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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11399/2026

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presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.MARTINI, N.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -Ric. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.592/2020 depositata il 06/03/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità o il rigettodi tutti i motivi di ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in delega per l’avv.to ARTUROCANCRINI per il ricorrente e l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] perla controricorrente e ricorrente incidentale;1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione exart.195, comma 4, del dlgs.n.58/98 avverso la delibera n.18924del 21/5/2014 di applicazione nei confronti del predetto dellasanzione ammnistrativa pecuniaria di € 50.000,00, ai sensidell'art.94, commi 2 e 3, e 113, comma 1, del TUIF in relazione aiprospetti non equity pubblicati nel periodo 2008- 2012.L’opposizione si fondava sui seguenti motivi: l'intervenutaprescrizione ai sensi dell'articolo 28 della legge numero 689/81; laviolazione dell'articolo 195, comma 1, del T.U.F. per decorrenza deltermine di 180 giorni e decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dalla facoltà diesercitare il potere sanzionatorio con conseguente estinzionedell’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativapecuniaria applicata; violazione del diritto di difesa e del diritto didifendersi provando; erronea contestazione di responsabilitàproprie di amministratori esecutivi a un consigliere diamministrazione con incarichi non esecutivi; violazione degli artt.2381 e 2392 c.c. e assenza di nesso di causalità.Ric. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026Inoltre, l'opponente lamentava la violazione dell'art. 3 l.689/1981, non essendo stata la condotta ascritta valutata dallaConsob ai sensi la norma invocata al fine di ravvisare il ricorreredell'elemento soggettivo dell'illecito.

Lamentava altresì laviolazione dell'art. 8 comma 1 l. 689/1981 avendo la Consobillecitamente applicato al caso di specie il cumulo materialesussistendo invece a tutti gli effetti presupposti per l'applicazionedel cumulo giuridico.

In ogni caso censurava la violazione el'erronea applicazione dei parametri di valutazione della misuradelle sanzioni di cui all'art. 11 l. 689/1981.2.

Si costituiva in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] che contestava sottoogni profilo la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.3.

La Corte d’Appello sospendeva il giudizio e rimetteva gli attialla Corte Costituzionale per decidere della sollevata questione dilegittimità dell'art.195, comma 7, del d.lgs.n.58/98.4. [OSCURATO:PERSONA] restituiva gli atti a seguito dellamodifica legislativa di cui al d. lgs. n. 72/2015 che aveva affermatola natura pubblica delle udienze di discussione delle opposizioni inmateria.5.

L'opponente riassumeva il giudizio e, a seguito delprovvedimento di fissazione, effettuava rituale notifica allacontroparte.6.

La Corte disponeva mutamento del rito e rinviava contermine per note.

Le parti concludevano anche in relazione allaeccezione di tardività della riassunzione da parte dell’opponente evenivano concessi termini ex art. 190 c.p.c ..Ric. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/20267.

La Corte d’Appello preliminarmente rigettava l’eccezionesollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di tardività della riassunzione delprocedimento a seguito della decisione della Corte Costituzionale.7.1 A tal proposito la Corte d’Appello evidenziava che il ricorsoin riassunzione era stato depositato il 18 maggio 2018 e che dovevaconsiderarsi tempestivo in mancanza di prova della comunicazionedel deposito della sentenza della Corte costituzionale e dellainefficacia al fine della decorrenza del termine della suapubblicazione sulla GU quale conoscenza legale e dell’inserimentodell’atto nel PCT, essendo necessaria la sua comunicazione.Rispetto alla comunicazione dell’inserimento avvenuta il 26febbraio 2018 il ricorso era in termini.7.2 Nel merito la Corte territoriale rigettava l’opposizione.

Perquel che ancora rileva la Corte, riassunti i fatti che avevano datoorigine all’incolpazione, riteneva in primo luogo la non fondatezzadella eccezione di prescrizione.La Corte escludeva altresì il verificarsi del terminedecadenziale, ritenendo tempestivo l’esercizio del poteresanzionatorio in base alla distinzione tra contestazione edaccertamento.

Nella specie, le indagini erano state moltocomplesse, avendo fatto progressivamente emergereproblematiche via via bisognevoli di approfondimento in ordine:alle modalità di stipulazione ed alle caratteristiche dei contrattiderivati, alla loro successiva rinegoziazione nel corso degli anni, alcoinvolgimento di vari interlocutori esterni, alla individuazione delleresponsabilità soggettive interne alla struttura societaria.La Corte anche in questo caso richiamava la motivazione dialtra sentenza della medesima Corte d’Appello di Firenze che si eraRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026occupata della stessa problematica e dove si era affermato che glielementi d'accusa determinanti potevano nitidamente ricollegarsialla disclosure delle indagini penali, avvenuta nell'aprile 2013,quando la Procura della Repubblica di Siena aveva tolto il segretoistruttorio, mettendo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] i risultatidell'attività investigativa.

Del resto, non vi era dubbio che i tempidi contestazione di una pluralità di violazioni tra loro connesse e taliquindi da giustificare l'irrogazione di una sanzione unitariadovevano essere commisurati a partire dall'ultimo accertamento.In tale ottica, se era vero che fin da/luglio 2012, dopo le primerisposte ottenute dalla Fondazione e dalla stessa BMPS, era bene omale venuta a galla la sottoscrizione dei TROR sui titoli FRESH, eraanche vero che una ponderata valutazione dell'effettivo spessoredella vicenda e delle connesse responsabilità personali si era potutaavere soltanto più tardi, al vaglio di una fitta rete di riscontri, masoprattutto non poteva essere obliterato che la reale natura delleoperazioni in strumenti derivati denominate Alexandria, Santorini eNota Italia (confluite nella stessa sanzione) era stata scopertasoltanto nel marzo 2013, dopo la trasmissione all'Autorità divigilanza dello stralcio della riunione del nuovo consiglio diamministrazione di BMPS che, rilevate le irregolarità, avevadeliberato il restatement dei bilanci viziati, rettificando l'incidenzacontabile delle suddette operazioni.

Il fatto che la contestazione diqueste ultime vicende fosse stata unificata con quella già inprecedenza delineata rispondeva al principio del favor rei, maimpediva per contro di retrodatare l'accertamento di ciascun illecitosecondo una scansione cronologica frazionata.Ric. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/20267.2 Secondo la Corte d’Appello erano infondate anche lecensure di erronea contestazione di responsabilità proprie diamministratori esecutivi a un consigliere di amministrazione conincarichi non esecutivi, di violazione degli artt. 2381 e 2382 c.c. edi assenza di nesso di causalità.Preliminarmente la Corte richiamava quanto descritto dallaConsob in ordine alla specifica posizione dell’opponente all'internodella Banca.

Egli era Vicepresidente del Cda a fare data dal 27 aprile2003, socio al 4%, parte correlata in relazione a finanziamenti conle società del suo gruppo; titolare di cariche sociali in numerosesocietà quotate.

Inoltre, la qualità di amministratore non munito didelega e la delega al Direttore Generale per la predisposizione e ildeposito della documentazione in questione non esimevano icomponenti del CdA dalla responsabilità contestata, avendo taleorgano la funzione di valutare e dirigere la gestione della società e,dunque, anche di impedire atti pregiudizievoli ad essa.

Tale dovereera particolarmente rilevante in ambito bancario, come osservatodalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.Inoltre, il giudice del merito richiamava gli artt. 191, comma2, e 94 TUF sul contenuto del prospetto informativo comprendentetutte le informazioni rilevanti non solo quelle interne alla societàche redige il prospetto (l'emittente), ma anche quelle esternesuscettibili di riflettersi sulla situazione dell'emittente, fra cui lemodalità di sottoscrizione da parte del socio di maggioranza di unaumento di capitale destinato a finanziare un'importanteacquisizione.Nella specie, peraltro si discuteva di un'operazione davverocolossale, destinata a mutare per sempre il destino plurisecolareRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026della banca, che disponeva all'epoca di un patrimonio netto (€ 7,8mld.) addirittura inferiore al prezzo di Antonveneta (€ 9 mld.).Nonostante l’importanza dell’operazione erano tante leomissioni contenute nel prospetto.

In primo luogo, sul fatto cheJPM agiva per conto della Fondazione, ovvero non assumeva inproprio il rischio della successiva collocazione delle azioni sulmercato attraverso i FRESH, bensì disponeva già di un soggettoimpegnato tramite i TROR a sostenere l'esborso.

Oltre ad esseremolto importanti per la banca, le notizie omesse erano decisamentemarket-sensitive, ovvero suscettibili di orientare l'opinione degliinvestitori sul merito della banca, sicché non poteva negarsil'imputabilità della carenza informativa in esame agli organi sociali.Lo stesso per quanto riguardava l'errata contabilizzazione deicanoni di usufrutto, già oggetto di una richiesta di modifica da partedi Banca d’Italia quale sicuro segnale di allarme e per quantoriguardava le operazioni Alexandria, Santorini e Nota Italia.Rispetto a ciascuna operazione non mancavano indici di anomaliache avrebbero dovuto allertare amministratori diligenti.7.3 Infondata era anche la censura di mancata valutazionedella esimente di cui all'art. 3 l. 689/1981 della c.d. buona fedeperché l’opponente non era stato messo in condizione di provaregli elementi a discolpa.

Richiamata la regola di riparto dell'oneredella prova la Corte d’Appello evidenziava che nessun elemento erastato in concreto addotto da parte dell’opponente tale da poterintegrare una condotta responsabilmente tenuta in ossequio aidoveri imposti.7.4 Quanto alla violazione dell'art. 8, comma 1, l.n. 689/1981la Corte d’Appello riteneva l'assunto relativo al cumulo infondato,Ric. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026posto che si trattava di più omissioni che avevano violatoripetutamente le stesse disposizioni; conseguentemente perdevarilievo la questione della disapplicazione della norma delregolamento relativa alla conclusione del procedimento" (RG391/2014).7.5 Infine rigettava anche la censura di erronea valutazionedella misura delle sanzioni di cui all'art. 11 l.n. 689/1981 percarente valutazione della gravità oggettiva delle violazioni, erroneavalutazione dell'elemento soggettivo e mancata valutazione dellaassenza in riunioni consiliari rilevanti.Quest’ultimo elemento addotto in realtà si prestava a letturacontraria visto che la partecipazione alle assemblee costituiva unonere e che comunque la assenza non giustificava la successivadoverosa informazione.

Le sanzioni, tenuto conto della assolutagravità del comportamento addebitato ai singoli amministratori, iquali avevano concorso alla realizzazione di una delle più grossecrisi bancarie con ripercussioni difficilmente immaginabili in plurimisettori, erano state parametrate sul dato temporale dellapermanenza nel singolo ufficio, non erano state distinte se nonrispetto alla posizione del Presidente valutata col diverso parametrodel dolo.

I criteri seguiti apparivano congrui e la sanzione eracomunque adeguata, tenuto conto della lontananza dai massimiedittali nonostante la notevole gravità delle violazioni imputabili siasotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, come sopraesposto.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perCassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattromotivi.Ric. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/20269. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorsoincidentale.10.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.11.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto delricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso, in relazione al capo della sentenzarelativo al rigetto del primo motivo di opposizione, è così rubricato:violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 195, co. 1, d.lgs. n. 58/1998 (tuf)per aver la Corte d’Appello illegittimamente differito il dies a quodella decorrenza del termine di decadenza dall’esercizio del poteresanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’accertamentodell’ultima asserita violazione.La Corte d’Appello, pur riconoscendo che “fin dal luglio 2012,dopo le prime risposte ottenute dalla Fondazione e dalla stessaBMPS, era bene o male venuta a galla la sottoscrizione dei TRORsui titoli FRESH”, considerato che poi sarebbero emerse ulteriorigravi irregolarità, ha sostenuto che, ai fini della tempestivitàdell’azione - e dunque dell’individuazione del dies a quo, deve farsiriferimento all’accertamento dell’ultima violazione.Ciò sarebbe errato tenuto conto che tale approdo è statogiustificato con il richiamo ad un presunto favor rei.Tale conclusione sarebbe in primo luogo errata in quantopresupporrebbe l’effettiva applicazione, in sede di comminazionedella sanzione, del c.d. cumulo giuridico, mentre in sentenza di ciòRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026non viene data alcuna evidenza, riscontrandosi, al contrario,un’ipotesi di cumulo materiale.

In ogni caso, poi, secondo ilricorrente l’applicazione del cumulo giuridico non dovrebbe andarea detrimento degli interessi dell’agente, risolvendosi altrimenti inun inammissibile sfavor rei.L’errore di diritto compiuto dalla Corte territoriale sarebbeevidente e consisterebbe nell’aver confuso il piano sanzionatoriocon quello accertativo del fatto delittuoso, applicando il principiodel cumulo giuridico illegittimamente anche al secondo profilo, alfine di “estendere” il tempo dell’irrogazione della sanzione (e didecadenza dell’azione) ben oltre quello tassativo dei 180 ggdall’accertamento dell’illecito.

Con ciò finendo per interpretareestensivamente la fattispecie del “cumulo” e, dunque, vanificandoproprio il principio del favor rei che, invece, costituisce la ratio delladisposizione di legge in oggetto.1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principidel tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema ditempestività della contestazione.

Si è ripetutamente affermato,infatti, che in tema di sanzioni amministrative previste per laviolazione delle norme che disciplinano l'attività soggetta alcontrollo ed alla vigilanza della [OSCURATO:PERSONA], il termine di decadenza perla contestazione degli illeciti da parte di quest'ultima decorre dalmomento in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potutatradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltreche della complessità della materia, delle particolarità del casoconcreto anche con riferimento al contenuto ed alle date delleRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026operazioni (Sez. 2, Sent. n. 8687 del 03/05/2016, Rv. 639747 -01).La Corte d’Appello, analogamente ad altre pronunce, harichiamato la motivazione di una propria sentenza precedente cheaveva rigettato la medesima questione.

D’altra parte, comeevidenziato dal P.G. una completa conoscenza della complessavicenda inerente l’aumento di capitale di BANCA e le modalità,anomale, con le quali tale aumento venne sottoscritto da terzifinanziatori si ebbe, come emerge dalla medesima sentenzaimpugnata, solo nel momento del venir meno del segreto delleindagini preliminari, avvenuto nell’aprile 2013 quando l’ufficio delPubblico Ministero competente mise a disposizione della CONSOBle risultanze del suo operato (la sentenza, erroneamente, fariferimento alle sole risultanze relative al collegio sindacale, ma èevidente che il segreto di indagine concerneva tutti i soggetti avario titolo interessati dalla vicenda).Il P.G. evidenzia che ciò solo basterebbe a privare difondamento il motivo di ricorso, posto che, per costanteorientamento di legittimità, qualora gli elementi integranti unillecito amministrativo emergano dagli atti di un procedimentopenale, il termine per la contestazione della violazione decorre dallaricezione, da parte dell'autorità amministrativa, degli atti trasmessidall'autorità giudiziaria (Cass. Sez.

II, 34362/2024; 9881/2018;7754/2010; 23477/2009).

In ogni caso, anche se la più remotadelle violazioni poteva già considerarsi nota a [OSCURATO:PERSONA] nella suafattualità da tempo più remoto della suddetta discovery dell’aprile2013, deve anche considerarsi che la vicenda, sebbene in essasiano state sussunte varie e autonome violazioni del t.u.f., nonRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026poteva che essere valutata nella sua interezza e senza isolareamministrativi e di controllo di BANCA, i quali erano legati l’unoall’altro da un nesso teleologico e da una finalità comune.

Sulpunto, la Corte di appello ha precisato che la consapevolezzadell’effettivo disvalore della prima violazione si è raggiunta nonimmediatamente, ma solo in seguito, mediante l’acquisizione diulteriori realtà documentali.

Una contestazione precoce della piùremota violazione, in assenza di un approfondimento dellacomplessa vicenda inerente all’aumento di capitale, anche tramitela disponibilità degli atti di indagine preliminare, avrebbe senzadubbio rischiato di essere monca di elementi fattuali idonei aricostruire la complessiva vicenda in termini attendibili.D’altra parte, le indagini erano state molto complesse, avendofatto progressivamente emergere problematiche via via bisognevolidi approfondimento in ordine alle modalità di stipulazione ed allecaratteristiche dei contratti derivati, alla loro successivarinegoziazione nel corso degli anni, al coinvolgimento di variinterlocutori esterni, alla individuazione delle responsabilitàsoggettive interne alla struttura societaria.

Inoltre, gli elementi piùimportanti ai fini della contestazione erano emersi nell'aprile 2013,quando la Procura della Repubblica di Siena aveva tolto il segretoistruttorio, mettendo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] i risultatidell'attività investigativa.

Infine, correttamente la Corte d’Appelloha evidenziato che i tempi di contestazione di una pluralità diviolazioni tra loro connesse e tali quindi da giustificare l'irrogazionedi una sanzione unitaria debbano essere commisurati a partiredall'ultimo accertamento e nella specie la reale natura delleRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026operazioni in strumenti derivati denominate Alexandria, Santorini eNota Italia (confluite nella stessa sanzione) era stata scopertasoltanto nel marzo 2013, dopo la trasmissione all'Autorità divigilanza dello stralcio della riunione del nuovo consiglio diamministrazione di BMPS che, rilevate le irregolarità, avevadeliberato il restatement dei bilanci viziati, rettificando l'incidenzacontabile delle suddette operazioni.In definitiva non possono che ribadirsi i seguenti principi didiritto: - Il momento dell’accertamento (che naturaliter presupponeun’istruttoria protratta nel tempo), costituente l’exordiumdecadentiae di 180 giorni per la contestazione dell’addebito, noncoincide con il momento di acquisizione del fatto nella suamaterialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma vaindividuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attivitàintesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi esoggettivi dell’infrazione, dovendosi a tal fine tener conto, oltre chedella complessità della materia, delle particolarità del caso concretoanche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni(Cass. Sez.

II, 27009/2024; 21171/2019; Cass. n. 17673/2022);- la congruità del tempo va valutata anche in vista dell'emissionedi un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni fra loro connesse(Cass. Sez.

II, 8326/2018.

Sez.

L., 20977/2024; 16642/2005).

Va,infatti, considerato l’interesse dell’Amministrazione a pervenireall’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende chepossono essere anche molto complesse e svilupparsi in perioditemporali non brevi (e delle responsabilità di tutti coloro che in talivicende possano essere a diverso titolo coinvolti) medianteun’attività istruttoria unitaria, tesa a cogliere la portataRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026complessiva della violazione, pur quando essa si articoli in condottediverse, riferibili a soggetti diversi, e non contigue nel tempo e nellospazio (Cass. Sez.

II, 31062/2019, in motivazione, § 9.1, lett. g),n. 2).2.

Il secondo motivo di ricorso, in relazione al capo dellasentenza relativo al rigetto del secondo motivo di opposizione, ècosì rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto(art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2381 e 2392 c.c.La censura riguarda la violazione e la falsa applicazione dilegge cui sarebbe incorsa la Corte territoriale con riguardoall’asserita responsabilità del ricorrente ai sensi del disposto di cuiagli artt. 2381 e 2392 c.c.La parte della motivazione in relazione alla quale si appunta ladoglianza è la seguente: “la qualità di amministratore non munitodi delega e la delega al Direttore Generale per la predisposizione eil deposito della documentazione in questione non esimono icomponenti del CdA dalla responsabilità contestata, avendo taleorgano la funzione di valutare e dirigere la gestione della società edunque anche di impedire atti pregiudizievoli ad essa”.La Corte d’Appello ha ritenuto l’odierno ricorrente responsabile(i) per non aver vigilato affinché fosse evidenziato nelladocumentazione d’offerta l’esistenza dei contratti TROR stipulatidalla Fondazione MPS, (ii) per la sottoscrizione, seppure indiretta,dei titoli FRESH 2008 e (iii) della mancata vigilanza affinché nellastessa fossero riportati dati di bilancio corretti in virtù delmeccanismo dell’incorporation by reference.L’accertamento di responsabilità compiuto dalla Corted’Appello si fonderebbe su presupposti totalmente erronei, fruttoRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026della non corretta applicazione ed interpretazione delle normecodicistiche che presiedono al funzionamento - e al riparto diresponsabilità - del management societario.Il ricorrente ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio diAmministrazione senza mai essere investito di alcuna delega.

Sullabase di tale presupposto, facendo applicazione del compendionormativo di cui agli artt. 2391 e 2392 c.c., anche e soprattutto invirtù di un’interpretazione teleologicamente orientata alla ratiodella riforma del 2003, la Corte d’Appello avrebbe dovuto escluderequalsivoglia responsabilità a lui ascrivibile.Peraltro, la Corte non avrebbe indicato in cosa materialmentesi sarebbe concretata l’omissione (esigibile) di vigilanza neiconfronti dei soggetti cui era demandato il compito di predisporre iprospetti informativi per finalizzare l’operazione finanziaria.La Corte, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 2381c.c., avrebbe dovuto accertare se, sulla base delle dichiarazioniespresse dai soggetti preposti alla configurazione dell’operazione,vi fossero quei precisi “segnali di allarme” richiesti dallagiurisprudenza, oppure anomalie o carenze tali da giustificarel’intervento dei consiglieri senza deleghe, secondo una valutazioneprognostica ex ante.

Solo sulla base dell’informativa resa inConsiglio dalla componente manageriale e dalle strutture esecutivedell’azienda chiamate a obblighi di reporting sarebbe possibilerilevare l’esistenza di un obbligo del consigliere senza deleghe dichiedere informazioni e riscontri, non essendo quest’ultimo dotatodi alcun potere autonomo di indagine.

Sul punto la sentenzaimpugnata sarebbe totalmente carente, non essendosi spinta ad untale imprescindibile esame.Ric. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il ricorrente, non essendo un consigliere delegato allapredisposizione della Documentazione d’Offerta, (i) non avendoricevuto un’adeguata informativa in ordine alle vicende contestate,(ii) non sussistendo nel caso di specie indici di anomalia e (iii) nonpotendo supporre che vi fosse un atteggiamento volutamenteostativo da parte di taluni esponenti apicali di MPS, non conoscevané avrebbe potuto conoscere - utilizzando la diligenza richiesta perla carica - le informazioni la cui omessa indicazione nelladocumentazione d’offerta è stata ritenuta fonte della propriaresponsabilità.

In ragione di tutto quanto dedotto, la statuizionedella Corte d’Appello dovrebbe ritenersi affetta da violazione dellenorme di cui agli artt. 2381 e 2392 c.c. nella misura in cui è stataapplicata al ricorrente una forma di responsabilità oggettiva,prescindendo dalla constatata assenza e tardività di informativa insede consiliare nonché dall’attività di monitoraggio ed impulsocomunque esercitata dal ricorrente.3.

Il terzo motivo di ricorso, sempre in relazione al capo dellasentenza relativo al secondo motivo di opposizione, è cosìrubricato: nullità della sentenza (art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.) inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed erratavalutazione delle risultanze probatorie.Il motivo di ricorso è intimamente connesso con il precedente,in quanto, delineato il perimetro operativo connesso alla carica diconsigliere non delegato, dalla documentazione prodotta la Corteavrebbe dovuto accertare come il ricorrente abbia posto in esseretutto quanto nei propri poteri al fine di vigilare sul correttofunzionamento della Banca e, nello specifico, sulla completezza deiRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026documenti informativi relativi all’operazione finanziaria per cui ècausa.Dalla documentazione del ricorrente emergerebbeplasticamente come le questioni presupposte alle sanzioni irrogatenon siano mai state portate all’attenzione del Consiglio diamministrazione e pertanto - anche ripercorrendo a ritroso i verbalidelle adunanze di tale organo - non era in alcun modo possibileavere contezza di quanto è poi effettivamente emerso dalle indaginisvolte dalla [OSCURATO:PERSONA] e della Procura della Repubblica di Siena.In relazione all’operazione FRESH non era mai statacomunicata dalle strutture operative il ruolo della fondazione nellacollocazione dei titoli.

Sulla contabilizzazione dei canoni di usufruttoanche in questo caso l'informativa resa dalle strutture operative erachiaramente orientata nel senso di fornire una rappresentazionerassicurante circa la natura equity dei FRESH 2008 né si sapevadella corrispondenza intercorsa tra le strutture operative dellaBanca e le Autorità di Vigilanza.

Anche in relazione all’ultimoaddebito di responsabilità la correzione di taluni errori dicontabilizzazione rilevati dai nuovi vertici della Banca conriferimento ad operazioni “Alexandria”, “Santorini” e “Nota Italia”si era resa necessaria a seguito del “rinvenimento”, in unacassaforte nell’ufficio dell’ex Direttore Generale, di documentazionecontrattuale originariamente non nota e di portata novativa,rinvenimento avvenuto solo nel mese di ottobre 2012, quando ilricorrente non era più in carica.Sarebbe evidente che le contestazioni della [OSCURATO:PERSONA] conriferimento all’incorporazione nella documentazione d’offerta diinformazioni contabili non corrette non siano sostenibili perché laRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026documentazione contrattuale che ha portato al restatementoperato dai nuovi vertici della Banca era stata occultata e quindinon disponibile a quanti non avessero partecipato direttamente allasua redazione; il ricorrente non era, conseguentemente, incondizione di sospettare che le informazioni rappresentate al CdAin relazione alle operazioni predette, non fossero vere e complete.3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loroevidente connessione possono essere trattati congiuntamente,sono infondati.La Corte d’Appello di Firenze ha fatto corretta applicazionedella consolidata giurisprudenza in merito alla responsabilità deiconsiglieri privi di delega.

Infatti, la sentenza impugnata harichiamato compiutamente il contenuto del dovere dei consiglierinon esecutivi, delineandolo in termini corretti e conformiall'orientamento ormai consolidato di questa Cortenell’interpretazione degli artt. 2381, commi 3 e 6, e dall'art. 2392cod. civ., che non può essere rimesso, nella sua concretaoperatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degliamministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere edesprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario,ed essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionaleassunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire adassicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della bancae di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare unafunzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organiesecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degliamministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri,spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazioneRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026concernenti operazioni rientranti nella delega.

Le medesimepronunzie hanno sottolineato, al riguardo, che l'art. 2381, comma3, nel testo sostituito ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,prevede che il consiglio di amministrazione "può sempre impartiredirettive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientrantinella delega" e "valuta, sulla base della relazione degli organidelegati, il generale andamento della gestione"; mentre il comma6 della medesima disposizione sancisce l'obbligo di tutti gliamministratori di "agire in modo informato", attribuendo a ciascunodi essi il potere di "chiedere agli organi delegati che in consigliosiano fornite informazioni relative alla gestione della società".Il contenuto del previsto dovere è particolarmente incisivo inmateria di organizzazione e governo societario delle banche, inragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost., la cui rilevanzapubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dalcodice civile.

La diligenza che si esige dagli amministratori risente,infatti, della "natura dell'incarico" ad essi conferito ed ècommisurata alle "loro specifiche competenze" (come sanciscepropriamente lo stesso art. 2392 c.c.).Nella specie, peraltro, la Corte d’Appello ha evidenziato comericorressero ampi segnali di allarme e indici di anomalia e la stessastraordinarietà delle operazioni imponevano da parte di tutti iconsiglieri di amministrazione di BMPS l’obbligo di richiedereinformazioni e l’attivazione dei poteri di controllo sulla effettivagestione della società.

Ciò rimarca la Corte d’Appello valeva ancoradi più per il ricorrente, fra l’altro, vicepresidente della Banca e socioal 4%.Ric. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026Dunque, anche le censure proposte con il terzo motivo partonodal presupposto erroneo secondo cui il consigliere non delegatoesercita i suoi poteri di vigilanza sul corretto funzionamento dellaBanca esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dagliorgani gestori e, nello specifico, sulla completezza dei documentiinformativi relativi all’operazione finanziaria per cui è causa.Il fatto che non erano state fornite adeguate informazioni sulruolo della fondazione nella collocazione dei titoli, sullacontabilizzazione dei canoni di usufrutto e sulla effettiva portatadelle operazioni “Alexandria”, “Santorini” e “Nota Italia” nondetermina alcuna automatica esenzione di responsabilità in capo alricorrente, il quale come si è detto aveva il dovere di attivarsi dondela connessa rilevanza della condotta omissiva nella causazionedell'operazione bancaria, che ha determinato la contestazione degliilleciti amministrativi e la conseguente irrogazione dellecorrispondenti sanzioni.

L'organo gestorio avrebbe dovutoimpartire direttive ed ordini, oltre - se necessario provvedere adIl ricorrente, pertanto, non può considerarsi esentedall’obbligo di vigilanza e di sollecitazione di intervento in ordineall'emergenza di irregolarità nella conduzione della complessivaoperazione e, segnatamente, anche con riferimento ai rilievi dasegnalare sul contenuto dell'informativa destinata ad essere diffusaal pubblico in nome e per conto della Banca medesima.4.

Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) inrelazione all’art. 3 l.n. 689/1981 e all’art. 132, co. 2 n. 4) c.p.c. inRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026relazione al capo della sentenza relativo al rigetto del quarto motivodi opposizione.Si contesta l’errata e falsa applicazione dell’art. 3l.n.689/1981, con una decisione del tutto incoerente con laprecipua censura proposta dinanzi alla Corte d’Appello.Il ricorrente non ha contestato - come invece erroneamenteinterpretato dalla Corte - la mancata possibilità di dimostrare lapropria buona fede, bensì che sia “stata aprioristicamente edapoditticamente esclusa dalla [OSCURATO:PERSONA] ogni rilevanza a tutti glielementi di fatto allegati a discolpa”.Ciò che è stato oggetto di impugnazione, dunque, è l’averricostruito la [OSCURATO:PERSONA] “a ritroso” l’asserita responsabilità colpevoledell’opponente, non allegando in concreto gli obblighi di fare dal cuiinadempimento sarebbe scaturito l’evento dannoso, ma partendodall’effettiva produzione di un evento dannoso, haautomaticamente desunto la violazione di obblighi di fare.Ciò, tuttavia, si sarebbe tradotto in un’illegittima presunzioneiuris et de iure di responsabilità in capo al ricorrente, priva dunquedi alcun accertamento effettivo dell’imputabilità soggettiva dellatrasgressione contestata.La sentenza gravata, dunque, in contrasto con l’art. 3 della L.689/1981, avrebbe omesso ogni indagine in merito all’effettivavalutazione della condotta psicologica dell’agente in relazione aifatti addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA], con un giudizio falsato che hacondotto all’imputazione di una vera e propria responsabilitàoggettiva in capo al ricorrente.4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.Ric. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026La censura proposta con il motivo in oggetto è connessa conquella proposta con il terzo motivo sotto il profilo della mancanzadi colpa per essere la condotta illecita non addebitabile agli organinon esecutivi che non potevano conoscere le informazioni omessee ne segue la medesima sorte.Infatti, tutte le dedotte circostanze, che costituirebbero indicidella mancanza di colpa nella condotta dei ricorrenti, sono statevalutate dalla Corte d’Appello che ha comunque ritenutosussistente la condotta illecita nella inerzia del ricorrente nellaqualità di consigliere di amministrazione senza deleghe rispettoall’obbligo di informarsi e di conoscere, al di là delle informativedegli organi di diretta gestione, la reale natura delle operazioniposte in essere dalla banca.Dunque, la Corte ha ritenuto provati i fatti costitutivi dellapretesa sanzionatoria e, trattandosi di un illecito omissivo di puracondotta ed essendo il giudizio di colpevolezza ancorato aparametri normativi estranei al dato puramente psicologico, hacorrettamente ritenuto sufficiente la prova dell'elemento oggettivodell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante,in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta oimprevedibile l'evento (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1529, Rv.647782 - 02).Su questo si è formata la giurisprudenza cui si intende darecontinuità secondo cui: In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a caricodell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere diprovare di aver agito senza colpa. (Nella specie, la S.C. ha applicatoil sopraindicato principio in relazione al provvedimentoRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del1998, dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti del consiglio diamministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, inpresenza di accertate carenze procedurali ed organizzative,dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi impostidalla normativa di settore) (Cass. Sez. 2, 26/09/2019, n. 24081,Rv. 655361 - 01).5.

Al rigetto di tutti i motivi del ricorso principale seguel’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dallaConsob.6.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta tutti i motivi del ricorso principale, dichiaraassorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti della parte controricorrente che liquida in euro 6200 più200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPAcome per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente invia principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 25 settembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2020 n.30784 sez.

S2 - ud. 25/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.MARTINI, N.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -Ric. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.592/2020 depositata il 06/03/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità o il rigettodi tutti i motivi di ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in delega per l’avv.to ARTUROCANCRINI per il ricorrente e l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] perla controricorrente e ricorrente incidentale;1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione exart.195, comma 4, del dlgs.n.58/98 avverso la delibera n.18924del 21/5/2014 di applicazione nei confronti del predetto dellasanzione ammnistrativa pecuniaria di € 50.000,00, ai sensidell'art.94, commi 2 e 3, e 113, comma 1, del TUIF in relazione aiprospetti non equity pubblicati nel periodo 2008- 2012.L’opposizione si fondava sui seguenti motivi: l'intervenutaprescrizione ai sensi dell'articolo 28 della legge numero 689/81; laviolazione dell'articolo 195, comma 1, del T.U.F. per decorrenza deltermine di 180 giorni e decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dalla facoltà diesercitare il potere sanzionatorio con conseguente estinzionedell’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativapecuniaria applicata; violazione del diritto di difesa e del diritto didifendersi provando; erronea contestazione di responsabilitàproprie di amministratori esecutivi a un consigliere diamministrazione con incarichi non esecutivi; violazione degli artt.2381 e 2392 c.c. e assenza di nesso di causalità.Ric. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026Inoltre, l'opponente lamentava la violazione dell'art. 3 l.689/1981, non essendo stata la condotta ascritta valutata dallaConsob ai sensi la norma invocata al fine di ravvisare il ricorreredell'elemento soggettivo dell'illecito. Lamentava altresì laviolazione dell'art. 8 comma 1 l. 689/1981 avendo la Consobillecitamente applicato al caso di specie il cumulo materialesussistendo invece a tutti gli effetti presupposti per l'applicazionedel cumulo giuridico. In ogni caso censurava la violazione el'erronea applicazione dei parametri di valutazione della misuradelle sanzioni di cui all'art. 11 l. 689/1981.2. Si costituiva in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] che contestava sottoogni profilo la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.3. La Corte d’Appello sospendeva il giudizio e rimetteva gli attialla Corte Costituzionale per decidere della sollevata questione dilegittimità dell'art.195, comma 7, del d.lgs.n.58/98.4. [OSCURATO:PERSONA] restituiva gli atti a seguito dellamodifica legislativa di cui al d. lgs. n. 72/2015 che aveva affermatola natura pubblica delle udienze di discussione delle opposizioni inmateria.5. L'opponente riassumeva il giudizio e, a seguito delprovvedimento di fissazione, effettuava rituale notifica allacontroparte.6. La Corte disponeva mutamento del rito e rinviava contermine per note. Le parti concludevano anche in relazione allaeccezione di tardività della riassunzione da parte dell’opponente evenivano concessi termini ex art. 190 c.p.c ..Ric. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/20267. La Corte d’Appello preliminarmente rigettava l’eccezionesollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di tardività della riassunzione delprocedimento a seguito della decisione della Corte Costituzionale.7.1 A tal proposito la Corte d’Appello evidenziava che il ricorsoin riassunzione era stato depositato il 18 maggio 2018 e che dovevaconsiderarsi tempestivo in mancanza di prova della comunicazionedel deposito della sentenza della Corte costituzionale e dellainefficacia al fine della decorrenza del termine della suapubblicazione sulla GU quale conoscenza legale e dell’inserimentodell’atto nel PCT, essendo necessaria la sua comunicazione.Rispetto alla comunicazione dell’inserimento avvenuta il 26febbraio 2018 il ricorso era in termini.7.2 Nel merito la Corte territoriale rigettava l’opposizione. Perquel che ancora rileva la Corte, riassunti i fatti che avevano datoorigine all’incolpazione, riteneva in primo luogo la non fondatezzadella eccezione di prescrizione.La Corte escludeva altresì il verificarsi del terminedecadenziale, ritenendo tempestivo l’esercizio del poteresanzionatorio in base alla distinzione tra contestazione edaccertamento. Nella specie, le indagini erano state moltocomplesse, avendo fatto progressivamente emergereproblematiche via via bisognevoli di approfondimento in ordine:alle modalità di stipulazione ed alle caratteristiche dei contrattiderivati, alla loro successiva rinegoziazione nel corso degli anni, alcoinvolgimento di vari interlocutori esterni, alla individuazione delleresponsabilità soggettive interne alla struttura societaria.La Corte anche in questo caso richiamava la motivazione dialtra sentenza della medesima Corte d’Appello di Firenze che si eraRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026occupata della stessa problematica e dove si era affermato che glielementi d'accusa determinanti potevano nitidamente ricollegarsialla disclosure delle indagini penali, avvenuta nell'aprile 2013,quando la Procura della Repubblica di Siena aveva tolto il segretoistruttorio, mettendo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] i risultatidell'attività investigativa. Del resto, non vi era dubbio che i tempidi contestazione di una pluralità di violazioni tra loro connesse e taliquindi da giustificare l'irrogazione di una sanzione unitariadovevano essere commisurati a partire dall'ultimo accertamento.In tale ottica, se era vero che fin da/luglio 2012, dopo le primerisposte ottenute dalla Fondazione e dalla stessa BMPS, era bene omale venuta a galla la sottoscrizione dei TROR sui titoli FRESH, eraanche vero che una ponderata valutazione dell'effettivo spessoredella vicenda e delle connesse responsabilità personali si era potutaavere soltanto più tardi, al vaglio di una fitta rete di riscontri, masoprattutto non poteva essere obliterato che la reale natura delleoperazioni in strumenti derivati denominate Alexandria, Santorini eNota Italia (confluite nella stessa sanzione) era stata scopertasoltanto nel marzo 2013, dopo la trasmissione all'Autorità divigilanza dello stralcio della riunione del nuovo consiglio diamministrazione di BMPS che, rilevate le irregolarità, avevadeliberato il restatement dei bilanci viziati, rettificando l'incidenzacontabile delle suddette operazioni. Il fatto che la contestazione diqueste ultime vicende fosse stata unificata con quella già inprecedenza delineata rispondeva al principio del favor rei, maimpediva per contro di retrodatare l'accertamento di ciascun illecitosecondo una scansione cronologica frazionata.Ric. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/20267.2 Secondo la Corte d’Appello erano infondate anche lecensure di erronea contestazione di responsabilità proprie diamministratori esecutivi a un consigliere di amministrazione conincarichi non esecutivi, di violazione degli artt. 2381 e 2382 c.c. edi assenza di nesso di causalità.Preliminarmente la Corte richiamava quanto descritto dallaConsob in ordine alla specifica posizione dell’opponente all'internodella Banca. Egli era Vicepresidente del Cda a fare data dal 27 aprile2003, socio al 4%, parte correlata in relazione a finanziamenti conle società del suo gruppo; titolare di cariche sociali in numerosesocietà quotate. Inoltre, la qualità di amministratore non munito didelega e la delega al Direttore Generale per la predisposizione e ildeposito della documentazione in questione non esimevano icomponenti del CdA dalla responsabilità contestata, avendo taleorgano la funzione di valutare e dirigere la gestione della società e,dunque, anche di impedire atti pregiudizievoli ad essa. Tale dovereera particolarmente rilevante in ambito bancario, come osservatodalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.Inoltre, il giudice del merito richiamava gli artt. 191, comma2, e 94 TUF sul contenuto del prospetto informativo comprendentetutte le informazioni rilevanti non solo quelle interne alla societàche redige il prospetto (l'emittente), ma anche quelle esternesuscettibili di riflettersi sulla situazione dell'emittente, fra cui lemodalità di sottoscrizione da parte del socio di maggioranza di unaumento di capitale destinato a finanziare un'importanteacquisizione.Nella specie, peraltro si discuteva di un'operazione davverocolossale, destinata a mutare per sempre il destino plurisecolareRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026della banca, che disponeva all'epoca di un patrimonio netto (€ 7,8mld.) addirittura inferiore al prezzo di Antonveneta (€ 9 mld.).Nonostante l’importanza dell’operazione erano tante leomissioni contenute nel prospetto. In primo luogo, sul fatto cheJPM agiva per conto della Fondazione, ovvero non assumeva inproprio il rischio della successiva collocazione delle azioni sulmercato attraverso i FRESH, bensì disponeva già di un soggettoimpegnato tramite i TROR a sostenere l'esborso. Oltre ad esseremolto importanti per la banca, le notizie omesse erano decisamentemarket-sensitive, ovvero suscettibili di orientare l'opinione degliinvestitori sul merito della banca, sicché non poteva negarsil'imputabilità della carenza informativa in esame agli organi sociali.Lo stesso per quanto riguardava l'errata contabilizzazione deicanoni di usufrutto, già oggetto di una richiesta di modifica da partedi Banca d’Italia quale sicuro segnale di allarme e per quantoriguardava le operazioni Alexandria, Santorini e Nota Italia.Rispetto a ciascuna operazione non mancavano indici di anomaliache avrebbero dovuto allertare amministratori diligenti.7.3 Infondata era anche la censura di mancata valutazionedella esimente di cui all'art. 3 l. 689/1981 della c.d. buona fedeperché l’opponente non era stato messo in condizione di provaregli elementi a discolpa. Richiamata la regola di riparto dell'oneredella prova la Corte d’Appello evidenziava che nessun elemento erastato in concreto addotto da parte dell’opponente tale da poterintegrare una condotta responsabilmente tenuta in ossequio aidoveri imposti.7.4 Quanto alla violazione dell'art. 8, comma 1, l.n. 689/1981la Corte d’Appello riteneva l'assunto relativo al cumulo infondato,Ric. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026posto che si trattava di più omissioni che avevano violatoripetutamente le stesse disposizioni; conseguentemente perdevarilievo la questione della disapplicazione della norma delregolamento relativa alla conclusione del procedimento" (RG391/2014).7.5 Infine rigettava anche la censura di erronea valutazionedella misura delle sanzioni di cui all'art. 11 l.n. 689/1981 percarente valutazione della gravità oggettiva delle violazioni, erroneavalutazione dell'elemento soggettivo e mancata valutazione dellaassenza in riunioni consiliari rilevanti.Quest’ultimo elemento addotto in realtà si prestava a letturacontraria visto che la partecipazione alle assemblee costituiva unonere e che comunque la assenza non giustificava la successivadoverosa informazione. Le sanzioni, tenuto conto della assolutagravità del comportamento addebitato ai singoli amministratori, iquali avevano concorso alla realizzazione di una delle più grossecrisi bancarie con ripercussioni difficilmente immaginabili in plurimisettori, erano state parametrate sul dato temporale dellapermanenza nel singolo ufficio, non erano state distinte se nonrispetto alla posizione del Presidente valutata col diverso parametrodel dolo. I criteri seguiti apparivano congrui e la sanzione eracomunque adeguata, tenuto conto della lontananza dai massimiedittali nonostante la notevole gravità delle violazioni imputabili siasotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, come sopraesposto.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perCassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattromotivi.Ric. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/20269. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorsoincidentale.10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.11. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto delricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, in relazione al capo della sentenzarelativo al rigetto del primo motivo di opposizione, è così rubricato:violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 195, co. 1, d.lgs. n. 58/1998 (tuf)per aver la Corte d’Appello illegittimamente differito il dies a quodella decorrenza del termine di decadenza dall’esercizio del poteresanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’accertamentodell’ultima asserita violazione.La Corte d’Appello, pur riconoscendo che “fin dal luglio 2012,dopo le prime risposte ottenute dalla Fondazione e dalla stessaBMPS, era bene o male venuta a galla la sottoscrizione dei TRORsui titoli FRESH”, considerato che poi sarebbero emerse ulteriorigravi irregolarità, ha sostenuto che, ai fini della tempestivitàdell’azione - e dunque dell’individuazione del dies a quo, deve farsiriferimento all’accertamento dell’ultima violazione.Ciò sarebbe errato tenuto conto che tale approdo è statogiustificato con il richiamo ad un presunto favor rei.Tale conclusione sarebbe in primo luogo errata in quantopresupporrebbe l’effettiva applicazione, in sede di comminazionedella sanzione, del c.d. cumulo giuridico, mentre in sentenza di ciòRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026non viene data alcuna evidenza, riscontrandosi, al contrario,un’ipotesi di cumulo materiale. In ogni caso, poi, secondo ilricorrente l’applicazione del cumulo giuridico non dovrebbe andarea detrimento degli interessi dell’agente, risolvendosi altrimenti inun inammissibile sfavor rei.L’errore di diritto compiuto dalla Corte territoriale sarebbeevidente e consisterebbe nell’aver confuso il piano sanzionatoriocon quello accertativo del fatto delittuoso, applicando il principiodel cumulo giuridico illegittimamente anche al secondo profilo, alfine di “estendere” il tempo dell’irrogazione della sanzione (e didecadenza dell’azione) ben oltre quello tassativo dei 180 ggdall’accertamento dell’illecito. Con ciò finendo per interpretareestensivamente la fattispecie del “cumulo” e, dunque, vanificandoproprio il principio del favor rei che, invece, costituisce la ratio delladisposizione di legge in oggetto.1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principidel tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema ditempestività della contestazione. Si è ripetutamente affermato,infatti, che in tema di sanzioni amministrative previste per laviolazione delle norme che disciplinano l'attività soggetta alcontrollo ed alla vigilanza della [OSCURATO:PERSONA], il termine di decadenza perla contestazione degli illeciti da parte di quest'ultima decorre dalmomento in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potutatradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltreche della complessità della materia, delle particolarità del casoconcreto anche con riferimento al contenuto ed alle date delleRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026operazioni (Sez. 2, Sent. n. 8687 del 03/05/2016, Rv. 639747 -01).La Corte d’Appello, analogamente ad altre pronunce, harichiamato la motivazione di una propria sentenza precedente cheaveva rigettato la medesima questione. D’altra parte, comeevidenziato dal P.G. una completa conoscenza della complessavicenda inerente l’aumento di capitale di BANCA e le modalità,anomale, con le quali tale aumento venne sottoscritto da terzifinanziatori si ebbe, come emerge dalla medesima sentenzaimpugnata, solo nel momento del venir meno del segreto delleindagini preliminari, avvenuto nell’aprile 2013 quando l’ufficio delPubblico Ministero competente mise a disposizione della CONSOBle risultanze del suo operato (la sentenza, erroneamente, fariferimento alle sole risultanze relative al collegio sindacale, ma èevidente che il segreto di indagine concerneva tutti i soggetti avario titolo interessati dalla vicenda).Il P.G. evidenzia che ciò solo basterebbe a privare difondamento il motivo di ricorso, posto che, per costanteorientamento di legittimità, qualora gli elementi integranti unillecito amministrativo emergano dagli atti di un procedimentopenale, il termine per la contestazione della violazione decorre dallaricezione, da parte dell'autorità amministrativa, degli atti trasmessidall'autorità giudiziaria (Cass. Sez. II, 34362/2024; 9881/2018;7754/2010; 23477/2009). In ogni caso, anche se la più remotadelle violazioni poteva già considerarsi nota a [OSCURATO:PERSONA] nella suafattualità da tempo più remoto della suddetta discovery dell’aprile2013, deve anche considerarsi che la vicenda, sebbene in essasiano state sussunte varie e autonome violazioni del t.u.f., nonRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026poteva che essere valutata nella sua interezza e senza isolareamministrativi e di controllo di BANCA, i quali erano legati l’unoall’altro da un nesso teleologico e da una finalità comune. Sulpunto, la Corte di appello ha precisato che la consapevolezzadell’effettivo disvalore della prima violazione si è raggiunta nonimmediatamente, ma solo in seguito, mediante l’acquisizione diulteriori realtà documentali. Una contestazione precoce della piùremota violazione, in assenza di un approfondimento dellacomplessa vicenda inerente all’aumento di capitale, anche tramitela disponibilità degli atti di indagine preliminare, avrebbe senzadubbio rischiato di essere monca di elementi fattuali idonei aricostruire la complessiva vicenda in termini attendibili.D’altra parte, le indagini erano state molto complesse, avendofatto progressivamente emergere problematiche via via bisognevolidi approfondimento in ordine alle modalità di stipulazione ed allecaratteristiche dei contratti derivati, alla loro successivarinegoziazione nel corso degli anni, al coinvolgimento di variinterlocutori esterni, alla individuazione delle responsabilitàsoggettive interne alla struttura societaria. Inoltre, gli elementi piùimportanti ai fini della contestazione erano emersi nell'aprile 2013,quando la Procura della Repubblica di Siena aveva tolto il segretoistruttorio, mettendo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] i risultatidell'attività investigativa. Infine, correttamente la Corte d’Appelloha evidenziato che i tempi di contestazione di una pluralità diviolazioni tra loro connesse e tali quindi da giustificare l'irrogazionedi una sanzione unitaria debbano essere commisurati a partiredall'ultimo accertamento e nella specie la reale natura delleRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026operazioni in strumenti derivati denominate Alexandria, Santorini eNota Italia (confluite nella stessa sanzione) era stata scopertasoltanto nel marzo 2013, dopo la trasmissione all'Autorità divigilanza dello stralcio della riunione del nuovo consiglio diamministrazione di BMPS che, rilevate le irregolarità, avevadeliberato il restatement dei bilanci viziati, rettificando l'incidenzacontabile delle suddette operazioni.In definitiva non possono che ribadirsi i seguenti principi didiritto: - Il momento dell’accertamento (che naturaliter presupponeun’istruttoria protratta nel tempo), costituente l’exordiumdecadentiae di 180 giorni per la contestazione dell’addebito, noncoincide con il momento di acquisizione del fatto nella suamaterialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma vaindividuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attivitàintesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi esoggettivi dell’infrazione, dovendosi a tal fine tener conto, oltre chedella complessità della materia, delle particolarità del caso concretoanche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni(Cass. Sez. II, 27009/2024; 21171/2019; Cass. n. 17673/2022);- la congruità del tempo va valutata anche in vista dell'emissionedi un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni fra loro connesse(Cass. Sez. II, 8326/2018. Sez. L., 20977/2024; 16642/2005). Va,infatti, considerato l’interesse dell’Amministrazione a pervenireall’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende chepossono essere anche molto complesse e svilupparsi in perioditemporali non brevi (e delle responsabilità di tutti coloro che in talivicende possano essere a diverso titolo coinvolti) medianteun’attività istruttoria unitaria, tesa a cogliere la portataRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026complessiva della violazione, pur quando essa si articoli in condottediverse, riferibili a soggetti diversi, e non contigue nel tempo e nellospazio (Cass. Sez. II, 31062/2019, in motivazione, § 9.1, lett. g),n. 2).2. Il secondo motivo di ricorso, in relazione al capo dellasentenza relativo al rigetto del secondo motivo di opposizione, ècosì rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto(art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2381 e 2392 c.c.La censura riguarda la violazione e la falsa applicazione dilegge cui sarebbe incorsa la Corte territoriale con riguardoall’asserita responsabilità del ricorrente ai sensi del disposto di cuiagli artt. 2381 e 2392 c.c.La parte della motivazione in relazione alla quale si appunta ladoglianza è la seguente: “la qualità di amministratore non munitodi delega e la delega al Direttore Generale per la predisposizione eil deposito della documentazione in questione non esimono icomponenti del CdA dalla responsabilità contestata, avendo taleorgano la funzione di valutare e dirigere la gestione della società edunque anche di impedire atti pregiudizievoli ad essa”.La Corte d’Appello ha ritenuto l’odierno ricorrente responsabile(i) per non aver vigilato affinché fosse evidenziato nelladocumentazione d’offerta l’esistenza dei contratti TROR stipulatidalla Fondazione MPS, (ii) per la sottoscrizione, seppure indiretta,dei titoli FRESH 2008 e (iii) della mancata vigilanza affinché nellastessa fossero riportati dati di bilancio corretti in virtù delmeccanismo dell’incorporation by reference.L’accertamento di responsabilità compiuto dalla Corted’Appello si fonderebbe su presupposti totalmente erronei, fruttoRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026della non corretta applicazione ed interpretazione delle normecodicistiche che presiedono al funzionamento - e al riparto diresponsabilità - del management societario.Il ricorrente ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio diAmministrazione senza mai essere investito di alcuna delega. Sullabase di tale presupposto, facendo applicazione del compendionormativo di cui agli artt. 2391 e 2392 c.c., anche e soprattutto invirtù di un’interpretazione teleologicamente orientata alla ratiodella riforma del 2003, la Corte d’Appello avrebbe dovuto escluderequalsivoglia responsabilità a lui ascrivibile.Peraltro, la Corte non avrebbe indicato in cosa materialmentesi sarebbe concretata l’omissione (esigibile) di vigilanza neiconfronti dei soggetti cui era demandato il compito di predisporre iprospetti informativi per finalizzare l’operazione finanziaria.La Corte, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 2381c.c., avrebbe dovuto accertare se, sulla base delle dichiarazioniespresse dai soggetti preposti alla configurazione dell’operazione,vi fossero quei precisi “segnali di allarme” richiesti dallagiurisprudenza, oppure anomalie o carenze tali da giustificarel’intervento dei consiglieri senza deleghe, secondo una valutazioneprognostica ex ante. Solo sulla base dell’informativa resa inConsiglio dalla componente manageriale e dalle strutture esecutivedell’azienda chiamate a obblighi di reporting sarebbe possibilerilevare l’esistenza di un obbligo del consigliere senza deleghe dichiedere informazioni e riscontri, non essendo quest’ultimo dotatodi alcun potere autonomo di indagine. Sul punto la sentenzaimpugnata sarebbe totalmente carente, non essendosi spinta ad untale imprescindibile esame.Ric. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il ricorrente, non essendo un consigliere delegato allapredisposizione della Documentazione d’Offerta, (i) non avendoricevuto un’adeguata informativa in ordine alle vicende contestate,(ii) non sussistendo nel caso di specie indici di anomalia e (iii) nonpotendo supporre che vi fosse un atteggiamento volutamenteostativo da parte di taluni esponenti apicali di MPS, non conoscevané avrebbe potuto conoscere - utilizzando la diligenza richiesta perla carica - le informazioni la cui omessa indicazione nelladocumentazione d’offerta è stata ritenuta fonte della propriaresponsabilità. In ragione di tutto quanto dedotto, la statuizionedella Corte d’Appello dovrebbe ritenersi affetta da violazione dellenorme di cui agli artt. 2381 e 2392 c.c. nella misura in cui è stataapplicata al ricorrente una forma di responsabilità oggettiva,prescindendo dalla constatata assenza e tardività di informativa insede consiliare nonché dall’attività di monitoraggio ed impulsocomunque esercitata dal ricorrente.3. Il terzo motivo di ricorso, sempre in relazione al capo dellasentenza relativo al secondo motivo di opposizione, è cosìrubricato: nullità della sentenza (art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.) inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed erratavalutazione delle risultanze probatorie.Il motivo di ricorso è intimamente connesso con il precedente,in quanto, delineato il perimetro operativo connesso alla carica diconsigliere non delegato, dalla documentazione prodotta la Corteavrebbe dovuto accertare come il ricorrente abbia posto in esseretutto quanto nei propri poteri al fine di vigilare sul correttofunzionamento della Banca e, nello specifico, sulla completezza deiRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026documenti informativi relativi all’operazione finanziaria per cui ècausa.Dalla documentazione del ricorrente emergerebbeplasticamente come le questioni presupposte alle sanzioni irrogatenon siano mai state portate all’attenzione del Consiglio diamministrazione e pertanto - anche ripercorrendo a ritroso i verbalidelle adunanze di tale organo - non era in alcun modo possibileavere contezza di quanto è poi effettivamente emerso dalle indaginisvolte dalla [OSCURATO:PERSONA] e della Procura della Repubblica di Siena.In relazione all’operazione FRESH non era mai statacomunicata dalle strutture operative il ruolo della fondazione nellacollocazione dei titoli. Sulla contabilizzazione dei canoni di usufruttoanche in questo caso l'informativa resa dalle strutture operative erachiaramente orientata nel senso di fornire una rappresentazionerassicurante circa la natura equity dei FRESH 2008 né si sapevadella corrispondenza intercorsa tra le strutture operative dellaBanca e le Autorità di Vigilanza. Anche in relazione all’ultimoaddebito di responsabilità la correzione di taluni errori dicontabilizzazione rilevati dai nuovi vertici della Banca conriferimento ad operazioni “Alexandria”, “Santorini” e “Nota Italia”si era resa necessaria a seguito del “rinvenimento”, in unacassaforte nell’ufficio dell’ex Direttore Generale, di documentazionecontrattuale originariamente non nota e di portata novativa,rinvenimento avvenuto solo nel mese di ottobre 2012, quando ilricorrente non era più in carica.Sarebbe evidente che le contestazioni della [OSCURATO:PERSONA] conriferimento all’incorporazione nella documentazione d’offerta diinformazioni contabili non corrette non siano sostenibili perché laRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026documentazione contrattuale che ha portato al restatementoperato dai nuovi vertici della Banca era stata occultata e quindinon disponibile a quanti non avessero partecipato direttamente allasua redazione; il ricorrente non era, conseguentemente, incondizione di sospettare che le informazioni rappresentate al CdAin relazione alle operazioni predette, non fossero vere e complete.3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loroevidente connessione possono essere trattati congiuntamente,sono infondati.La Corte d’Appello di Firenze ha fatto corretta applicazionedella consolidata giurisprudenza in merito alla responsabilità deiconsiglieri privi di delega. Infatti, la sentenza impugnata harichiamato compiutamente il contenuto del dovere dei consiglierinon esecutivi, delineandolo in termini corretti e conformiall'orientamento ormai consolidato di questa Cortenell’interpretazione degli artt. 2381, commi 3 e 6, e dall'art. 2392cod. civ., che non può essere rimesso, nella sua concretaoperatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degliamministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere edesprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario,ed essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionaleassunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire adassicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della bancae di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare unafunzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organiesecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degliamministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri,spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazioneRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026concernenti operazioni rientranti nella delega. Le medesimepronunzie hanno sottolineato, al riguardo, che l'art. 2381, comma3, nel testo sostituito ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,prevede che il consiglio di amministrazione "può sempre impartiredirettive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientrantinella delega" e "valuta, sulla base della relazione degli organidelegati, il generale andamento della gestione"; mentre il comma6 della medesima disposizione sancisce l'obbligo di tutti gliamministratori di "agire in modo informato", attribuendo a ciascunodi essi il potere di "chiedere agli organi delegati che in consigliosiano fornite informazioni relative alla gestione della società".Il contenuto del previsto dovere è particolarmente incisivo inmateria di organizzazione e governo societario delle banche, inragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost., la cui rilevanzapubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dalcodice civile. La diligenza che si esige dagli amministratori risente,infatti, della "natura dell'incarico" ad essi conferito ed ècommisurata alle "loro specifiche competenze" (come sanciscepropriamente lo stesso art. 2392 c.c.).Nella specie, peraltro, la Corte d’Appello ha evidenziato comericorressero ampi segnali di allarme e indici di anomalia e la stessastraordinarietà delle operazioni imponevano da parte di tutti iconsiglieri di amministrazione di BMPS l’obbligo di richiedereinformazioni e l’attivazione dei poteri di controllo sulla effettivagestione della società. Ciò rimarca la Corte d’Appello valeva ancoradi più per il ricorrente, fra l’altro, vicepresidente della Banca e socioal 4%.Ric. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026Dunque, anche le censure proposte con il terzo motivo partonodal presupposto erroneo secondo cui il consigliere non delegatoesercita i suoi poteri di vigilanza sul corretto funzionamento dellaBanca esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dagliorgani gestori e, nello specifico, sulla completezza dei documentiinformativi relativi all’operazione finanziaria per cui è causa.Il fatto che non erano state fornite adeguate informazioni sulruolo della fondazione nella collocazione dei titoli, sullacontabilizzazione dei canoni di usufrutto e sulla effettiva portatadelle operazioni “Alexandria”, “Santorini” e “Nota Italia” nondetermina alcuna automatica esenzione di responsabilità in capo alricorrente, il quale come si è detto aveva il dovere di attivarsi dondela connessa rilevanza della condotta omissiva nella causazionedell'operazione bancaria, che ha determinato la contestazione degliilleciti amministrativi e la conseguente irrogazione dellecorrispondenti sanzioni. L'organo gestorio avrebbe dovutoimpartire direttive ed ordini, oltre - se necessario provvedere adIl ricorrente, pertanto, non può considerarsi esentedall’obbligo di vigilanza e di sollecitazione di intervento in ordineall'emergenza di irregolarità nella conduzione della complessivaoperazione e, segnatamente, anche con riferimento ai rilievi dasegnalare sul contenuto dell'informativa destinata ad essere diffusaal pubblico in nome e per conto della Banca medesima.4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) inrelazione all’art. 3 l.n. 689/1981 e all’art. 132, co. 2 n. 4) c.p.c. inRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026relazione al capo della sentenza relativo al rigetto del quarto motivodi opposizione.Si contesta l’errata e falsa applicazione dell’art. 3l.n.689/1981, con una decisione del tutto incoerente con laprecipua censura proposta dinanzi alla Corte d’Appello.Il ricorrente non ha contestato - come invece erroneamenteinterpretato dalla Corte - la mancata possibilità di dimostrare lapropria buona fede, bensì che sia “stata aprioristicamente edapoditticamente esclusa dalla [OSCURATO:PERSONA] ogni rilevanza a tutti glielementi di fatto allegati a discolpa”.Ciò che è stato oggetto di impugnazione, dunque, è l’averricostruito la [OSCURATO:PERSONA] “a ritroso” l’asserita responsabilità colpevoledell’opponente, non allegando in concreto gli obblighi di fare dal cuiinadempimento sarebbe scaturito l’evento dannoso, ma partendodall’effettiva produzione di un evento dannoso, haautomaticamente desunto la violazione di obblighi di fare.Ciò, tuttavia, si sarebbe tradotto in un’illegittima presunzioneiuris et de iure di responsabilità in capo al ricorrente, priva dunquedi alcun accertamento effettivo dell’imputabilità soggettiva dellatrasgressione contestata.La sentenza gravata, dunque, in contrasto con l’art. 3 della L.689/1981, avrebbe omesso ogni indagine in merito all’effettivavalutazione della condotta psicologica dell’agente in relazione aifatti addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA], con un giudizio falsato che hacondotto all’imputazione di una vera e propria responsabilitàoggettiva in capo al ricorrente.4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.Ric. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026La censura proposta con il motivo in oggetto è connessa conquella proposta con il terzo motivo sotto il profilo della mancanzadi colpa per essere la condotta illecita non addebitabile agli organinon esecutivi che non potevano conoscere le informazioni omessee ne segue la medesima sorte.Infatti, tutte le dedotte circostanze, che costituirebbero indicidella mancanza di colpa nella condotta dei ricorrenti, sono statevalutate dalla Corte d’Appello che ha comunque ritenutosussistente la condotta illecita nella inerzia del ricorrente nellaqualità di consigliere di amministrazione senza deleghe rispettoall’obbligo di informarsi e di conoscere, al di là delle informativedegli organi di diretta gestione, la reale natura delle operazioniposte in essere dalla banca.Dunque, la Corte ha ritenuto provati i fatti costitutivi dellapretesa sanzionatoria e, trattandosi di un illecito omissivo di puracondotta ed essendo il giudizio di colpevolezza ancorato aparametri normativi estranei al dato puramente psicologico, hacorrettamente ritenuto sufficiente la prova dell'elemento oggettivodell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante,in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta oimprevedibile l'evento (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1529, Rv.647782 - 02).Su questo si è formata la giurisprudenza cui si intende darecontinuità secondo cui: In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a caricodell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere diprovare di aver agito senza colpa. (Nella specie, la S.C. ha applicatoil sopraindicato principio in relazione al provvedimentoRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del1998, dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti del consiglio diamministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, inpresenza di accertate carenze procedurali ed organizzative,dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi impostidalla normativa di settore) (Cass. Sez. 2, 26/09/2019, n. 24081,Rv. 655361 - 01).5. Al rigetto di tutti i motivi del ricorso principale seguel’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dallaConsob.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta tutti i motivi del ricorso principale, dichiaraassorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti della parte controricorrente che liquida in euro 6200 più200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPAcome per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente invia principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 30784/2020Numero sezionale 2338/2025Numero di raccolta generale 11399/2026Data pubblicazione 27/04/2026pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 25 settembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2020 n.30784 sez. S2 - ud. 25/09/2025