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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1965

Cassazione n. 20716/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1965 avverso l'ordinanza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in data 07 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati due diverse sentenze, relativi a ricettazione, detenzione di armi ed altri, commessi in Napoli in data 15/08/2019 e in data 02/12/2011, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la rilevante distanza temporale delle condotte e le loro diverse modalità esecutive, valutate perciò come espressione solo di una tendenza a delinquere dell'istante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'omogeneità dei reati, la loro continuità, l'identità delle modalità esecutive, che palesemente denotano una programmazione unitaria, finalizzata alla detenzione di armi, mentre la distanza temporale tra i due episodi potrebbe essere dovuta solo a circostanze contingenti; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro, tanto da rendere incredibile che, nel commettere i primi reati, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse a distanza di ben otto anni, e con diverse modalità; ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo dei vari reati è un elemento logicamente ritenuto dimostrativo della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatico, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 08 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1965 avverso l'ordinanza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in data 07 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati due diverse sentenze, relativi a ricettazione, detenzione di armi ed altri, commessi in Napoli in data 15/08/2019 e in data 02/12/2011, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la rilevante distanza temporale delle condotte e le loro diverse modalità esecutive, valutate perciò come espressione solo di una tendenza a delinquere dell'istante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'omogeneità dei reati, la loro continuità, l'identità delle modalità esecutive, che palesemente denotano una programmazione unitaria, finalizzata alla detenzione di armi, mentre la distanza temporale tra i due episodi potrebbe essere dovuta solo a circostanze contingenti; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro, tanto da rendere incredibile che, nel commettere i primi reati, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse a distanza di ben otto anni, e con diverse modalità; ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo dei vari reati è un elemento logicamente ritenuto dimostrativo della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatico, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio
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