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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03247/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 - per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza applicatagli-, e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi.

Con il primo deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato.

Con il secondo motivo si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Con il terzo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

3.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità.

Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza del contestato reato, stante quanto emergente in relazione ai controlli effettuati dai militari incaricati dai controlli.

Trattasi, quindi, di censure che sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale.

3.2. Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità: Invero, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, depositato il 22/05/2019, Rv. 275376).

3.3. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine pure il terzo motivo: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 - per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza applicatagli-, e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi. Con il primo deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con il terzo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 3.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità. Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza del contestato reato, stante quanto emergente in relazione ai controlli effettuati dai militari incaricati dai controlli. Trattasi, quindi, di censure che sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale. 3.2. Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità: Invero, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, depositato il 22/05/2019, Rv. 275376). 3.3. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine pure il terzo motivo: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i