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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 41805/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari, giudicando ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6,

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), confermava il decreto del 28 gennaio 2022, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto [OSCURATO:PERSONA] (una missiva della moglie, [OSCURATO:PERSONA]).

A ragione della decisione rilevava come le espressioni equivoche in essa contenute (un incongruo riferimento al nucleo familiare e, segnatamente, alla "sorella Francesca"), nonostante le precisazioni di Montella (che pur ammettendo di non avere sorelle, ha affermato che nello stesso stabile di residenza abita tale Francesca, da lui considerata una sorella adottiva) e l'integrazione istruttoria disposta (che ha accertato l'effettiva residenza di [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo stabile dove abita la moglie di Montella e la frequentazione tra le due tnno donne), peFfnenalcane tali aleffterrt+-44-...eguiv4K-N, non essendosi «fugato in ‘fl maniera appagante il motivo di ragionevole sospetto, alla luce del peculiare contenuto del riferimento alla sorella effettuato nella lettera in esame, da mettere in rapporto ai dati emersi sulla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e alle stesse dichiarazioni della medesima, evidenzianti un rapporto di amicizia non già con il detenuto (menzionato solo in maniera incidentale con riferimento al suo arresto), bensì con sua moglie».

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e prospetta due motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 18-ter Ord. pen., e 606 cod. proc. pen.

Lamenta che il Tribunale, pur avendo disposto un'integrazione istruttoria, non ha adeguatamente valutato gli effettivi sviluppi investigativi che, invece, avrebbero ridimensionato il senso degli elementi di pericolosità valorizzati dal magistrato di sorveglianza.

Il ricorrente censura l'inadeguatezza dell'operato bilanciamento tra il principio di libertà e segretezza della corrispondenza, costituzionalmente tutelato e le ragioni di sicurezza e prevenzione, ritenute nel caso di specie sulla base di meri sospetti e di evanescenti esigenze investigative, anziché di elementi concreti e specifici, espressivi di una pericolosità ex post adeguatamente verificabile.

2.2. Il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., per contraddittorietà della motivazione nonché la carenza ed illogicità della motivazione.Tale contraddittorietà è resa evidente dalla circostanza che - a seguito del medesimo supplemento investigativo - altra missiva, sempre proveniente dalla moglie di Montella e contenente il medesimo riferimento familiare, era stata consegnata al detenuto che, peraltro, per tale via aveva, comunque, preso piena conoscenza del contenuto della missiva stessa.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 marzo 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1. La disciplina sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata dalla L. n. 354 del 1975, art 18-ter, come modificata, per la materia, dalla L. 8 aprile 2004, n. 95.

Il 1° comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni, il visto di controllo ed il controllo del contenuto delle buste, disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto e tali restrizioni, perché limitative di un diritto fondamentale della persona, sono, ai sensi dell'art. 15 Cost. , soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicché la loro adozione è rimessa a un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi normativamente previsti.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).

La motivazione del provvedimento, invero, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013.

Nella specie il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei quali l'affermata criticità si sarebbe rivelata).

Dev'essere ancora ricordato che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto, l'esigenza di non renderne noto il contenuto che l'amministrazione assume essere pericoloso, ove conosciuto, dal suo destinatario, limita il controllo giurisdizionale alla verifica del motivo del trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamente valutato dall'organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692; Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, Graviano, non mass.);

2. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei superiori principi e, difatti, non risulta adeguatamente motivata dal momento che ha ribadito la sussistenza di motivi di ragionevole sospetto, senza tuttavia indicare sotto quale profilo il riferimento reputato criptico rappresenti un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero per le esigenze investigative.

Per tale via ha finito per affermare la sussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del potere di trattenimento della corrispondenza del detenuto, senza tuttavia esplicitare alcun dato fattuale che consentisse di comprendere il percorso valutativo seguito.

3. Le ragioni sin qui sunteggiate impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, per nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari, giudicando ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), confermava il decreto del 28 gennaio 2022, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto [OSCURATO:PERSONA] (una missiva della moglie, [OSCURATO:PERSONA]). A ragione della decisione rilevava come le espressioni equivoche in essa contenute (un incongruo riferimento al nucleo familiare e, segnatamente, alla "sorella Francesca"), nonostante le precisazioni di Montella (che pur ammettendo di non avere sorelle, ha affermato che nello stesso stabile di residenza abita tale Francesca, da lui considerata una sorella adottiva) e l'integrazione istruttoria disposta (che ha accertato l'effettiva residenza di [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo stabile dove abita la moglie di Montella e la frequentazione tra le due tnno donne), peFfnenalcane tali aleffterrt+-44-...eguiv4K-N, non essendosi «fugato in ‘fl maniera appagante il motivo di ragionevole sospetto, alla luce del peculiare contenuto del riferimento alla sorella effettuato nella lettera in esame, da mettere in rapporto ai dati emersi sulla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e alle stesse dichiarazioni della medesima, evidenzianti un rapporto di amicizia non già con il detenuto (menzionato solo in maniera incidentale con riferimento al suo arresto), bensì con sua moglie». 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e prospetta due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 18-ter Ord. pen., e 606 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale, pur avendo disposto un'integrazione istruttoria, non ha adeguatamente valutato gli effettivi sviluppi investigativi che, invece, avrebbero ridimensionato il senso degli elementi di pericolosità valorizzati dal magistrato di sorveglianza. Il ricorrente censura l'inadeguatezza dell'operato bilanciamento tra il principio di libertà e segretezza della corrispondenza, costituzionalmente tutelato e le ragioni di sicurezza e prevenzione, ritenute nel caso di specie sulla base di meri sospetti e di evanescenti esigenze investigative, anziché di elementi concreti e specifici, espressivi di una pericolosità ex post adeguatamente verificabile. 2.2. Il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., per contraddittorietà della motivazione nonché la carenza ed illogicità della motivazione.Tale contraddittorietà è resa evidente dalla circostanza che - a seguito del medesimo supplemento investigativo - altra missiva, sempre proveniente dalla moglie di Montella e contenente il medesimo riferimento familiare, era stata consegnata al detenuto che, peraltro, per tale via aveva, comunque, preso piena conoscenza del contenuto della missiva stessa. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 marzo 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 1. La disciplina sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata dalla L. n. 354 del 1975, art 18-ter, come modificata, per la materia, dalla L. 8 aprile 2004, n. 95. Il 1° comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni, il visto di controllo ed il controllo del contenuto delle buste, disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto e tali restrizioni, perché limitative di un diritto fondamentale della persona, sono, ai sensi dell'art. 15 Cost. , soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicché la loro adozione è rimessa a un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi normativamente previsti. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472). La motivazione del provvedimento, invero, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013. Nella specie il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei quali l'affermata criticità si sarebbe rivelata). Dev'essere ancora ricordato che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto, l'esigenza di non renderne noto il contenuto che l'amministrazione assume essere pericoloso, ove conosciuto, dal suo destinatario, limita il controllo giurisdizionale alla verifica del motivo del trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamente valutato dall'organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692; Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, Graviano, non mass.); 2. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei superiori principi e, difatti, non risulta adeguatamente motivata dal momento che ha ribadito la sussistenza di motivi di ragionevole sospetto, senza tuttavia indicare sotto quale profilo il riferimento reputato criptico rappresenti un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero per le esigenze investigative. Per tale via ha finito per affermare la sussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del potere di trattenimento della corrispondenza del detenuto, senza tuttavia esplicitare alcun dato fattuale che consentisse di comprendere il percorso valutativo seguito. 3. Le ragioni sin qui sunteggiate impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, per nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sas
Decreto Cassazione n. 41805/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris