CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 07378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 22363-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] VIGNOLAn. 73, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] erappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 267/2023 del TRIBUNALE di FERMO,depositata in data 30/03/2023;Numero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 45/2018 il Giudice di Pace di Fermo accoglieva ilricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di contestazionedi violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada.Con la sentenza impugnata, n. 267/2023, il Tribunale di Fermoaccoglieva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Fermo avverso ladecisione di prime cure, riformandola e confermando il verbale oggettodi impugnazione. Il Tribunale riteneva, in particolare, che il verbaleimpugnato contenesse una sufficiente indicazione del macchinarioutilizzato per la rilevazione a distanza dell’infrazione al codice dellastrada; che comunque l’errata indicazione, in detto verbale, del tipo diapparecchiatura utilizzata non fosse idonea ad inficiarne la validità; chela circostanza che sul tratto di strada in cui la violazione era statarilevata fosse presente segnaletica indicante la rilevazione dellavelocità a distanza fosse idonea a consentire all’utenza di comprendereche si era in presenza di rilevamento della velocità istantanea; edinfine, che l’omessa contestazione immediata della violazione fossegiustificata dal tipo di strada sulla quale essa era stata rilevata.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare cheNumero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026nel verbale di contestazione si dà atto, una prima volta, che la velocitàè stata rilevata mediante un “sistema di misura della velocitàistantanea in postazione fissa [OSCURATO:PERSONA] 1506” mentre, in altraparte, che “l’accertamento è stato compiuto sulla base di risultanzefotografiche prodotte dal sistema [OSCURATO:PERSONA]UL”. In tal modo, nonsarebbe certo con quale apparato la rilevazione sarebbe stata, inconcreto, eseguita. Il giudice di appello avrebbe erroneamenteaffermato che il ricorrente poteva venire a conoscenza di qualeapparecchio era stato utilizzato accedendo al sito internet dellaProvincia di Fermo, senza considerare che in tal modo risultava violatoil principio secondo cui gli elementi essenziali della contestazionedevono emergere dal verbale di constatazione.Con il secondo motivo, invece, la Rossi si duole della violazione ofalsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dato atto che ilsistema utilizzato per il rilevamento della velocità era statodebitamente omologato, senza tener conto del fatto che il sistemaCeleritas era stato approvato per il rilevamento della velocità media, enon anche di quella istantanea.Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia altresì la violazione ofalsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ritenuto legittimal’omessa contestazione immediata della violazione, sul presuppostoche il tratto di strada interessato fosse stato inserito, con decretoprefettizio n. 3223/2013, tra quelli per i quali tale metodo eraconsentito. Il giudice del gravame, tuttavia, non avrebbe tenuto contoche quel decreto autorizzava il rilevamento della velocità media consistema del tipo “tutor” o similari, e non anche quello della velocitàistantanea.Numero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026Le tre censure sono inammissibili per mancata indicazione delladisposizione che si assume violata. La ricorrente, infatti, denunzia ilvizio di “violazione o falsa applicazione di norma di legge”, senzatuttavia indicare alcuna specifica disposizione che sarebbe stata inconcreto violata dal giudice di merito.Va in proposito ribadito che “In tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare allaCorte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa,che trascende le sue funzioni– la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa” (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.23745 del 28/10/2020, Rv. 659448; in senso conforme, Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805).Con il quarto motivo, la Rossi contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 38 e 142 del codice della strada, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice delgravame avrebbe erroneamente ritenuto idonea la segnaleticaesistente sul tratto di strada sul quale è stata rilevata lacontravvenzione alle norme del codice della strada.La censura è inammissibile.Il Tribunale, all’esito di giudizio di fatto non censurabile, in sé, insede di legittimità, ha ritenuto che la segnaletica esistente in loco fosseidonea a consentire agli utenti della strada di acquisire laNumero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026consapevolezza dell’esistenza di una postazione di rilevamento dellavelocità. In particolare, secondo quanto affermato dal Tribunale, daicartelli indicanti l’esistenza di un rilevamento della velocità media,esistenti sul tratto di strada lungo il quale è stato elevato il verbaleoggetto di causa, era stata eliminata la parola “media”. Tale condottanon era risultata, secondo il giudice di merito, fuorviante per l’utentedella strada, “… atteso che lo stesso è stato comunque edotto sia dellapresenza del controllo della velocità che dei limiti vigenti lungo il trattostradale interessato dalla rilevazione” (cfr. pag. 7 della sentenzaimpugnata).A questa ricostruzione del fatto e delle prove la parte ricorrentecontrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senzatener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre unapprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadireil principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti iNumero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnatanon risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica,ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar attodell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito perpervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la convenzionestipulata il 14.4.2016 tra la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo e la [OSCURATO:PERSONA] di AscoliPiceno, avente ad oggetto la disciplina della rilevazione della velocitàsul tratto di strada lungo il quale è stata elevata la contravvenzione,era scaduta al momento dell’elevazione del verbale impugnato.La censura è inammissibile, innanzitutto per difetto di specificità.La questione della scadenza della convenzione tra la [OSCURATO:PERSONA] disentenza impugnata, e la ricorrente non indica in quale momento delgiudizio di merito, e con quale strumento processuale, essa sarebbestata introdotta. L’argomento, dunque, deve ritenersi nuovo, perchéproposto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguenteinammissibilità della doglianza.Numero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026In secondo luogo, la generica contestazione mossa dalla ricorrentenon consente di comprendere neppure quale incidenza potrebbe averela denunziata scadenza della convenzione di cui anzidetto sul verbaledi contravvenzione oggetto di impugnazione. Ne discende un ulteriore,concorrente, motivo di inammissibilità della doglianza, per difetto dellaprova della decisività dell’omesso esame denunziato dalla Rossi.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 22363/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 22363-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] VIGNOLAn. 73, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] erappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 267/2023 del TRIBUNALE di FERMO,depositata in data 30/03/2023;Numero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 45/2018 il Giudice di Pace di Fermo accoglieva ilricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di contestazionedi violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada.Con la sentenza impugnata, n. 267/2023, il Tribunale di Fermoaccoglieva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Fermo avverso ladecisione di prime cure, riformandola e confermando il verbale oggettodi impugnazione. Il Tribunale riteneva, in particolare, che il verbaleimpugnato contenesse una sufficiente indicazione del macchinarioutilizzato per la rilevazione a distanza dell’infrazione al codice dellastrada; che comunque l’errata indicazione, in detto verbale, del tipo diapparecchiatura utilizzata non fosse idonea ad inficiarne la validità; chela circostanza che sul tratto di strada in cui la violazione era statarilevata fosse presente segnaletica indicante la rilevazione dellavelocità a distanza fosse idonea a consentire all’utenza di comprendereche si era in presenza di rilevamento della velocità istantanea; edinfine, che l’omessa contestazione immediata della violazione fossegiustificata dal tipo di strada sulla quale essa era stata rilevata.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare cheNumero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026nel verbale di contestazione si dà atto, una prima volta, che la velocitàè stata rilevata mediante un “sistema di misura della velocitàistantanea in postazione fissa [OSCURATO:PERSONA] 1506” mentre, in altraparte, che “l’accertamento è stato compiuto sulla base di risultanzefotografiche prodotte dal sistema [OSCURATO:PERSONA]UL”. In tal modo, nonsarebbe certo con quale apparato la rilevazione sarebbe stata, inconcreto, eseguita. Il giudice di appello avrebbe erroneamenteaffermato che il ricorrente poteva venire a conoscenza di qualeapparecchio era stato utilizzato accedendo al sito internet dellaProvincia di Fermo, senza considerare che in tal modo risultava violatoil principio secondo cui gli elementi essenziali della contestazionedevono emergere dal verbale di constatazione.Con il secondo motivo, invece, la Rossi si duole della violazione ofalsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dato atto che ilsistema utilizzato per il rilevamento della velocità era statodebitamente omologato, senza tener conto del fatto che il sistemaCeleritas era stato approvato per il rilevamento della velocità media, enon anche di quella istantanea.Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia altresì la violazione ofalsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ritenuto legittimal’omessa contestazione immediata della violazione, sul presuppostoche il tratto di strada interessato fosse stato inserito, con decretoprefettizio n. 3223/2013, tra quelli per i quali tale metodo eraconsentito. Il giudice del gravame, tuttavia, non avrebbe tenuto contoche quel decreto autorizzava il rilevamento della velocità media consistema del tipo “tutor” o similari, e non anche quello della velocitàistantanea.Numero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026Le tre censure sono inammissibili per mancata indicazione delladisposizione che si assume violata. La ricorrente, infatti, denunzia ilvizio di “violazione o falsa applicazione di norma di legge”, senzatuttavia indicare alcuna specifica disposizione che sarebbe stata inconcreto violata dal giudice di merito.Va in proposito ribadito che “In tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare allaCorte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa,che trascende le sue funzioni– la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa” (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.23745 del 28/10/2020, Rv. 659448; in senso conforme, Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805).Con il quarto motivo, la Rossi contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 38 e 142 del codice della strada, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice delgravame avrebbe erroneamente ritenuto idonea la segnaleticaesistente sul tratto di strada sul quale è stata rilevata lacontravvenzione alle norme del codice della strada.La censura è inammissibile.Il Tribunale, all’esito di giudizio di fatto non censurabile, in sé, insede di legittimità, ha ritenuto che la segnaletica esistente in loco fosseidonea a consentire agli utenti della strada di acquisire laNumero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026consapevolezza dell’esistenza di una postazione di rilevamento dellavelocità. In particolare, secondo quanto affermato dal Tribunale, daicartelli indicanti l’esistenza di un rilevamento della velocità media,esistenti sul tratto di strada lungo il quale è stato elevato il verbaleoggetto di causa, era stata eliminata la parola “media”. Tale condottanon era risultata, secondo il giudice di merito, fuorviante per l’utentedella strada, “… atteso che lo stesso è stato comunque edotto sia dellapresenza del controllo della velocità che dei limiti vigenti lungo il trattostradale interessato dalla rilevazione” (cfr. pag. 7 della sentenzaimpugnata).A questa ricostruzione del fatto e delle prove la parte ricorrentecontrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senzatener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre unapprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadireil principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti iNumero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnatanon risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica,ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar attodell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito perpervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la convenzionestipulata il 14.4.2016 tra la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo e la [OSCURATO:PERSONA] di AscoliPiceno, avente ad oggetto la disciplina della rilevazione della velocitàsul tratto di strada lungo il quale è stata elevata la contravvenzione,era scaduta al momento dell’elevazione del verbale impugnato.La censura è inammissibile, innanzitutto per difetto di specificità.La questione della scadenza della convenzione tra la [OSCURATO:PERSONA] disentenza impugnata, e la ricorrente non indica in quale momento delgiudizio di merito, e con quale strumento processuale, essa sarebbestata introdotta. L’argomento, dunque, deve ritenersi nuovo, perchéproposto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguenteinammissibilità della doglianza.Numero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026In secondo luogo, la generica contestazione mossa dalla ricorrentenon consente di comprendere neppure quale incidenza potrebbe averela denunziata scadenza della convenzione di cui anzidetto sul verbaledi contravvenzione oggetto di impugnazione. Ne discende un ulteriore,concorrente, motivo di inammissibilità della doglianza, per difetto dellaprova della decisività dell’omesso esame denunziato dalla Rossi.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.Numero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.Numero registro generale 22363/2023Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 7378/2026Data pubblicazione 27/03/2026IL PRESIDENTEMauro Mocci