CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 18056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette la comparsa conclusionale e la nota spese depositate dalla parte civile Consorzio di Bonifica 2 di Palermo in data 2 aprile 2026, che risultano tardive rispetto al termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., così che non deve farsi luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità o della semilibertà o della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato perché la richiesta difensiva risulta formulata tardivamente, essendo stata proposta in sede di conclusioni scritte in appello, anziché con il primo atto utile successivo all'entrata in vigore della relativa normativa; che a tale riguardo deve osservarsi che a mente della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (cfr. Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Pg, Rv. 285708 - 01); che nel caso di specie la difesa dell'odierna ricorrente, pur avendone la possibilità, non sottoponeva la questione relativa alla sostituzione della pena detentiva attraverso i motivi di gravame, né presentava motivi aggiunti, con la conseguenza che la richiesta veicolata al giudice dell'appello mediante le conclusioni scritte non risultava idonea ad ampliare il thema decidendum, che rimaneva limitato ai motivi di impugnazione effettivamente proposti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.MCosì deciso, il giorno 14 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] geniali [OSCURATO:PERSONA], ,:» 2 2026 FUrei a Dir .hinii6