CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1298-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Bazzoni 3 , presso lo studio degli AvvocatiAndrea ACCARDO e Alessio TUCCINI , che la rappresentanoe difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 143 , presso lo studio dell’ A vvocato Domenico COLUMBA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Impegno del conduttore ad eseguire opere di trasformazione della “res locata” - [OSCURATO:PERSONA] risarcibili - Quantificazione - Motivazione irriducibilmente contraddittoria R.G.N.1298/2022 Cron. Rep. Ud.25/1/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 3922 /2 1 del la C orte di Appello di ROMA , depositata il 07/06/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3922/21, del7 giugno 2021, della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo ne parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 9591/15, resa dal Tribunale di Roma – ha condannato la soci età [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a corrisponderle, a titolo di risarcimento danni, il solo importo di € 55.155,81; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente riferisce di aver concesso in locazione, alla società [OSCURATO:PERSONA], un’unità immobiliare, in origine destinata ad uso ufficio, con l’impegno della conduttrice – da adempiersi a propria cura e spese – a frazionarlo e adibirlo all’esercizio di attività alberghiera e/o affittacamere; - che la conduttrice si rendeva morosa nel pagamento dei canoni, tanto che la locatrice le intimava sfratto per morosità, prima della cui convalida [OSCURATO:PERSONA] rilasciava la “res locata”, mentre erano ancora in corso le opere di trasformazione per destinarlaall’uso convenuto ; -che p er conseguire anche il ristoro dei danni derivanti da tale condotta, la già locatrice – all’esito di procedimento ex art. 696 cod. proc. civ. – proponeva domanda risarcitoria, richiedendo il pagamento di € 135.967,00,pari all’importo per il completamento dei lavori; - che esperito gravame dalla società Alepi, il giudice di seconde cure, accogliendolo solo in parte, condannava la già conduttrice [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla prima la somma di € 55.155,81; - che tale importo veniva determinato sull’assunto che esso costituissela differenza tra il costo complessivo – € 135.967,96 – per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione( che la già locatrice decideva di ultimare,trattandosi di scelta economicamente meno onerosa della rimessione in pristino stato) e quell o relativ o agli interventi già effettuati, a proprie spese, dalla conduttrice , in misura pari a € 86.516,40; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione la società Alepi, sulla base – come detto – di tre motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione dell e norme sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362e ss. cod. civ., con particolare riferimento all’art. 5 del contratto di locazione oggetto di causa), oltre che degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., nonché, ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., vizio di motivazione per illogicità manifesta, in relazione all’illegittima decurtazione del risarcimento dei danni, atteso che il richiesto importo di € 135.967,96 , come determinato in sede di accertamento tecnico preventivo, sarebbe già al netto del costo delle opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., oltre a motivazione apparente e/o perplessa, in relazione alla decisione della Corte territoriale di decurtare l’importo del risarcimento del 20%, sull’indimostrato presupposto che la parziale esecuzione dei lavori, da parte della già conduttrice , avrebbe consentito all’odiernaricorrente di intraprendere più rapidamente l’attività di affittacamere;-che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione dell e norme sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362e ss. cod. civ. ), oltre che degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., nonché, ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione alla domanda di riconoscimento dell’indennità per mancato preavviso, anche a titolo di risarcimento danni ex art.1590 cod. civ., per le pessime condizioni dell’immobile; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che la ricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati; -che il primo motivo è, infatti, fondato, quanto alla censura che denuncia l’esistenza di motivazioneapparente; -che, sul punto, occorre muovere dal rilievo per cui – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato, ormai,ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n.16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01); -che il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamentedal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01); -che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata risulta “ex se” irriducibilmente contraddittoria; - che il giudice di appello , nel circoscrivere l’entità del risarcimento, muove dall’assunto per cui,“riguardo al valore delle opere necessarie per il completamento” – il corsivo è di questa Corte –“della ristrutturazione dell’immobile, lo stesso consulente d’ufficio accertò la congruità”, in occasione del procedimento ex art. 696 cod. proc. civ., della somma “pari a € 135.967,86, comprensiva di IVA”; -che, tuttavia, dopo aver attestato che la predetta somma di € 135.967, 86 non era quella occorrente per l’esecuzione complessiva dei lavori, ma solo per il loro “completamento”, la sentenza impugnata –con affermazione che si pone in irriducibile contraddizione con la precedente –ha ritenuto di dover detrarre, da quanto spettante all’odierna ricorrente, i costi sostenuti dalla già conduttrice, pari ad euro 86.516,40; - la motivazione è contraddittoria, tale da non rendere percepibile la ratio decidendi, pe ché da una parte si dice che per il completamento della ristrutturazione erano necessari lavori per Euro 135.967 – e dunque al netto di quanto già eseguito - , dall’altra si sottrae il valore di quanto già eseguito; -che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto nei termini appena indicati; -che anche il secondo motivo di ricorso è fondato; -che la Corte capitolina non ha chiarito – facendo mancare, sul punto, qualsiasi motivazione – per quale ragione abbia ritenuto di fissare proprio nella misura del 20%, rispetto al costo dei lavori ancora da eseguirsi, l’entità della decurtazione del risarcimento, in ragione del fatto che la parziale esecuzione dei lavori sulla “res locata”, da parte della già conduttrice, consentirebbe all ’odierna ricorrente di intraprendere più rapidamente l’attività di affittacamere; - che va, infatti, qui ribadito come la liquidazione equitativa del danno, se risulta, di regola, insindacabile in sede di legittimità, diviene tale allorchéil giudice di merito venga meno al dovere di indicare,“almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al «quantum»” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01); -che la corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. mira, in definitiva, a scongiurare la c.d. “equità cerebrina”, ovvero ad assicurare un “modello di valutazione equitativa” a mente del quale “il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell’arbitrio”, avendo, invece, “il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall’ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 2 luglio 2021, n. 18795, Rv. 661913-01); -che il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile; -che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, vi è un giudicato interno sulla risoluzione del contratto per inadempimentodel conduttore, per cui non potrebbe, allo stesso tempo,ritenersi la cessazione del rapporto per recesso unilaterale di Alepi, previo preavviso al locatore (recesso con riconsegna che, peraltro, avrebbe reso carente di interesse l’intimazione d ello sfratto); - che qua nto, poi, alla censura di omessa pronuncia, essa si palesa inammissibile a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., in assenza di specifica indicazione del motivo di appello su cuiil giudice di appello avrebbe mancato di pronunciarsi (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 17049, Rv. 636133 - 01 ) , non potendo, all’uopo, bastare il solo richiamo alle note autorizzate (e ciò a prescindere, comunque, dal rilievo che di tale ulteriore pretesa risarcitoria non vi è traccia nella domanda originaria, così come indicata nella nota 6 , a piè di pagina d el ricorso);-che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata – per carenza del requisito dellamotivazione – in relazione ai primi due motivi di ricorso , con rinvio alla Corte di Appello di Roma , in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo e il secondo motivo ricorso, dichiarando inammissibile il terzo, e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito , olt