CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 19005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari il 1° febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Cagliari 1'8 febbraio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato aggravato di un portafogli e del relativo contenuto, fatto contestato come commesso il 1° ottobre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 111 Cost., 495, 178, 179 e 533 cod. proc. pen. e 6, comma 3, Cedu e vizio di motivazione, quanto alla mancata acquisizione e alla mancata visione da parte dei Giudici di appello del filmato contenente immagini stimate decisive per l'esito del processo; 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 132-133 cod. pen. ed incongruità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo e non motivata. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché meramente reiterativo del contenuto dell'atto di appello ed inoltre aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la adeguata, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 6-7 della sentenza impugnata, quanto al tema del video e della prova delle responsabilità dell'imputato, puntualizzando che la condanna si fonda sulla testimonianza della persona offesa e non sul documento in questione (il passaggio censurato alla p. 1 del ricorso risulta essere un mero argomento ad adiuvandum svolto alla nota n. 2, p. 7, della motivazione), oltre che alle pp. 8-9, ove vi è sufficiente motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che è peraltro contestato solo assai genericamente dal ricorrente. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] li r e nsore [OSCURATO:PERSONA] e C ci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]