CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Zdato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro ottocentottantanove di ammenda, con sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2 sexies, D.Lgs. n. 285/1992, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo come motivi: 1) violazione di legge, avendo il giudice riservato per il deposito della motivazione il termine di 30 giorni; 2)violazione di legge in ordine al difetto di volontà dell'imputato circa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso non contiene alcun riferimento ad una delle ipotesi suddette. In particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso, è opportuno specificare che ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.s. (D.Lgs. 285/1992), l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida consegue in ogni caso all'accertamento del reato, anche in caso di pena sospesa: "il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali [...] rientra anche la sospensione della patente di guida" (Cass. Pen., Sez. 3, sent. n. 27297 del 10/05/2019). La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos