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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35664/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1227 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Abruzzo sez.staccata di Pescara n. 230 / 0 6 / 2 0 depositata i n data 20 / 0 5 /20 2 0 ; Oggetto: associazione culturale – accertamento art.39dPR n. 600/73 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l ’associazione ricorrente impugnava l’a vviso di accertamento notificatoleper l’anno 201 4, con il quale l’Ufficio ne disconosceva la natura associativa e il connesso regime agevolato ex art. 148 TUIR e L. 398 del 1991 qualificandola come impresa, conseguentemente ne ricostruiva induttivamente il reddito recuperandoi tributi dovuti, oltre a i nteressi e sanzioni ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia; l’associazione proponeva appello incidentale; - la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava l’appello incidentale; - ricorre a questa Corte l’ A ssociazione c ulturale insieme per la musicacon atto affidato a tre motiv i ; - resistecon controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, dolendosi della violazione del l’art. 36 c. 2 del d.

Lgs. n.546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4c.p.c. per avere la CTR mancato di esplicitare il percorso logico – giuridico seguito in motivazione in merito alla posizione dell’associazionericorrente, motivando quindi la propria decisione inmodo apparente; - il motivo è infondato; - invero, dalla lettura della pronuncia gravata si evince come l a motivazionenon sia apparente risultando chiaramente esposto e facilmentepercepibile l’iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione e le ragioni che hanno condotto la CTR a tale statuizione,anche con riguardo alle contestazioni in fatto e diritto mossedalla contribuente specialmente riportate a pag. 5 e a pag. 7della pronuncia grav ata (Cass.

SS.

UU. sent. n. 8053/2014); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - peraltro, come anche di recente questa Corte ha precisato (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 297 30 del 29/12/2020 ) il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nellamotivazione, dell'esame d i tutte le allegazioni e prospettazionidelle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativosvolto; - il second o motivo si incentra sulla violazione dell’art. 1 della L. n. 398del 1991 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere laCTR vagliato , senza motivazione sul punto , la documentazione prodottadalla contribuente quanto all’attività istituzionale , senza quindiverificare in che termini i proventi dell’attività commerciale eranoestranei all’attività istituzionale; - il motivo è inammissibile quanto alla sussistenza del fine di lucro e della qualificazione dell’attività dell’ASD come di impresa commerciale, poiché configura censura di merito e fronte dell’accertamento in fatto operato dalla CTR secondo la quale (pag. 6 della pronuncia impugnata) “ l’associazione era a tutti gli effetti una discoteca” e (pag. 7 della sentenza gravata ) “non è revocabilein dubbio, sulla base degli elementi evidenziati innanzi, che nel caso in esame ci si trovi di fronte ad un’impresa mascheratada associazione culturale” ; - il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per omessa pronunciain relazione all’ar t. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.2697 c.c. , dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. per avere erroneamente la CTR sia ritenuto legittimo il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 ricorso all’accertamento induttivo, del quale difettavano in presupposti di legge, sia mancato – attraverso tale mezzo di accertamento – di quantificare i ricavi derivanti da attività imprenditorialeda quelli relativi ad attività istituzionale; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha in realtà debitamente pronunciato sulla questioneposta, che si risulta in concreto presa in esame e decisa; nel concreto, la CTR ha percepito la censura relativa al profilo posto, e ha correttamente ritenuto che l' U fficio, d opo aver ravvisatonella associazione lo svolgimento di attività commerciale e rilevata la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie per le società con fine di lucro, ha proceduto all'accertamento induttivoai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma2, lett. c), che lo abilita a determinare "il reddito d'impresa sullabase dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di prescindere del tutto o in parte dalle risultanzedel bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti edi avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui alla le ttera d) del precedente comma" ( in termini Cass. Sez.5, Sentenza n. 24898 del 6 novembre 2013); - la CTR h a poi ritenuto, con accertamento in fatto non più sindacabile,che non vi fossero affatto ricavi derivanti da attività d’impresa e ricavi derivanti da attività istituzionale, come prospettaparte ricorrente, ma che “ ”nel caso in esame ci si trov(a) difronte a un’impresa mascherata da associazione culturale” (pag. ultima,primo capoverso della sentenza impugnata).

Pertanto, del tutto corrett amente l’intero ammontare dei ricavi era da considerarsi nella sua integralità rilevante nella determinazione del reddito d’impresa , perché il soggetto sottoposto a controllo non esercitava altra attività oltre quella d’impresa, e in forza del principio di attrazione del reddito d’impresa tutti i redditi dell’imprenditorevanno considerati reddito d’impresa e come tali sottostanno alla tecnica normativa di cui all’art. 83 TUIR che Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 ricomprendenel reddito di impresa – e rende dunque rilevanti ai finidella r elativa determinazione – tutte le componenti reddituali, daqualsiasi fonte provengano ; - conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1227 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Abruzzo sez.staccata di Pescara n. 230 / 0 6 / 2 0 depositata i n data 20 / 0 5 /20 2 0 ; Oggetto: associazione culturale – accertamento art.39dPR n. 600/73 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l ’associazione ricorrente impugnava l’a vviso di accertamento notificatoleper l’anno 201 4, con il quale l’Ufficio ne disconosceva la natura associativa e il connesso regime agevolato ex art. 148 TUIR e L. 398 del 1991 qualificandola come impresa, conseguentemente ne ricostruiva induttivamente il reddito recuperandoi tributi dovuti, oltre a i nteressi e sanzioni ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia; l’associazione proponeva appello incidentale; - la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava l’appello incidentale; - ricorre a questa Corte l’ A ssociazione c ulturale insieme per la musicacon atto affidato a tre motiv i ; - resistecon controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, dolendosi della violazione del l’art. 36 c. 2 del d. Lgs. n.546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4c.p.c. per avere la CTR mancato di esplicitare il percorso logico – giuridico seguito in motivazione in merito alla posizione dell’associazionericorrente, motivando quindi la propria decisione inmodo apparente; - il motivo è infondato; - invero, dalla lettura della pronuncia gravata si evince come l a motivazionenon sia apparente risultando chiaramente esposto e facilmentepercepibile l’iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione e le ragioni che hanno condotto la CTR a tale statuizione,anche con riguardo alle contestazioni in fatto e diritto mossedalla contribuente specialmente riportate a pag. 5 e a pag. 7della pronuncia grav ata (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - peraltro, come anche di recente questa Corte ha precisato (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 297 30 del 29/12/2020 ) il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nellamotivazione, dell'esame d i tutte le allegazioni e prospettazionidelle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativosvolto; - il second o motivo si incentra sulla violazione dell’art. 1 della L. n. 398del 1991 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere laCTR vagliato , senza motivazione sul punto , la documentazione prodottadalla contribuente quanto all’attività istituzionale , senza quindiverificare in che termini i proventi dell’attività commerciale eranoestranei all’attività istituzionale; - il motivo è inammissibile quanto alla sussistenza del fine di lucro e della qualificazione dell’attività dell’ASD come di impresa commerciale, poiché configura censura di merito e fronte dell’accertamento in fatto operato dalla CTR secondo la quale (pag. 6 della pronuncia impugnata) “ l’associazione era a tutti gli effetti una discoteca” e (pag. 7 della sentenza gravata ) “non è revocabilein dubbio, sulla base degli elementi evidenziati innanzi, che nel caso in esame ci si trovi di fronte ad un’impresa mascheratada associazione culturale” ; - il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per omessa pronunciain relazione all’ar t. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.2697 c.c. , dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. per avere erroneamente la CTR sia ritenuto legittimo il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 ricorso all’accertamento induttivo, del quale difettavano in presupposti di legge, sia mancato – attraverso tale mezzo di accertamento – di quantificare i ricavi derivanti da attività imprenditorialeda quelli relativi ad attività istituzionale; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha in realtà debitamente pronunciato sulla questioneposta, che si risulta in concreto presa in esame e decisa; nel concreto, la CTR ha percepito la censura relativa al profilo posto, e ha correttamente ritenuto che l' U fficio, d opo aver ravvisatonella associazione lo svolgimento di attività commerciale e rilevata la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie per le società con fine di lucro, ha proceduto all'accertamento induttivoai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma2, lett. c), che lo abilita a determinare "il reddito d'impresa sullabase dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di prescindere del tutto o in parte dalle risultanzedel bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti edi avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui alla le ttera d) del precedente comma" ( in termini Cass. Sez.5, Sentenza n. 24898 del 6 novembre 2013); - la CTR h a poi ritenuto, con accertamento in fatto non più sindacabile,che non vi fossero affatto ricavi derivanti da attività d’impresa e ricavi derivanti da attività istituzionale, come prospettaparte ricorrente, ma che “ ”nel caso in esame ci si trov(a) difronte a un’impresa mascherata da associazione culturale” (pag. ultima,primo capoverso della sentenza impugnata). Pertanto, del tutto corrett amente l’intero ammontare dei ricavi era da considerarsi nella sua integralità rilevante nella determinazione del reddito d’impresa , perché il soggetto sottoposto a controllo non esercitava altra attività oltre quella d’impresa, e in forza del principio di attrazione del reddito d’impresa tutti i redditi dell’imprenditorevanno considerati reddito d’impresa e come tali sottostanno alla tecnica normativa di cui all’art. 83 TUIR che Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 ricomprendenel reddito di impresa – e rende dunque rilevanti ai finidella r elativa determinazione – tutte le componenti reddituali, daqualsiasi fonte provengano ; - conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processua