CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 34262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30619/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E GIANLUIGI s.s., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1073/2019 depositata il12.3. 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo n. 84/2011 il Tribunale di Vigevano, su ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e Gianluigi s.s., ingiunse alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di somme maturate dall’azienda agricola a titolo di contributo comunitario PAC (Politica agricola comune) per il periodo 2006-2009. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione e il Tribunale di Vigevano (poi soppresso e accorpato al Tribunale di Pavia) con sentenza n.336/2016 accolse l’opposizione, precisando che con riferimento agli ordini di pagamento ricorrevano i presupposti per una compensazione «atecnica» tra le somme spettanti all’Azienda agricola a titolo di aiuti comunitari per il periodo 2006 - 2009 e le somme delle quali l’Azienda risultava debitrice a titolo di prelievo supplementare per superamento delle «quote latte» nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] (PAC). 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l’[OSCURATO:PERSONA] e Gianluigi s.s. La Corte di appello di Milano con sentenza 12.3.2019 ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado. La Corte territoriale, ha osservato che la compensazione atecnica operata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] era legittima e vi era un solo rapporto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la Regione desumibile dall’art. 8 ter, comma 1, della legge n. 33/2009. La Corte ha altresì precisato che il credito opposto in compensazione dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] era certo in quanto iscritto nel Registro nazionale dei debiti in cui in base all’art. 8 ter , comma 2, legge 33/2009, sono iscritti tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli e che inoltre tale iscrizione non era stata oggetto di contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha aggiunto inoltre che le compensazioni effettuate dalla Regione, in parte, eranoantecedenti al periodo di sospensione e, in altra parte, erano successive allo scadere del termine per la rateizzazione e per tale motivo non violavano le disposizioni del Regolamento comunitario del 2008 (e anche dell'art. 8 quater della legge 33/2009), che prevedono la sospensione della procedura di recupero per compensazione del debito derivante dal prelievo supplementare fino allo scadere del termine per la rateizzazione. 3. Avverso la predetta sentenza del 12.3.2019, con atto notificato il 13.10.2019 ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] e Gianluigi s.s., nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un articolato motivo. Con atto notificato 21.11.2019 ha proposto controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1241,1242,1243 e 1246 cod. civ., art. 348 ter cod.proc.civ., art. 6 terReg. CE n. 885/2006, Reg. CE n. 1034 del 2008, legge n. 33 del 2009, art. 8 ter, d.l. n. 185 del 2005, art. 3 (conv. in legge n. 231 del 2005). Secondo la ricorrente, la Corte di appello di Milano avrebbe provveduto a una compensazione contra jus lesiva delle disposizioni di cui all'art. 1241 e ss. c.c. poiché nel caso di specie non si trattava di un mero accertamento contabile di dare e avere , non sussisteva una ontologica omogeneità de l fatto generatore dei debiti da compensaree non poteva quindi trovare applicazione una compensazione atecnica. La ricorrente lamenta inoltre che la Corte di merito abbia legittimato la compensazione, ritenendo erroneamente i crediti della Regione certi, liquidi ed esigibili e abbia erroneamente affermato « che le somme in contestazione integrassero un indebito» e che « i contributi PAC costituissero pagamenti indebiti perché ritualmente determinati anche se non materialmente erogati». La ricorrente contesta poi l’applicazione nella specie del Regolamento CE n. 1034/2008 e della legge n. 33 del 2009 malgrado la retroattività, perché la previsione della compensabilità con i contributi comunitari rappresenterebbe una novità nel nostro ordinamento giuridico (vedi legge n. 231 del 2005, art. 3, comma 5). La ricorrente ritiene inoltre violato il punto 3) dell'art. 1246 c.c. che esclude dalla compensazione i crediti dichiarati impignorabili tra i quali, quindi, sarebbero da annoverare gli aiuti, i contributi e i premi comunitari, così qualificati dalla legge231/2005. Infine la ricorrente sostiene che la contestazione giudiziale del credito impedisce la compensazione legale e assume che nella specie non solo mancava l’accertamento definitivo delle obbligazioni da estinguere ma addirittura pendeva il giudizio per la loro contestazione da parte dell’Azienda agricola. La ricorrente ha aggiunto di aver impugnato dianzi al giudice amministrativo la comunicazione dei prelievi supplementari addebitati per le campagne 1995-1996, 1996-1997,1997-1998,1998-1999, 1999- 2000, 2001-2002, che pendevano dinanzi al Consiglio di Stato. 5. Il motivo è infondato e va rigettato. La Corte milanese si è puntualmente conformata all’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato di questa Corte. Le censure proposte dalla ricorrente si concentrano invece sulla compensazione «atecnica», o impropria, ritenuta applicabile dalla Corte bresciana anche per i crediti anteriori all’intervento della legge n.33 del 2009. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso indicato dalla Corte di appello (da ultimo Sez.1, 19.7.2023 n.19942). 6. Già con l’ordinanza della Sez.1 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione «atecnica»o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all’entrata in vigore della legge n.33 del 2009. Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez.1 , n. 24325 del 3.11.2020 che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria o « atecnica», a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità;a tal fine è stata valorizza ta l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali. In tale occasione la Corte ha osservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo considerando, e n. 885 del 2006, art. 5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito « in conformità alla legislazione nazionale»; chea questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli « importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario»; che lo stesso Regolamento del 2008 ha imposto agli Stati membri di «rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Stati membri»; che la legislazione nazionale conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (L. n. 33 del 2009, art. 8 - ter , comma 4; sul punto Sez. U n., n. 25261 del 2009 ); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria è prevista anche nell'ordinamento nazionale; che la unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria che postula, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono; che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica con la previsione che la compensazione (in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1); che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC (ai sensi del d.l. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria,alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile. La Corte ha esaminato anche l'ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9.4.2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, osservando, come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009), che a quella data il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. (era) già in fatto operativo, risalendo al reg. CE n. 1663 del 1995, e che la compensazione, attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare « tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento», ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004. Inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara. È stata superata anche l'ulteriore obiezione secondo cui l'organismo pagatore non avrebbe potuto porre in compensazione il debito per prelievo supplementare poiché debitori del medesimo prelievo sarebbero solo gli Stati membri e non i produttori perché , oltre al citato art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 (sub 3, 6.1-ee, 9.5), è significativo l'art. 79 del Reg. CE n. 1234 del 2007, secondo il quale «i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (...) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote di cui dispongono». La Corte ha aggiunto ancora, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conformi le sentenze n. 186, 188, 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del 2019), che il regime dei contributi previsto per la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione, a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell'agricoltura; che il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Stato membro in qualità di «finanziatori» e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e localee infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione; che i vari soggetti e, in particolare, l'insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo; che a tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxelles; che il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo; che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali « sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili» (quinto considerando del Reg. CE n. 1788/2003); che l’art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento»; che il meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n. 1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del 2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori di intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltore che raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogni agricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamenti rimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e FEASR), il meccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che li richiede (artt. 5,6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del 2003). Lacompensazione si pone quindi quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n. 1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. Non è ravvisabile dunque alcuna violazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata e opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratioche presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 marzo 2004, C-231/00, C- 303/2000 e C451/00) consistente nel «ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera». La compensazione impropria, per sua natura, costituisce un mero accertamento contabile del dare e dell'avere nell'ambito del medesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una forma di compensazione in deroga all'art. 1246 c.c., è connaturata alla configurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la sua operatività non richiede una espressa e specifica previsione legislativa, sull'erroneo presupposto che integri una forma atipica di compensazione in senso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, mentre garantisc e l'effettività del diritto europeo e il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare. La tesi a favore della compensazione impropria (tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria; la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema; l'Unione Europea sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo; pertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione. Tali principi sono stati confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte (Sez.1, n. 41593 del 27.12.2021; Sez. 1 , n. 16530 del 23.5.2022; Sez.2, n.8230 del 14.3.2022), che ha ribad it o che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o «atecnica», a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. In tali pronunce è stato ritenuto che ai fini dell’operatività della compensazione atecnica compete al giudice del merito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, l’accertamento del carattere della certezza deldebito per prelievo supplementare delle quote latte ove posto in contestazione avanti al giudice amministrativo. 7. Nel ricorso (pag - 22 - 28) l’[OSCURATO:PERSONA], dopo aver premesso che la contestazione giudiziale del credito impedisce la compensazione legale, ha assunto che nella specie non solo mancava l’accertamento definitivo delle obbligazioni da estinguere ma addirittura pendeva il giudizio per la loro contestazione da parte dell’Azienda agricola, avendo essa impugnato dinanzi al giudice amministrativo la comunicazione dei prelievi supplementari addebitati per le campagne 1995-1996, 1996-1997,1997- 1998,1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, che pendevano dinanzi al Consiglio di Stato. La censura presenta plurimi profili di inammissibilità. 8. Da un lato, la questione appare nuova poiché dalla sentenza impugnata non risulta affatto la contestazione giudiziale dei crediti opposti in compensazione dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, a pagina 8, primo paragrafo, la Corte Bresciana ha affermato testualmente che l’iscrizione degli importi accertati come dovuti a carico dell’Azienda agricola non risultava fatta oggetto di impugnazione da parte sua. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. (Sez. 2, n. 20694 del 9.8.2018;Sez. 6- 1, n. 15430 del 13 . 6 . 2018 ; Sez. 1, n. 23675 del 18 . 10 . 2013 ). 9. In secondo luogo, la censura non indica quando e come nel corso del processo di primo e di secondo grado la questione sia stata sottoposta al contraddittorio e neppure deduce di aver prodotto gli atti di impugnazione menzionati genericamente, con conseguente difetto di autosufficienza. Per di più la ricorrente nemmeno indica le annate oggetto di contestazione comparate con quelle dei crediti recuperatori opposti in compensazione, mentre la controparte in memoria (pag.14) contesta la corrispondenza. Ciò è tanto più decisivo perché la giurisprudenza sopra citata devolve al giudice del merito la valutazione circa la certezza del credito opposto in compensazione, previo scrutinio delibatorio del fondamento dell’opposizione giudiziale. 10. Con la memoria illustrativa la ricorrente sostiene che i prelievi supplementari di numerose annate sarebbero stati annullati dal giudice amministrativo, indica alcuni numeri di sentenze del TAR Brescia e del Consiglio di Stato: il tutto peraltro in modo estremamente generico e comunque senza alcun supporto documentale. In ogni caso la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione. (Sez. 2, n. 8949 del 30.3.2023, Sez. 2, n. 30760 del 28.11.2018). 11. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 6.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ins