CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34033/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0450EL8 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Rovereto ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti a lui ascritti ai capi 1), 3), 4), 5) e 6) dell'imputazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti - è generico e manifestamente infondato alla luce del dettato normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., ai sensi del quale, nei casi di recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti; . [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M