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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09957/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t;-intimata-avverso l’ordinanza emessa dal giudice di pace di Salernol’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace di Salernorigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino cinese, con il quale era stataNumero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026proposta opposizione al decreto d’espulsione emesso dal Prefetto diSalerno, osservando che: era infondata l’eccezione di illegittimità delprovvedimento impugnato per omessa sottoscrizione del Prefetto,considerato che il decreto di espulsione ben poteva essere firmato daun funzionario non munito del rango di viceprefetto vicario, essendosufficiente, invece, che egli sia delegato dal prefetto; era infondatal’eccezione di omessa traduzione del provvedimento espulsivo nellalingua conosciuta dal ricorrente, atteso che lo stesso risultava tradottonella lingua veicolare (inglese) e che comunque il ricorrente, presentesul territorio nazionale dal 2004, aveva dichiarato, nel foglio notizieprodotto in atti e sottoscritto in data 28.08.2024, di comprendere eparlare la lingua italiana; era infondata l’eccezione di omessaricorrente, atteso che, come da documentazione in atti, emergeva chela Questura di Salerno aveva effettuato la notifica del medesimodecreto di espulsione attraverso consegna al destinatario in maniproprie di un esemplare originale sottoscritto dall'autorità emittente;dalla documentazione prodotta in atti, era emerso che il ricorrenteannoverava precedenti penali (violazioni degli artt. 473-474-648 c.p.)e che non aveva ottemperato a precedenti provvedimenti diespulsione; pertanto, tenuto conto delle accertata circostanzeoggettive, avendo il ricorrente commesso numerosi reati, nonravvisandosi motivi di inespellibilità, il decreto di espulsione oppostoera legittimo ed immune da vizi, anche rilevando la mancanza di lacuneod elementi di irragionevolezza o illogicità nel procedimentoamministrativo in questione.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta ordinanza,affidandosi a cinque motivi.

Non si è costituita la Prefettura di Salerno.Numero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia error in iudicando in relazione all’art.360,co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti (mancanza nel fascicolodella delega alla firma) rilevanti e decisivi per l’accertamento dilegittimità del decreto di espulsione non sottoscritto dal Prefetto diSalerno, né dal suo vicario.Il secondo motivo denunzia error in iudicando in relazione all’art.360,co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti (conoscenza della linguaitaliana e della lingua inglese) rilevanti e decisivi per l’accertamentodella legittimità del decreto di espulsione, in quanto il decreto diespulsione e il relativo verbale di notificazione non erano stati tradotti,neppure sinteticamente, in lingua cinese.Al riguardo, il ricorrente assume che, rilevato che il giudice di paceaveva affermato che “l’odierno ricorrente, presente sul TN dal 2004 nelfoglio notizie prodotto in atti e sottoscritto dal ricorrente in data28.08.2024, lo stesso dichiarava di comprendere e parlare la linguaitaliana”, era stato omesso di accertare la effettiva conoscenza dellalingua italiana da parte dell’espellendo; parimenti omessa è l’esamedella circostanza che, nel foglio notizie prodotto dalla PA in giudizio,sebbene il ricorrente abbia dichiarato di comprendere e parlare lalingua italiana, era indicata quale “lingua preferita per le notifiche:CINESE”.Il terzo motivo denunzia error in iudicando in relazione all’art.360,co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti (notifica operata presso ilcommissariato di zona non depositario dell’atto espulsivo e suaconsegna all’espellendo in copia semplice) rilevanti e decisivi perl’accertamento della legittimità del decreto di espulsione.Il quarto motivo denunzia error in procedendo in relazione all’art.360,co.1, n.4, c.p.c., per violazione degli articoli 112 e 132, co.2, n.4,Numero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026c.p.c., e per omessa pronuncia sul motivo n.4 del ricorso introduttivoriguardante la violazione e falsa applicazione degli artt.8 Cedu, 97Cost., 3, L.241/90, 13, co.2, 2-bis, 3 e 27, c.1bis TUI, in ordine allaritenuta mancata comunicazione di cui al predetto art.27, che però ilricorrente non era tenuto ad effettuare, essendo egli già titolare di unpermesso di soggiorno per lavoro autonomo.Il quinto motivo deduce error in procedendo in relazione all’art.360,co.1, n.4, c.p.c., per violazione degli articoli 112 e 132, co.2, n.4, c.p.c.per omessa pronuncia sul motivo n.5 del ricorso introduttivo, relativaall’illegittimità del decreto per violazione del diritto al rispetto della vitaprivata e familiare, per essere il provvedimento espulsivo privo di“motivazione rinforzata” in ordine ai legami familiari del ricorrente inItalia.In particolare, il ricorrente assume, difatti, di vivere in Italia da quasivent’anni avendo ivi radicato i propri affetti, formando la propriafamiglia, sposandosi con la connazionale [OSCURATO:PERSONA], e che dalla lorounione erano nati i piccoli Gennaro (Napoli, 19.01.2011) ed Elesa(Napoli, 12.10.2012), circostanze che non potevano essere sconosciutedall’autorità procedente.Il primo motivo è fondato.

Non è invalido il decreto di espulsione dellostraniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, aciò delegato dal [OSCURATO:PERSONA] o dal Prefetto, senza che nell'attosia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista esia stata conferita prima dell'adozione del provvedimento (Cass., n.7873/2018).Nella specie, il ricorrente assume che la delega al viceprefetto non siastata prodotta, sebbene nelle note depositate dalla Questura il14.10.2024 si menzioni la relativa allegazione (tuttavia agli atti nonNumero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026risulta acquisita la documentazione prodotta nel giudizio di primogrado).Sul punto, il giudice di pace non ha indicato i dati della delega chesarebbe stata concessa, né la sua fonte di informazione.Ne consegue che la doglianza è da accogliere in quanto non è datosapere se la delega sia stata effettivamente emessa e se essa fosseanteriore all’adozione del provvedimento impugnato, anche alla lucedell’incompletezza dei documenti prodotti in primo grado.Il secondo motivo è infondato.

In tema di espulsione amministrativadello straniero, grava sulla pubblica amministrazione l'onere di provarel'eventuale conoscenza della lingua italiana o di unadelle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento,quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una didette lingue.

L'accertamento in concreto se la persona conoscala lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradottocompete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare glielementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anchele dichiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbiadichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale ilprovvedimento sia stato tradotto in quanto dagli atti emerge che ilricorrente aveva indicato la lingua cinese, mentre il giudice di paceaveva fatto riferimento alla lingua veicolare (Cass., n. 24015/2020; n.5837/2022; n. 12741/2025).Nella specie, il giudice di pace ha accertato che il ricorrente conoscevala lingua italiana, per cui non può rilevare, in senso contrario, il fattoche lo stesso avesse indicato la lingua cinese quale lingua preferita perle notifiche.Numero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il terzo motivo è parimenti infondato, in quanto nel provvedimentoimpugnato è scritto che l’atto impugnato era consegnato in originale ocopia conforme.Il quarto motivo è inammissibile, perché la relativa doglianza (ilriferimento del decreto impugnato ad una norma che prescriveva unacomunicazione non dovuta) non afferisce alle ragioni dell’espulsione(irregolarità dell’ingresso in Italia e mancanza del permesso disoggiorno) e pertanto non coglie la ratio decidendi.Il quinto motivo è fondato.Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n.286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale, cuiconsegue che, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione dispostaai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solocaso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere contodel rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti unaviolazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare delcittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura el'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nelterritorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e socialicon il suo paese d'origine (Cass., n. 20075/2024: n. 9755/2025).Nella specie, il ricorrente ha allegato di aver posto a sostegnodell’opposizione all’espulsione la situazione familiare, ma di ciò lasentenza impugnata ha del tutto omesso l’esame.Inoltre, va osservato che, in tema di protezione complementare, inipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismoostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre unapresunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deveNumero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026essere, invece, accertata in concreto e all'attualità (Cass., n.19672/2025; n. 1011/2026).Nel caso concreto, il giudice di pace ha indicato anche i reati commessidall’istante quali elementi legittimanti l’espulsione, senza peròverificare se ne sussista una pericolosità attuale, in una valutazionecomplessiva di bilanciamento tra i vari interessi rilevanti nellafattispecie.Per quanto esposto, in accoglimento del primo e del quinto motivo,l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice dipace, per un nuovo esame delle suddette questioni, anche in ordinealle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il quinto motivo del ricorso, inammissibileil quarto, infondati gli altri; cassa l’ordinanza impugnata, nei limiti dicui in motivazione, e rinvia la causa al giudice di pace di Salerno, indiversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 1° aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t;-intimata-avverso l’ordinanza emessa dal giudice di pace di Salernol’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace di Salernorigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino cinese, con il quale era stataNumero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026proposta opposizione al decreto d’espulsione emesso dal Prefetto diSalerno, osservando che: era infondata l’eccezione di illegittimità delprovvedimento impugnato per omessa sottoscrizione del Prefetto,considerato che il decreto di espulsione ben poteva essere firmato daun funzionario non munito del rango di viceprefetto vicario, essendosufficiente, invece, che egli sia delegato dal prefetto; era infondatal’eccezione di omessa traduzione del provvedimento espulsivo nellalingua conosciuta dal ricorrente, atteso che lo stesso risultava tradottonella lingua veicolare (inglese) e che comunque il ricorrente, presentesul territorio nazionale dal 2004, aveva dichiarato, nel foglio notizieprodotto in atti e sottoscritto in data 28.08.2024, di comprendere eparlare la lingua italiana; era infondata l’eccezione di omessaricorrente, atteso che, come da documentazione in atti, emergeva chela Questura di Salerno aveva effettuato la notifica del medesimodecreto di espulsione attraverso consegna al destinatario in maniproprie di un esemplare originale sottoscritto dall'autorità emittente;dalla documentazione prodotta in atti, era emerso che il ricorrenteannoverava precedenti penali (violazioni degli artt. 473-474-648 c.p.)e che non aveva ottemperato a precedenti provvedimenti diespulsione; pertanto, tenuto conto delle accertata circostanzeoggettive, avendo il ricorrente commesso numerosi reati, nonravvisandosi motivi di inespellibilità, il decreto di espulsione oppostoera legittimo ed immune da vizi, anche rilevando la mancanza di lacuneod elementi di irragionevolezza o illogicità nel procedimentoamministrativo in questione.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta ordinanza,affidandosi a cinque motivi. Non si è costituita la Prefettura di Salerno.Numero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia error in iudicando in relazione all’art.360,co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti (mancanza nel fascicolodella delega alla firma) rilevanti e decisivi per l’accertamento dilegittimità del decreto di espulsione non sottoscritto dal Prefetto diSalerno, né dal suo vicario.Il secondo motivo denunzia error in iudicando in relazione all’art.360,co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti (conoscenza della linguaitaliana e della lingua inglese) rilevanti e decisivi per l’accertamentodella legittimità del decreto di espulsione, in quanto il decreto diespulsione e il relativo verbale di notificazione non erano stati tradotti,neppure sinteticamente, in lingua cinese.Al riguardo, il ricorrente assume che, rilevato che il giudice di paceaveva affermato che “l’odierno ricorrente, presente sul TN dal 2004 nelfoglio notizie prodotto in atti e sottoscritto dal ricorrente in data28.08.2024, lo stesso dichiarava di comprendere e parlare la linguaitaliana”, era stato omesso di accertare la effettiva conoscenza dellalingua italiana da parte dell’espellendo; parimenti omessa è l’esamedella circostanza che, nel foglio notizie prodotto dalla PA in giudizio,sebbene il ricorrente abbia dichiarato di comprendere e parlare lalingua italiana, era indicata quale “lingua preferita per le notifiche:CINESE”.Il terzo motivo denunzia error in iudicando in relazione all’art.360,co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti (notifica operata presso ilcommissariato di zona non depositario dell’atto espulsivo e suaconsegna all’espellendo in copia semplice) rilevanti e decisivi perl’accertamento della legittimità del decreto di espulsione.Il quarto motivo denunzia error in procedendo in relazione all’art.360,co.1, n.4, c.p.c., per violazione degli articoli 112 e 132, co.2, n.4,Numero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026c.p.c., e per omessa pronuncia sul motivo n.4 del ricorso introduttivoriguardante la violazione e falsa applicazione degli artt.8 Cedu, 97Cost., 3, L.241/90, 13, co.2, 2-bis, 3 e 27, c.1bis TUI, in ordine allaritenuta mancata comunicazione di cui al predetto art.27, che però ilricorrente non era tenuto ad effettuare, essendo egli già titolare di unpermesso di soggiorno per lavoro autonomo.Il quinto motivo deduce error in procedendo in relazione all’art.360,co.1, n.4, c.p.c., per violazione degli articoli 112 e 132, co.2, n.4, c.p.c.per omessa pronuncia sul motivo n.5 del ricorso introduttivo, relativaall’illegittimità del decreto per violazione del diritto al rispetto della vitaprivata e familiare, per essere il provvedimento espulsivo privo di“motivazione rinforzata” in ordine ai legami familiari del ricorrente inItalia.In particolare, il ricorrente assume, difatti, di vivere in Italia da quasivent’anni avendo ivi radicato i propri affetti, formando la propriafamiglia, sposandosi con la connazionale [OSCURATO:PERSONA], e che dalla lorounione erano nati i piccoli Gennaro (Napoli, 19.01.2011) ed Elesa(Napoli, 12.10.2012), circostanze che non potevano essere sconosciutedall’autorità procedente.Il primo motivo è fondato. Non è invalido il decreto di espulsione dellostraniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, aciò delegato dal [OSCURATO:PERSONA] o dal Prefetto, senza che nell'attosia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista esia stata conferita prima dell'adozione del provvedimento (Cass., n.7873/2018).Nella specie, il ricorrente assume che la delega al viceprefetto non siastata prodotta, sebbene nelle note depositate dalla Questura il14.10.2024 si menzioni la relativa allegazione (tuttavia agli atti nonNumero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026risulta acquisita la documentazione prodotta nel giudizio di primogrado).Sul punto, il giudice di pace non ha indicato i dati della delega chesarebbe stata concessa, né la sua fonte di informazione.Ne consegue che la doglianza è da accogliere in quanto non è datosapere se la delega sia stata effettivamente emessa e se essa fosseanteriore all’adozione del provvedimento impugnato, anche alla lucedell’incompletezza dei documenti prodotti in primo grado.Il secondo motivo è infondato. In tema di espulsione amministrativadello straniero, grava sulla pubblica amministrazione l'onere di provarel'eventuale conoscenza della lingua italiana o di unadelle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento,quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una didette lingue. L'accertamento in concreto se la persona conoscala lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradottocompete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare glielementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anchele dichiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbiadichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale ilprovvedimento sia stato tradotto in quanto dagli atti emerge che ilricorrente aveva indicato la lingua cinese, mentre il giudice di paceaveva fatto riferimento alla lingua veicolare (Cass., n. 24015/2020; n.5837/2022; n. 12741/2025).Nella specie, il giudice di pace ha accertato che il ricorrente conoscevala lingua italiana, per cui non può rilevare, in senso contrario, il fattoche lo stesso avesse indicato la lingua cinese quale lingua preferita perle notifiche.Numero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il terzo motivo è parimenti infondato, in quanto nel provvedimentoimpugnato è scritto che l’atto impugnato era consegnato in originale ocopia conforme.Il quarto motivo è inammissibile, perché la relativa doglianza (ilriferimento del decreto impugnato ad una norma che prescriveva unacomunicazione non dovuta) non afferisce alle ragioni dell’espulsione(irregolarità dell’ingresso in Italia e mancanza del permesso disoggiorno) e pertanto non coglie la ratio decidendi.Il quinto motivo è fondato.Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n.286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale, cuiconsegue che, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione dispostaai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solocaso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere contodel rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti unaviolazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare delcittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura el'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nelterritorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e socialicon il suo paese d'origine (Cass., n. 20075/2024: n. 9755/2025).Nella specie, il ricorrente ha allegato di aver posto a sostegnodell’opposizione all’espulsione la situazione familiare, ma di ciò lasentenza impugnata ha del tutto omesso l’esame.Inoltre, va osservato che, in tema di protezione complementare, inipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismoostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre unapresunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deveNumero registro generale 16354/2025Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 9957/2026Data pubblicazione 17/04/2026essere, invece, accertata in concreto e all'attualità (Cass., n.19672/2025; n. 1011/2026).Nel caso concreto, il giudice di pace ha indicato anche i reati commessidall’istante quali elementi legittimanti l’espulsione, senza peròverificare se ne sussista una pericolosità attuale, in una valutazionecomplessiva di bilanciamento tra i vari interessi rilevanti nellafattispecie.Per quanto esposto, in accoglimento del primo e del quinto motivo,l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice dipace, per un nuovo esame delle suddette questioni, anche in ordinealle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il quinto motivo del ricorso, inammissibileil quarto, infondati gli altri; cassa l’ordinanza impugnata, nei limiti dicui in motivazione, e rinvia la causa al giudice di pace di Salerno, indiversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 1° aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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