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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 25985/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11139/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - intimata - -avverso la sentenza n. 6019/2019 emessa dalla CTR Sicilia il 22/10/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso il provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] di diniego della richiesta di restituzione delle somme pagate con riferimento a quattro avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003- 2006.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia rigettava l'appello, rilevando che esigenze di bilanciamento dei contrapposti interessi tra le parti e ragioni di tutela del contribuente in termini di giusta imposizione consentivano di riconoscere al medesimo il diritto al rimborso in presenza di elementi, tratti dalle risultanze del fascicolo, circa la non debenza dell'imposta, pur non essendo intervenuta alcuna impugnazione degli avvisi di accertamento a suo tempo regolarmente notificati al privato.

I giudici di seconde cure, nel ritenere illegittimo il provvedimento di diniego del rimborso dell'ufficio, hanno, inoltre, valorizzato il comportamento dell'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate che, in una nota successiva alla proposizione dell'atto di appello, sollecitava di dare acquiescenza alla sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

La contribuente non ha svolto attività difensive.

Ritenuto in diritto

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lvo 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c., per avere i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto impugnabile il diniego di rimborso per motivi non attinenti ai profili di illegittimità del rifiuto, ma per contestare la fondatezza della pretesa fiscale, divenuta ormai irretrattabile in seguito alla mancata impugnazione degli avvisi di accertamento.

1.1. Il motivo è fondato.

Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione del provvedimento di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate delle richieste di annullamento, e di conseguente rimborso delle somme pagate, di quattro avvisi di accertamento non oggetto di impugnazione da parte del contribuente.

La CTR ha fondato la propria decisione di rigetto dell'appello sulla asserita infondatezza della pretesa creditoria fiscale evincibile dall'esame degli atti di causa.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, compendiato nella pronuncia nr. 18992/2019, «il ricorso avverso il diniego di autotutela è certamente ammissibile, ma il sindacato può esercitarsi, nelle forme ammesse sugli atti discrezionali, soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria; pertanto, il contribuente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa a seguito della sua intervenuta definitività, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto: ciò in quanto non è dato al giudice tributario di invadere la sfera discrezionale esercitata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del potere di annullamento dell'atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima (Cass. n. 7616/2018; n. 21146/2018; n. 3442/2015).

Poichè il sindacato sul diniego può esercitarsi solo sulla legittimità di rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, le ragioni di illegittimità del rifiuto non possono essere confuse con le ragioni di (pretesa) illegittimità dell'atto di accertamento divenuto definitivo, nè identificate con una generica pretesa alla legalità dell'azione amministrativa, correlata pur sempre alla dedotta illegittimità dell'atto impositivo.

Si tratta infatti di un interesse generico ed astratto, mentre per contestare la legittimità del rifiuto occorre dedurre un interesse concreto e specifico, ma anche di carattere generale, cioè travalicante quello individuale della parte in causa (Cass. 4937/2019); diversamente, si violerebbe non solo la regola della non ingerenza nella sfera della discrezionalità della pubblica amministrazione, ma anche quella della certezza dei rapporti, perchè in tal modo, senza limiti temporali definiti, la parte potrebbe sempre rimettere in discussione l'avviso, sollecitando il potere di autotutela e poi impugnando il rifiuto.».

La CTR non si è, all'evidenza, uniformata ai principi sopra esposti.

1.2. Il ricorso va quindi accolto con cassazione dell'impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa con la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso; compensa interamente tra le parti le spese relative ai gradi di merito e condanna l'intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 7.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11139/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - intimata - -avverso la sentenza n. 6019/2019 emessa dalla CTR Sicilia il 22/10/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso il provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] di diniego della richiesta di restituzione delle somme pagate con riferimento a quattro avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003- 2006. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia rigettava l'appello, rilevando che esigenze di bilanciamento dei contrapposti interessi tra le parti e ragioni di tutela del contribuente in termini di giusta imposizione consentivano di riconoscere al medesimo il diritto al rimborso in presenza di elementi, tratti dalle risultanze del fascicolo, circa la non debenza dell'imposta, pur non essendo intervenuta alcuna impugnazione degli avvisi di accertamento a suo tempo regolarmente notificati al privato. I giudici di seconde cure, nel ritenere illegittimo il provvedimento di diniego del rimborso dell'ufficio, hanno, inoltre, valorizzato il comportamento dell'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate che, in una nota successiva alla proposizione dell'atto di appello, sollecitava di dare acquiescenza alla sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non ha svolto attività difensive. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lvo 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c., per avere i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto impugnabile il diniego di rimborso per motivi non attinenti ai profili di illegittimità del rifiuto, ma per contestare la fondatezza della pretesa fiscale, divenuta ormai irretrattabile in seguito alla mancata impugnazione degli avvisi di accertamento. 1.1. Il motivo è fondato. Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione del provvedimento di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate delle richieste di annullamento, e di conseguente rimborso delle somme pagate, di quattro avvisi di accertamento non oggetto di impugnazione da parte del contribuente. La CTR ha fondato la propria decisione di rigetto dell'appello sulla asserita infondatezza della pretesa creditoria fiscale evincibile dall'esame degli atti di causa. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, compendiato nella pronuncia nr. 18992/2019, «il ricorso avverso il diniego di autotutela è certamente ammissibile, ma il sindacato può esercitarsi, nelle forme ammesse sugli atti discrezionali, soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria; pertanto, il contribuente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa a seguito della sua intervenuta definitività, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto: ciò in quanto non è dato al giudice tributario di invadere la sfera discrezionale esercitata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del potere di annullamento dell'atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima (Cass. n. 7616/2018; n. 21146/2018; n. 3442/2015). Poichè il sindacato sul diniego può esercitarsi solo sulla legittimità di rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, le ragioni di illegittimità del rifiuto non possono essere confuse con le ragioni di (pretesa) illegittimità dell'atto di accertamento divenuto definitivo, nè identificate con una generica pretesa alla legalità dell'azione amministrativa, correlata pur sempre alla dedotta illegittimità dell'atto impositivo. Si tratta infatti di un interesse generico ed astratto, mentre per contestare la legittimità del rifiuto occorre dedurre un interesse concreto e specifico, ma anche di carattere generale, cioè travalicante quello individuale della parte in causa (Cass. 4937/2019); diversamente, si violerebbe non solo la regola della non ingerenza nella sfera della discrezionalità della pubblica amministrazione, ma anche quella della certezza dei rapporti, perchè in tal modo, senza limiti temporali definiti, la parte potrebbe sempre rimettere in discussione l'avviso, sollecitando il potere di autotutela e poi impugnando il rifiuto.». La CTR non si è, all'evidenza, uniformata ai principi sopra esposti. 1.2. Il ricorso va quindi accolto con cassazione dell'impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa con la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso; compensa interamente tra le parti le spese relative ai gradi di merito e condanna l'intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 7.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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