto contodei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali,mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibilenell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualitàurbana ed ambientale della microzona in cui l'unità è ubicata, nonchédalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che lacomprende. Viene anche precisato che, per qualità urbana dellamicrozona, si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi e, perqualità ambientale, il livello di pregio o di degrado dei caratteripaesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall'attività umana. AiNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026fini della individuazione dell'esatto valore reddituale dell'immobile,indispensabile per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattoreposizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dallaqualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile daiparametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, qualidimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione,dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni edesclusive, livello di piano (D.P.R. 23 marzo 1938, n. 138, art. 8, commi 6,7 e 8).I giudici di secondo grado hanno ritenuto illegittima l’attribuzionedella categoria D/2 considerando la stessa pertinente a strutture ricettivea pagamento aventi requisiti dimensionali non riscontrabili nell’unità inesame adibita ad attività di affittacamere. Hanno poi rilevato che l’utilizzoper scopi commerciali dell’immobile non incidesse di per sé sugli elementivalorizzabili ai fini del classamento, individuando la classe attribuibilefacendo esclusivo riferimento a quella – classe 4 – delle altre unitàimmobiliari ad uso abitativo presenti nel medesimo fabbricato.Il criterio puramente dimensionale, valorizzato nella sentenza al finedi individuare la categoria catastale, e comunque considerato anche ai finidell’attribuzione della classe mediante comparazione con le unità abitativesituate nel medesimo fabbricato, non esclude tuttavia una maggioreredditività dell’immobile, derivante dal fatto che si tratta di stanze conservizi destinate ad affittacamere, come tali non comparabili alle unitàpuramente e semplicemente abitative della zona. Di talché il criterioseguito dalla Commissione di secondo grado al fine dell’attribuzione dellaclasse, non appare rispettoso delle norme e dei principi richiamati inmateria di operazioni di classamento.4. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosila fondatezza del terzo motivo nei termini evidenziati e con riferimentoNumero registro generale 33051/2019Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 10481/2026Data pubblicazione 21/04/2026all’attribuzione della classe, l’infondatezza del primo e del secondo motivo,il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversacomposizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso in relazioneall’attribuzione della classe; rigetta il primo e il secondo motivo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II gradodel Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data24.02.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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