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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 12817/2026

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ntro2026TIEMME [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,1951rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 704/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dNiu maeprop die rallcoco ltad gie nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026Salvatore Cunsolo e ha confermato la sentenza del Tribunale diSiena n. 285/2019, che aveva rigettato le domande proposte neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, la Corte territoriale haescluso il diritto dei lavoratori appellanti all’applicazione deltrattamento collettivo di II livello già vigente presso la societàTra.in S.p.A., conferente il ramo d’azienda, nonché ha ritenutolegittimi i trattamenti individuali e collettivi applicati da TiemmeS.p.A., ivi compreso l’accordo sindacale aziendale del febbraio2016 per i nuovi assunti.2.

La Corte di appello ha ricostruito la vicenda successoriarilevando che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita nel 2010mediante il conferimento delle aziende di trasporto pubblico localedi quattro società toscane, tra cui [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguentetrasferimento dei lavoratori allora in forza ai sensi dell’art. 2112c.c.

I due lavoratori ricorrenti, invece, erano stati assuntisuccessivamente a tale aggregazione di aziende, prima concontratti a termine e poi a tempo indeterminato dal dicembre2015, con applicazione del “solo” trattamento previsto dal CCNL,peraltro integrato da alcune voci accessorie riconosciuteunilateralmente dall’azienda.

La Corte territoriale ha escluso chela contrattazione aziendale di II livello delle società conferenti (e,in specie, della [OSCURATO:SOCIETA].) avesse efficacia territoriale ed ergaomnes nei confronti dei nuovi assunti di [OSCURATO:SOCIETA], in mancanza siadi un fondamento normativo sia di una comprovata volontàdatoriale in tal senso.

Ha inoltre ritenuto che l’assettoorganizzativo realizzato avesse dato luogo a una nuova macro-azienda, con perdita dell’autonomia delle singole realtà conferite.Quanto all’accordo sindacale aziendale stipulato nel febbraio2016, la Corte ne ha affermato la legittima applicazione anche aidue lavoratori, in quanto migliorativo rispetto ai precedentiNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026trattamenti individuali, escludendo infine profili di discNruimmeroin dia razcicoolnta ege nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026o violazione del principio di parità di trattamento.3.

Avverso l'anzidetta sentenza, i lavoratori hanno propostoricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società haresistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositatomemoria.3.

La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritteRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazionee falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché degliartt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte di appello avrebbeerroneamente escluso l’efficacia erga omnes della contrattazioneaziendale di II livelloex [OSCURATO:SOCIETA]. e avrebbe travisato ladomanda, riducendola a una indebita contrapposizione tra vecchie nuovi assunti.

Ad avviso dei ricorrenti l’interpretazione dei varicontratti aziendali stipulati tra le parti – ossia A) [OSCURATO:PERSONA] sindacaleinteraziendale del 15 luglio 2010 fra le aziende conferenti TRA.[OSCURATO:PERSONA].in [OSCURATO:SOCIETA]- [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA]- [OSCURATO:SOCIETA] da un partee le OO.SS. territoriali dall’ altra parte , relativo alla costituzionedi [OSCURATO:SOCIETA]; B) O.d.S. [OSCURATO:SOCIETA] ( U.Op. di Siena ) del 12.8.2010sulla formazione dei gruppi di lavoro del personale viaggiante; C)integrativo aziendale 2007 di [OSCURATO:SOCIETA] relativo alla sedeoperativa di Grosseto; D) [OSCURATO:PERSONA] sindacale [OSCURATO:SOCIETA] del 3.5.2011sui trasferimenti di residenza degli agenti fra le 4 [OSCURATO:PERSONA]; E) [OSCURATO:PERSONA] aziendale [OSCURATO:SOCIETA] del 7.7.2011 sui servizidi noleggio; F) Contratti individuali di lavoro con i neo assunti delprimo periodo - rappresentano una prova univoca della efficaciaterritoriale erga omnes degli accordi di II livello delle aziendesocie di [OSCURATO:SOCIETA], in particolare di [OSCURATO:SOCIETA].

In sintesi, la Corteterritoriale non ha colto il vero senso letterale dell’Accordointeraziendale 15 luglio 2010, che non aveva solamente funzioneprogrammatica ma presupponeva il fatto concreto che singoliNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026regimi economici applicati dalle diverse società si tNruamserfoe dri riascscoeltra oge nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026nella nuova.

Inoltre, la Corte territoriale non ha correttamenteinterpretato la condotta successiva delle parti stipulanti,trascurando che il confronto sindacale si è protratto per alcuni anni(seppur con esito negativo); ha trascurato che,dall’interpretazione dell’Ordine di servizio di [OSCURATO:SOCIETA] del12.8.2010, emergeva che la disciplina collettiva di II livello (già diTra.In [OSCURATO:SOCIETA].) era stata importata in [OSCURATO:SOCIETA], con “efficaciaterritoriale” su tutta l’unità operativa (facendosi fuorviare dal datocontingente della mancanza, alla data di adozione dell’Ordine diservizio, di personale nuovo assunto, mancando di evidenziare chel’atto organizzativo si rivolgeva a tutti gli operatori addetti all’unitàproduttiva di Siena); ha trascurato che l’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] sui trasferimenti di residenza non poneva alcunadistinzione tra vecchi assunti e nuovi assunti, con conseguenteriferimento alla disciplina di II livello alle sedi territoriali (e non giàagli agenti trasferiti), con ciò disattendendo il dato letteraleemergente dal testo (non essendo rilevante che l’accordo sia statoapplicato solamente ai vecchi assunti, essendo fuorviante il rilievoassegnato alle anzianità di servizio come criterio per accedere airegimi collettivi, essendo inconferente l’incipit del documento edessendo illegittimo ricorrere ad una deposizione testimoniale perla ricerca del corretto significato della fonte contrattuale); haerroneamente interpretato la comunicazione del 20.1.2012 alleoo.ss. di Grosseto in ordine alla proroga del contratto integrativoaziendale del 2007 in attesa del processo di armonizzazione deiregimi tra le varie unità operative.

Infine, in ordine ai contrattiindividuali di lavoro stipulati da [OSCURATO:SOCIETA] nei primi 6 mesi di attività(che hanno riconosciuto i nuovi assunti lo stesso regimeeconomico normativo di cui ai contratti integrativi delle aziendeconferenti), la Corte territoriale ha dato rilievo ad una meraallegazione (errore materiale da parte dell’azienda) non provata,eludendo il fatto essenziale che essa non ha trovato nessunaNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026conferma nelle deposizioni testimoniali; invero, tale Ncumoenrod doi rtatccao ltad gie nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026Tiemme dimostra la volontà della società di applicare nuoviassunti il regime collettivo delle aziende socie conferenti.

In ognicaso la condotta unilaterale dell’azienda è inconferente a frontedegli impegni contrattuali generali assunti, e la condottasuccessiva inadempiente di [OSCURATO:SOCIETA] non può essere elementodirimente.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

Il motivo è inammissibile perché non individua la regola diermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito econseguentemente non indica le ragioni per le quali da dettaregola quest'ultimo si sarebbe discostato.1.3.

Invero, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazionedata ad un atto negoziale dal giudice del merito, è tenuta nonsolo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica,mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati,ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnatada dette regole si sarebbe discostata.

Ciò perché il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo, cheappartiene all'ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo allaverifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso,ex plurimis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. nn.11849 e 18214/2024).1.4.

Nell'interpretare la norma collettiva aziendale, appare utilerichiamare il principio, secondo cui il giudice del merito puòlimitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base deltenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. n.110/2013); in particolare, se è vero che l’art. 1362 c.c. - sia sottoNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026il profilo del “chiaro tenore letterale” del testo, sia soNtutmoe roil d ip rarcocofltial oge nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026della “comune intenzione delle parti” - costituisce criterioermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza eunivocità la volontà comune delle parti, al punto che nonsussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale delnegozio e l'intento effettivo dei contraenti (Cass. n. 18180/2007;Cass. n. 19357/2013; Cass. n. 10850/2017), è anche vero cheesso non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzionedell'accordo; e ciò perché il significato delle dichiarazioni negozialinon è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che nonpuò arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve consideraretutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dallegislatore (Cass. n. 14432/2016), anche secondo unainterpretazione orientata dal criterio di buona fede, a normadell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguitodalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa“causa concreta” (Cass. n. 34795/2021; Cass. nn. 2173 e11666/2022); in definitiva, il percorso ermeneutico devearticolarsi, da un punto di vista logico, in una circolarità cheimpone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, diricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificarese quest'ultima sia coerente con le restanti disposizionidell'accordo (secondo la previsione dell’art 1363 c.c.) e con lacondotta complessiva tenuta dai medesimi (Cass. n.24699/2021), coordinando tra loro le singole clausole alla ricercadi un significato coerente.1.5.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale si èconformata ai principi innanzi richiamati, provvedendo allaricostruzione della volontà delle parti secondo un procedimentocircolare che tenesse conto sia del tenore testuale di tutti icontratti aziendali stipulati dal 15.7.2010 in poi sia delcomportamento della società con riguardo alle assunzionieffettuate dopo l’aggregazione delle aziende sia dello “scopoNumero registro generale 7430/2022pratico” (l’armonizzazione della disciplina tra tutti i singoli acNcumoerrdo si ezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12817/2026territoriali precedenti, con superamento degli specifici trattamentiData pubblicazione 05/05/2026economici normativi applicati nelle società confluite nella [OSCURATO:SOCIETA])perseguito dalle parti.1.6.

Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principiosecondo cui una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggettol'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (cfr., Cass.

S.U. n. 20867 del 2020; nello stessosenso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restandoconseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nellacensura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati dauna delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale,nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nelparadigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nè in quello delprecedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4,tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.n. 11892 del 2016).2.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazionedell’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148del 2011, e dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011,nonché degli artt. 115 c.p.c., 2727 e 2719 c.c., avendo, la Corteterritoriale, erroneamente affermato l’insussistenza di fontinormative a sostegno dell’applicabilità erga omnes del contrattoNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026aziendale di II livello della società [OSCURATO:SOCIETA]., erNruomnereo adim raceconltat ege nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026interpretando il comma 3 del d.l. n. 138/2011 (che apparescollegato alla categoria di contratti previsti al comma 1 e, inspecie, alle finalità e alle materie specificate nella disposizionenormativa); inoltre, la società non ha contestato specificamente(con conseguente prova del fatto) che i contratti aziendali (vigentinelle singole unità operative) non fossero stati approvati amaggioranza dei lavoratori (condizione posta dal suddetto comma3, ai fini dell’efficacia erga omnes di detti accordi) o a maggioranzadei componenti delle RSU elette secondo le regole interconfederalivigenti (condizione posta dall’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA]).2.1.

Il motivo di ricorso non è fondato.2.2.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i fatticostitutivi (o modificativi o estintivi) del diritto allegati da una delleparti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti afondamento della decisione, esonerando la parte onerata dalprovarli - quando siano stati esplicitamente ammessi dallacontroparte, quando questa pur non avendoli espressamentecontestati abbia tuttavia assunto una posizione difensivalogicamente incompatibile con la loro negazione, cosìimplicitamente ammettendone l'esistenza, quando manchi deltutto una contestazione di detti fatti o quando la contestazione siadel tutto generica (Cass.

S.U. n. 761/2002; in senso conforme,tra le più recenti, Cass. n. 2832/2016, Cass. n. 16970/2018, Cass.n. 20998/2019, Cass. n.12434/2020).

Il presupposto logico-giuridico dell’applicazione di tale regola iuris è che i fatti siano statioggetto di tempestiva e compiuta allegazione, visto chel’allegazione dei fatti è potere che compete esclusivamente alleparti e proprio con i primi atti difensivi delle parti viene delineatol’ambito della lite.2.3.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineatoche l’invocazione dell’applicazione dell’art. 8, comma 3, del d.l. n.Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026138/2011 (che disciplina i c.d. contratti di prNousmseirmo dii traàcc)o lta ege nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata effettuatasolamente nelle note difensive finali nel corso del giudizio di primogrado; né parte ricorrente, in ossequio al principio di specificitàdel motivo, richiama (e trascrive, nella parte essenziale) il ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado ove i fatti costitutividell’applicabilità dell’art. 8, comma 3, del suddetto d.l. edell’[OSCURATO:PERSONA] (ossia i fatti, rispettivamente,dell’approvazione a maggioranza dei lavoratori dei contrattiaziendali vigenti nelle singole unità operative e dell’approvazionea maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regoleinterconfederali vigenti) erano stati allegati.

La Corte territoriale,con accertamento di fatto insindacabile in questa sede dilegittimità, ha, dunque, verificato l’assenza delle condizioni perl’applicazione delle due fonti invocate dai lavoratori.

Inoltre, laCorte territoriale ha sottolineato che mancava il requisito diapplicazione dell’[OSCURATO:PERSONA], ossia l’adesione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] all’associazione sindacale (Confindustria)stipulante l’accordo.2.4.

In ordine ai c.d. contratti di prossimità e alla interpretazionedell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 138/2011 - pur trattandosi diricognizione ultronea ai fini del presente giudizio (avendo, la Corteterritoriale, comunque escluso la ricorrenza del requisitocostitutivo dell’approvazione a maggioranza dei lavoratori delcontratto di II livello invocato) - la finalità legislativa che permeatutta la disposizione normativa è quella espressamente esplicitatanel comma 1, che ha indotto il legislatore a creare questaparticolare figura di contratto aziendale o territoriale su specifichematerie.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.avendo, la Corte di appello, omesso di valutare il sesto motivo diappello concernente l’unitarietà e inscindibilità del contrattocollettivo di lavoro con conseguente illegittimità dei contrattiNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026individuali stipulati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con i nuoviN uamsesrou dni rtaic copltea gre nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026violazione dell’art. 2077 c.c.3.1.

Il motivo non è ammissibile.3.2.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione dimerito, che integra una violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., si ha quando vi siaomissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda,intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti direttaad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge chegarantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogniistanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusionespecifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia diaccoglimento o di rigetto (Cass., Sez.

I, 13 giugno 1972, n. 1853;Cass., Sez.

V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez.

VI-5, 27novembre 2017, n. 28308).3.3.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha affrontato laquestione sottoposta dai lavoratori, sottolineando chel’inesistenza, a monte, di un contratto collettivo cui i contrattiindividuali dovevano conformarsi, impediva di valutarel’applicabilità (e dunque la violazione) dell’art. 2077 c.c.4.

Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1 R.D.148/1931, art. 13 C.C.NL. luglio 1976, art. 6 C.C.NL. luglio 1997,1362 c.c. e segg. nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,2697 e art. 1218 c.c., contraddittorietà ed illogicità manifesta frai fatti accertati e le conclusioni in diritto tratte: la società Tiemmeha disatteso tutte le norme invocate e, in particolare l’art. 13 delCCNL 23 luglio 1976 sulla disciplina di II livello ove si prevede chead ogni agente sia assicurato, a titolo di competenze accessorie,un minimo del 5% della retribuzione minima conglobata, e sonoconcordati aziendalmente, in quanto applicabili, compensi,indennità e premi per effettive particolar prestazioni e rimborsispese.

La Corte territoriale ha trascurato l’obbligatorietà deicompensi accessori, che inoltre non siano inferiori al 5% ed ha,Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026inoltre, erroneamente posto a carico dei lavoratorNiu mle’oro ndie rarceco ltad gie nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026provare che la sommatoria dei compensi variabili erogati nonraggiungeva il 5%.

La sentenza impugnata è, inoltre,contraddittoria nella misura in cui, da una parte ha escluso laviolazione del CCNL del 1976 e, dall’altra, ha rilevato che l’accordosindacale del febbraio 2016 era migliorativo rispetto ai trattamentiaccessori riconosciuti con i contratti individuali.4.1.

Il motivo è inammissibile e per la parte residua non è fondato.4.2.

Il motivo è inammissibile, rientrando la valutazione dellacorrettezza della motivazione nel diverso paradigma impugnatorioprevisto dall'art. 360, primo comma, n. 5, tra i quali, all'esito deld.l. n. 83/12, non rientra più il vizio di omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si convertein violazione di legge – cfr. Cass. n.19881/2014- ovvero concretil'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio).4.3.

Inoltre, secondo accertamento di fatto insindacabile in sededi legittimità, la Corte territoriale ha rilevato che non è stataraggiunta la prova che le competenze accessorie riconosciute coni contratti individuali ai neoassunti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (ossiaindennità variabili stabilite dal CCNL, indennità riconosciute perspecifiche condizioni nonché competenze ulteriori via viaconcordate con le organizzazioni sindacali dal 2012 al 2015analiticamente indicate nella sentenza impugnata) fosseroinferiori al 5% stabilito dall’art. 13 del CCNL del 1976.4.3.

La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazioneai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n.18092/2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcunNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere Nupmreorob dia ratcocorlitao g,e nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026interamente gravante su chi intendeva avvalersi dell’estensionedel contratto aziendale di II livello applicato dalla società Tra.Ins.p.a.5.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 100c.p.c. e 115, comma 2, c.p.c. , 1362 c.c. in relazione ai verbali diconciliazione sindacale di assunzione, 2113 c.c. 2077 c.c. eall’impugnazione degli stessi con riguardo alla parte in cui èprevista (a fronte della rinuncia dei lavoratori ad impugnare icontratti a tempo determinato) l’offerta di un rapporto di lavoroindeterminato ed è contenuta l’illustrazione del trattamentoeconomico e normativo che non recepisce il trattamento applicatonella società [OSCURATO:SOCIETA].5.1.

Il motivo è inammissibile in quanto con i motivi di ricorso percassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensivesvolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudicedell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo,poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione dellapropria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnatache si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo",come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.” (Cass.n. 22478/2018).5.2.

La Corte territoriale, con interpretazione dei verbali sindacalistipulati dai lavoratori, ha sottolineato che il trattamentoeconomico ivi analiticamente esposto è stato inserito “in chiave ditrasparenza del regime contrattuale già applicato e delleindicazioni di dettaglio delle singoli voci e non per ricomprenderlonell’ambito di operatività delle rinunce formulate nei verbali(riguardanti solo l’impugnazione dei pregressi contratti atermine)”; nessuna indicazione è contenuta – nel ricorso percassazione – in ordine alla violazione dei canoni esegetici violatidalla Corte territoriale su tale punto, con conseguente correttezzadella valutazione di irrilevanza della impugnazione di detti verbaliNumero registro generale 7430/2022ai fini del diritto vantato dai lavoratori (di applicazioneNu mdereo sl ezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12817/2026trattamento economico dei contratti aziendali di II livello dellaData pubblicazione 05/05/2026società [OSCURATO:SOCIETA]).6.

Con il sesto motivo si deduce contraddittorietà e illogicitàmanifesta della motivazione ex art. 132 c.p.c., vizio dicorrispondenza fra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. peromessa comparazione tra il regime collettivo [OSCURATO:SOCIETA] e il regime deinuovi assunti del febbraio 2016, violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. avendo la Corte territoriale errato a comparare l’accordosindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con i contratti individuali di lavorostipulati con i lavoratori, dovendo effettuare, invece, lacomparazione con la contrattazione collettiva della società [OSCURATO:SOCIETA].6.

Il motivo non è fondato.6.1.

La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, aisensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazionemanchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da nonlasciarsi intendere da un normale intelletto.

In particolare, il viziodi motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma 2, n. 4,c.p.c. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando nonvi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcunadisamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendopiù ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenzadi merito impugnata (Cass. n. 23940/2017), censure nel caso dispecie precluse dalla pronuncia c.d. doppia conforme.

Nessuno diquesti profili è presente nella sentenza impugnata, ove il percorsologico-giuridico è del tutto intellegibile.Numero registro generale 7430/20226.2.

Nessun vizio di omessa pronuncia è rinvenibile nella senNtuemnezroa s ezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12817/2026impugnata con riguardo alla mancata comparazione tra il regimeData pubblicazione 05/05/2026collettivo [OSCURATO:SOCIETA] e il regime dei nuovi assunti del febbraio 2016,avendo, la Corte territoriale, statuito sulla questione e sottolineatoche tale operazione logica avrebbe richiesto l’accoglimento delladomanda vantata dai lavoratori (ossia l’applicazione, nei lororiguardi, del trattamento economico previsto dall’accordoaziendale di II livello della società [OSCURATO:SOCIETA]), presupposto che -nell’ambito dell’approfondita motivazione – era già stato ritenutoinfondato.

Non sussiste, pertanto, la dedotta pretesa violazionedel canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.6.3.

Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principiosecondo cui una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve avere ad oggetto ilfatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali,ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U.n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n.6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018,27000 del 2016); ebbene, nessuna censura viene mossa conriguardo alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito.7.

Con il settimo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato proposta in sededi appello avverso la riproposta eccezione di rito della società diinammissibilità e/o nullità della domanda per difetto di edictioactionis (eccezione respinta in primo grado e non impugnata dallasocietà).7.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/20267.2.

Si configura decisione implicita di una questione N(ucmoenro ndie rascscoalta age nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità(ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste, comenel caso in esame, risultino superate e travolte, benché nonespressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altraquestione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenutochiaramente superata l’eccezione di giudicato (in ordine allaeccezione di rito della società di inammissibilità e/o nullità delladomanda per difetto di edictio actionis) a fronte dell’accertatainsussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dai lavoratori.8.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguonoil criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.9.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 Naupmreriole di r2ac0co2lt6a g.e nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntro2026TIEMME [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,1951rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 704/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dNiu maeprop die rallcoco ltad gie nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026Salvatore Cunsolo e ha confermato la sentenza del Tribunale diSiena n. 285/2019, che aveva rigettato le domande proposte neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, la Corte territoriale haescluso il diritto dei lavoratori appellanti all’applicazione deltrattamento collettivo di II livello già vigente presso la societàTra.in S.p.A., conferente il ramo d’azienda, nonché ha ritenutolegittimi i trattamenti individuali e collettivi applicati da TiemmeS.p.A., ivi compreso l’accordo sindacale aziendale del febbraio2016 per i nuovi assunti.2. La Corte di appello ha ricostruito la vicenda successoriarilevando che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita nel 2010mediante il conferimento delle aziende di trasporto pubblico localedi quattro società toscane, tra cui [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguentetrasferimento dei lavoratori allora in forza ai sensi dell’art. 2112c.c. I due lavoratori ricorrenti, invece, erano stati assuntisuccessivamente a tale aggregazione di aziende, prima concontratti a termine e poi a tempo indeterminato dal dicembre2015, con applicazione del “solo” trattamento previsto dal CCNL,peraltro integrato da alcune voci accessorie riconosciuteunilateralmente dall’azienda. La Corte territoriale ha escluso chela contrattazione aziendale di II livello delle società conferenti (e,in specie, della [OSCURATO:SOCIETA].) avesse efficacia territoriale ed ergaomnes nei confronti dei nuovi assunti di [OSCURATO:SOCIETA], in mancanza siadi un fondamento normativo sia di una comprovata volontàdatoriale in tal senso. Ha inoltre ritenuto che l’assettoorganizzativo realizzato avesse dato luogo a una nuova macro-azienda, con perdita dell’autonomia delle singole realtà conferite.Quanto all’accordo sindacale aziendale stipulato nel febbraio2016, la Corte ne ha affermato la legittima applicazione anche aidue lavoratori, in quanto migliorativo rispetto ai precedentiNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026trattamenti individuali, escludendo infine profili di discNruimmeroin dia razcicoolnta ege nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026o violazione del principio di parità di trattamento.3. Avverso l'anzidetta sentenza, i lavoratori hanno propostoricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società haresistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria.3. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritteRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazionee falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché degliartt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte di appello avrebbeerroneamente escluso l’efficacia erga omnes della contrattazioneaziendale di II livelloex [OSCURATO:SOCIETA]. e avrebbe travisato ladomanda, riducendola a una indebita contrapposizione tra vecchie nuovi assunti. Ad avviso dei ricorrenti l’interpretazione dei varicontratti aziendali stipulati tra le parti – ossia A) [OSCURATO:PERSONA] sindacaleinteraziendale del 15 luglio 2010 fra le aziende conferenti TRA.[OSCURATO:PERSONA].in [OSCURATO:SOCIETA]- [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA]- [OSCURATO:SOCIETA] da un partee le OO.SS. territoriali dall’ altra parte , relativo alla costituzionedi [OSCURATO:SOCIETA]; B) O.d.S. [OSCURATO:SOCIETA] ( U.Op. di Siena ) del 12.8.2010sulla formazione dei gruppi di lavoro del personale viaggiante; C)integrativo aziendale 2007 di [OSCURATO:SOCIETA] relativo alla sedeoperativa di Grosseto; D) [OSCURATO:PERSONA] sindacale [OSCURATO:SOCIETA] del 3.5.2011sui trasferimenti di residenza degli agenti fra le 4 [OSCURATO:PERSONA]; E) [OSCURATO:PERSONA] aziendale [OSCURATO:SOCIETA] del 7.7.2011 sui servizidi noleggio; F) Contratti individuali di lavoro con i neo assunti delprimo periodo - rappresentano una prova univoca della efficaciaterritoriale erga omnes degli accordi di II livello delle aziendesocie di [OSCURATO:SOCIETA], in particolare di [OSCURATO:SOCIETA]. In sintesi, la Corteterritoriale non ha colto il vero senso letterale dell’Accordointeraziendale 15 luglio 2010, che non aveva solamente funzioneprogrammatica ma presupponeva il fatto concreto che singoliNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026regimi economici applicati dalle diverse società si tNruamserfoe dri riascscoeltra oge nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026nella nuova. Inoltre, la Corte territoriale non ha correttamenteinterpretato la condotta successiva delle parti stipulanti,trascurando che il confronto sindacale si è protratto per alcuni anni(seppur con esito negativo); ha trascurato che,dall’interpretazione dell’Ordine di servizio di [OSCURATO:SOCIETA] del12.8.2010, emergeva che la disciplina collettiva di II livello (già diTra.In [OSCURATO:SOCIETA].) era stata importata in [OSCURATO:SOCIETA], con “efficaciaterritoriale” su tutta l’unità operativa (facendosi fuorviare dal datocontingente della mancanza, alla data di adozione dell’Ordine diservizio, di personale nuovo assunto, mancando di evidenziare chel’atto organizzativo si rivolgeva a tutti gli operatori addetti all’unitàproduttiva di Siena); ha trascurato che l’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] sui trasferimenti di residenza non poneva alcunadistinzione tra vecchi assunti e nuovi assunti, con conseguenteriferimento alla disciplina di II livello alle sedi territoriali (e non giàagli agenti trasferiti), con ciò disattendendo il dato letteraleemergente dal testo (non essendo rilevante che l’accordo sia statoapplicato solamente ai vecchi assunti, essendo fuorviante il rilievoassegnato alle anzianità di servizio come criterio per accedere airegimi collettivi, essendo inconferente l’incipit del documento edessendo illegittimo ricorrere ad una deposizione testimoniale perla ricerca del corretto significato della fonte contrattuale); haerroneamente interpretato la comunicazione del 20.1.2012 alleoo.ss. di Grosseto in ordine alla proroga del contratto integrativoaziendale del 2007 in attesa del processo di armonizzazione deiregimi tra le varie unità operative. Infine, in ordine ai contrattiindividuali di lavoro stipulati da [OSCURATO:SOCIETA] nei primi 6 mesi di attività(che hanno riconosciuto i nuovi assunti lo stesso regimeeconomico normativo di cui ai contratti integrativi delle aziendeconferenti), la Corte territoriale ha dato rilievo ad una meraallegazione (errore materiale da parte dell’azienda) non provata,eludendo il fatto essenziale che essa non ha trovato nessunaNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026conferma nelle deposizioni testimoniali; invero, tale Ncumoenrod doi rtatccao ltad gie nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026Tiemme dimostra la volontà della società di applicare nuoviassunti il regime collettivo delle aziende socie conferenti. In ognicaso la condotta unilaterale dell’azienda è inconferente a frontedegli impegni contrattuali generali assunti, e la condottasuccessiva inadempiente di [OSCURATO:SOCIETA] non può essere elementodirimente.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Il motivo è inammissibile perché non individua la regola diermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito econseguentemente non indica le ragioni per le quali da dettaregola quest'ultimo si sarebbe discostato.1.3. Invero, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazionedata ad un atto negoziale dal giudice del merito, è tenuta nonsolo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica,mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati,ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnatada dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo, cheappartiene all'ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo allaverifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso,ex plurimis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. nn.11849 e 18214/2024).1.4. Nell'interpretare la norma collettiva aziendale, appare utilerichiamare il principio, secondo cui il giudice del merito puòlimitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base deltenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. n.110/2013); in particolare, se è vero che l’art. 1362 c.c. - sia sottoNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026il profilo del “chiaro tenore letterale” del testo, sia soNtutmoe roil d ip rarcocofltial oge nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026della “comune intenzione delle parti” - costituisce criterioermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza eunivocità la volontà comune delle parti, al punto che nonsussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale delnegozio e l'intento effettivo dei contraenti (Cass. n. 18180/2007;Cass. n. 19357/2013; Cass. n. 10850/2017), è anche vero cheesso non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzionedell'accordo; e ciò perché il significato delle dichiarazioni negozialinon è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che nonpuò arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve consideraretutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dallegislatore (Cass. n. 14432/2016), anche secondo unainterpretazione orientata dal criterio di buona fede, a normadell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguitodalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa“causa concreta” (Cass. n. 34795/2021; Cass. nn. 2173 e11666/2022); in definitiva, il percorso ermeneutico devearticolarsi, da un punto di vista logico, in una circolarità cheimpone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, diricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificarese quest'ultima sia coerente con le restanti disposizionidell'accordo (secondo la previsione dell’art 1363 c.c.) e con lacondotta complessiva tenuta dai medesimi (Cass. n.24699/2021), coordinando tra loro le singole clausole alla ricercadi un significato coerente.1.5. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale si èconformata ai principi innanzi richiamati, provvedendo allaricostruzione della volontà delle parti secondo un procedimentocircolare che tenesse conto sia del tenore testuale di tutti icontratti aziendali stipulati dal 15.7.2010 in poi sia delcomportamento della società con riguardo alle assunzionieffettuate dopo l’aggregazione delle aziende sia dello “scopoNumero registro generale 7430/2022pratico” (l’armonizzazione della disciplina tra tutti i singoli acNcumoerrdo si ezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12817/2026territoriali precedenti, con superamento degli specifici trattamentiData pubblicazione 05/05/2026economici normativi applicati nelle società confluite nella [OSCURATO:SOCIETA])perseguito dalle parti.1.6. Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principiosecondo cui una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggettol'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stessosenso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restandoconseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nellacensura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati dauna delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale,nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nelparadigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nè in quello delprecedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4,tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.n. 11892 del 2016).2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazionedell’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148del 2011, e dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011,nonché degli artt. 115 c.p.c., 2727 e 2719 c.c., avendo, la Corteterritoriale, erroneamente affermato l’insussistenza di fontinormative a sostegno dell’applicabilità erga omnes del contrattoNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026aziendale di II livello della società [OSCURATO:SOCIETA]., erNruomnereo adim raceconltat ege nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026interpretando il comma 3 del d.l. n. 138/2011 (che apparescollegato alla categoria di contratti previsti al comma 1 e, inspecie, alle finalità e alle materie specificate nella disposizionenormativa); inoltre, la società non ha contestato specificamente(con conseguente prova del fatto) che i contratti aziendali (vigentinelle singole unità operative) non fossero stati approvati amaggioranza dei lavoratori (condizione posta dal suddetto comma3, ai fini dell’efficacia erga omnes di detti accordi) o a maggioranzadei componenti delle RSU elette secondo le regole interconfederalivigenti (condizione posta dall’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA]).2.1. Il motivo di ricorso non è fondato.2.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i fatticostitutivi (o modificativi o estintivi) del diritto allegati da una delleparti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti afondamento della decisione, esonerando la parte onerata dalprovarli - quando siano stati esplicitamente ammessi dallacontroparte, quando questa pur non avendoli espressamentecontestati abbia tuttavia assunto una posizione difensivalogicamente incompatibile con la loro negazione, cosìimplicitamente ammettendone l'esistenza, quando manchi deltutto una contestazione di detti fatti o quando la contestazione siadel tutto generica (Cass. S.U. n. 761/2002; in senso conforme,tra le più recenti, Cass. n. 2832/2016, Cass. n. 16970/2018, Cass.n. 20998/2019, Cass. n.12434/2020). Il presupposto logico-giuridico dell’applicazione di tale regola iuris è che i fatti siano statioggetto di tempestiva e compiuta allegazione, visto chel’allegazione dei fatti è potere che compete esclusivamente alleparti e proprio con i primi atti difensivi delle parti viene delineatol’ambito della lite.2.3. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineatoche l’invocazione dell’applicazione dell’art. 8, comma 3, del d.l. n.Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026138/2011 (che disciplina i c.d. contratti di prNousmseirmo dii traàcc)o lta ege nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata effettuatasolamente nelle note difensive finali nel corso del giudizio di primogrado; né parte ricorrente, in ossequio al principio di specificitàdel motivo, richiama (e trascrive, nella parte essenziale) il ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado ove i fatti costitutividell’applicabilità dell’art. 8, comma 3, del suddetto d.l. edell’[OSCURATO:PERSONA] (ossia i fatti, rispettivamente,dell’approvazione a maggioranza dei lavoratori dei contrattiaziendali vigenti nelle singole unità operative e dell’approvazionea maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regoleinterconfederali vigenti) erano stati allegati. La Corte territoriale,con accertamento di fatto insindacabile in questa sede dilegittimità, ha, dunque, verificato l’assenza delle condizioni perl’applicazione delle due fonti invocate dai lavoratori. Inoltre, laCorte territoriale ha sottolineato che mancava il requisito diapplicazione dell’[OSCURATO:PERSONA], ossia l’adesione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] all’associazione sindacale (Confindustria)stipulante l’accordo.2.4. In ordine ai c.d. contratti di prossimità e alla interpretazionedell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 138/2011 - pur trattandosi diricognizione ultronea ai fini del presente giudizio (avendo, la Corteterritoriale, comunque escluso la ricorrenza del requisitocostitutivo dell’approvazione a maggioranza dei lavoratori delcontratto di II livello invocato) - la finalità legislativa che permeatutta la disposizione normativa è quella espressamente esplicitatanel comma 1, che ha indotto il legislatore a creare questaparticolare figura di contratto aziendale o territoriale su specifichematerie.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.avendo, la Corte di appello, omesso di valutare il sesto motivo diappello concernente l’unitarietà e inscindibilità del contrattocollettivo di lavoro con conseguente illegittimità dei contrattiNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026individuali stipulati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con i nuoviN uamsesrou dni rtaic copltea gre nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026violazione dell’art. 2077 c.c.3.1. Il motivo non è ammissibile.3.2. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione dimerito, che integra una violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., si ha quando vi siaomissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda,intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti direttaad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge chegarantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogniistanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusionespecifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia diaccoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1853;Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5, 27novembre 2017, n. 28308).3.3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha affrontato laquestione sottoposta dai lavoratori, sottolineando chel’inesistenza, a monte, di un contratto collettivo cui i contrattiindividuali dovevano conformarsi, impediva di valutarel’applicabilità (e dunque la violazione) dell’art. 2077 c.c.4. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1 R.D.148/1931, art. 13 C.C.NL. luglio 1976, art. 6 C.C.NL. luglio 1997,1362 c.c. e segg. nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,2697 e art. 1218 c.c., contraddittorietà ed illogicità manifesta frai fatti accertati e le conclusioni in diritto tratte: la società Tiemmeha disatteso tutte le norme invocate e, in particolare l’art. 13 delCCNL 23 luglio 1976 sulla disciplina di II livello ove si prevede chead ogni agente sia assicurato, a titolo di competenze accessorie,un minimo del 5% della retribuzione minima conglobata, e sonoconcordati aziendalmente, in quanto applicabili, compensi,indennità e premi per effettive particolar prestazioni e rimborsispese. La Corte territoriale ha trascurato l’obbligatorietà deicompensi accessori, che inoltre non siano inferiori al 5% ed ha,Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026inoltre, erroneamente posto a carico dei lavoratorNiu mle’oro ndie rarceco ltad gie nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026provare che la sommatoria dei compensi variabili erogati nonraggiungeva il 5%. La sentenza impugnata è, inoltre,contraddittoria nella misura in cui, da una parte ha escluso laviolazione del CCNL del 1976 e, dall’altra, ha rilevato che l’accordosindacale del febbraio 2016 era migliorativo rispetto ai trattamentiaccessori riconosciuti con i contratti individuali.4.1. Il motivo è inammissibile e per la parte residua non è fondato.4.2. Il motivo è inammissibile, rientrando la valutazione dellacorrettezza della motivazione nel diverso paradigma impugnatorioprevisto dall'art. 360, primo comma, n. 5, tra i quali, all'esito deld.l. n. 83/12, non rientra più il vizio di omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si convertein violazione di legge – cfr. Cass. n.19881/2014- ovvero concretil'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio).4.3. Inoltre, secondo accertamento di fatto insindacabile in sededi legittimità, la Corte territoriale ha rilevato che non è stataraggiunta la prova che le competenze accessorie riconosciute coni contratti individuali ai neoassunti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (ossiaindennità variabili stabilite dal CCNL, indennità riconosciute perspecifiche condizioni nonché competenze ulteriori via viaconcordate con le organizzazioni sindacali dal 2012 al 2015analiticamente indicate nella sentenza impugnata) fosseroinferiori al 5% stabilito dall’art. 13 del CCNL del 1976.4.3. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazioneai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n.18092/2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcunNumero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere Nupmreorob dia ratcocorlitao g,e nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026interamente gravante su chi intendeva avvalersi dell’estensionedel contratto aziendale di II livello applicato dalla società Tra.Ins.p.a.5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 100c.p.c. e 115, comma 2, c.p.c. , 1362 c.c. in relazione ai verbali diconciliazione sindacale di assunzione, 2113 c.c. 2077 c.c. eall’impugnazione degli stessi con riguardo alla parte in cui èprevista (a fronte della rinuncia dei lavoratori ad impugnare icontratti a tempo determinato) l’offerta di un rapporto di lavoroindeterminato ed è contenuta l’illustrazione del trattamentoeconomico e normativo che non recepisce il trattamento applicatonella società [OSCURATO:SOCIETA].5.1. Il motivo è inammissibile in quanto con i motivi di ricorso percassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensivesvolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudicedell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo,poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione dellapropria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnatache si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo",come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.” (Cass.n. 22478/2018).5.2. La Corte territoriale, con interpretazione dei verbali sindacalistipulati dai lavoratori, ha sottolineato che il trattamentoeconomico ivi analiticamente esposto è stato inserito “in chiave ditrasparenza del regime contrattuale già applicato e delleindicazioni di dettaglio delle singoli voci e non per ricomprenderlonell’ambito di operatività delle rinunce formulate nei verbali(riguardanti solo l’impugnazione dei pregressi contratti atermine)”; nessuna indicazione è contenuta – nel ricorso percassazione – in ordine alla violazione dei canoni esegetici violatidalla Corte territoriale su tale punto, con conseguente correttezzadella valutazione di irrilevanza della impugnazione di detti verbaliNumero registro generale 7430/2022ai fini del diritto vantato dai lavoratori (di applicazioneNu mdereo sl ezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12817/2026trattamento economico dei contratti aziendali di II livello dellaData pubblicazione 05/05/2026società [OSCURATO:SOCIETA]).6. Con il sesto motivo si deduce contraddittorietà e illogicitàmanifesta della motivazione ex art. 132 c.p.c., vizio dicorrispondenza fra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. peromessa comparazione tra il regime collettivo [OSCURATO:SOCIETA] e il regime deinuovi assunti del febbraio 2016, violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. avendo la Corte territoriale errato a comparare l’accordosindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con i contratti individuali di lavorostipulati con i lavoratori, dovendo effettuare, invece, lacomparazione con la contrattazione collettiva della società [OSCURATO:SOCIETA].6. Il motivo non è fondato.6.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, aisensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazionemanchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da nonlasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il viziodi motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma 2, n. 4,c.p.c. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando nonvi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcunadisamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendopiù ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenzadi merito impugnata (Cass. n. 23940/2017), censure nel caso dispecie precluse dalla pronuncia c.d. doppia conforme. Nessuno diquesti profili è presente nella sentenza impugnata, ove il percorsologico-giuridico è del tutto intellegibile.Numero registro generale 7430/20226.2. Nessun vizio di omessa pronuncia è rinvenibile nella senNtuemnezroa s ezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 12817/2026impugnata con riguardo alla mancata comparazione tra il regimeData pubblicazione 05/05/2026collettivo [OSCURATO:SOCIETA] e il regime dei nuovi assunti del febbraio 2016,avendo, la Corte territoriale, statuito sulla questione e sottolineatoche tale operazione logica avrebbe richiesto l’accoglimento delladomanda vantata dai lavoratori (ossia l’applicazione, nei lororiguardi, del trattamento economico previsto dall’accordoaziendale di II livello della società [OSCURATO:SOCIETA]), presupposto che -nell’ambito dell’approfondita motivazione – era già stato ritenutoinfondato. Non sussiste, pertanto, la dedotta pretesa violazionedel canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.6.3. Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principiosecondo cui una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve avere ad oggetto ilfatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali,ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U.n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n.6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018,27000 del 2016); ebbene, nessuna censura viene mossa conriguardo alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito.7. Con il settimo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato proposta in sededi appello avverso la riproposta eccezione di rito della società diinammissibilità e/o nullità della domanda per difetto di edictioactionis (eccezione respinta in primo grado e non impugnata dallasocietà).7.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/20267.2. Si configura decisione implicita di una questione N(ucmoenro ndie rascscoalta age nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità(ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste, comenel caso in esame, risultino superate e travolte, benché nonespressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altraquestione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenutochiaramente superata l’eccezione di giudicato (in ordine allaeccezione di rito della società di inammissibilità e/o nullità delladomanda per difetto di edictio actionis) a fronte dell’accertatainsussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dai lavoratori.8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguonoil criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 7430/2022Numero sezionale 1951/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 Naupmreriole di r2ac0co2lt6a g.e nerale 12817/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12817/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris