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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37204/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appell ) di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo a lui inflitta con quella di anni trenta di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza l'interessato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo.

Si duole, in particolare, che la pena perpetua inflittagli violi il principio costituzionale di uguaglianza e quello della funzione rieducativa della sanzione penale, prodromica al reinserimento sociale del condannato.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché risulta basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione.

Il giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente argomentato la compatibilità dell'ergastolo con i principi convenzionali e costituzionali, evidenziando da un lato che la Corte EDU ha affermato che il problema è riso to laddove sia assicurata la possibilità di riesaminare detta pena per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2C13, Vìnter e altri c/ [OSCURATO:PERSONA]); dall'altro, richiamando la consolidata esegesi di legittimità di questa Corte sul tema, e la già affermata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod, pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguìto dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella sccietà libera, in tali termini risultando la piena compatibilità con i principi di cui a l'art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila, Rv. 267656).

Questa Corte, d'altra parte, ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità aistituzionale dell'art. 22 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pera dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, per conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da up lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva c elle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale e, dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di e3cludere, in concreto, la perpetuità della stessa (Sez.1, sentenza n. 43711 del 24/09/2015Ud.(dep.29/10/2015) Rv.265074).

In senso analogo - e per la manifesta infondatezza della questione posta - si e anche annotato che con oiA,G4 l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, l'ergastolo ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità; inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un rainserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez.1, n. 3301E del 29/03/2012, Esposito, Rv.253430).

D'altro canto, la compatibilità tra la pena dell'ergastolo ed i principi di cui all'art. 3 CEDU è stata anche ritenuta dalla Còrte sovranazionale che ha risolto positivamente la questione in tutti i casi in cui al soggetto adulto la legislazione nazionale consenta, comunque, la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2013, Vin :e - c/ [OSCURATO:PERSONA]; sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Schuchter c.

Italia).

La questione di costituzionalità proposta è stata, del resto, già affrontata dalla Corte costituzionale (C. :est 27 aprile 1994, n. 168) che ha respinto i temi prospettati.

Quanto all'argomeltazione relativa all'art. 673 cod. proc. pen., correttamente il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che le ipotesi ivi previste (abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice) non trovano spazio nella fattispecie.

In definitiva, le obiezioni del ricorrente esprimonc una posizione contrastante con l'attuale evoluzione giurisprudenziale e sollecitano - peraltro genericamente - una interlocuzione con il Giudice delle Leggi che sul p Jrto ha già avu:o corso con esito negativo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai scnsi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dell€ spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 1E6 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in auro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila m favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appell ) di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo a lui inflitta con quella di anni trenta di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza l'interessato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. Si duole, in particolare, che la pena perpetua inflittagli violi il principio costituzionale di uguaglianza e quello della funzione rieducativa della sanzione penale, prodromica al reinserimento sociale del condannato. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché risulta basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. Il giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente argomentato la compatibilità dell'ergastolo con i principi convenzionali e costituzionali, evidenziando da un lato che la Corte EDU ha affermato che il problema è riso to laddove sia assicurata la possibilità di riesaminare detta pena per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2C13, Vìnter e altri c/ [OSCURATO:PERSONA]); dall'altro, richiamando la consolidata esegesi di legittimità di questa Corte sul tema, e la già affermata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod, pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguìto dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella sccietà libera, in tali termini risultando la piena compatibilità con i principi di cui a l'art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila, Rv. 267656). Questa Corte, d'altra parte, ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità aistituzionale dell'art. 22 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pera dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, per conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da up lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva c elle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale e, dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di e3cludere, in concreto, la perpetuità della stessa (Sez.1, sentenza n. 43711 del 24/09/2015Ud.(dep.29/10/2015) Rv.265074). In senso analogo - e per la manifesta infondatezza della questione posta - si e anche annotato che con oiA,G4 l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, l'ergastolo ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità; inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un rainserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez.1, n. 3301E del 29/03/2012, Esposito, Rv.253430). D'altro canto, la compatibilità tra la pena dell'ergastolo ed i principi di cui all'art. 3 CEDU è stata anche ritenuta dalla Còrte sovranazionale che ha risolto positivamente la questione in tutti i casi in cui al soggetto adulto la legislazione nazionale consenta, comunque, la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2013, Vin :e - c/ [OSCURATO:PERSONA]; sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Schuchter c. Italia). La questione di costituzionalità proposta è stata, del resto, già affrontata dalla Corte costituzionale (C. :est 27 aprile 1994, n. 168) che ha respinto i temi prospettati. Quanto all'argomeltazione relativa all'art. 673 cod. proc. pen., correttamente il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che le ipotesi ivi previste (abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice) non trovano spazio nella fattispecie. In definitiva, le obiezioni del ricorrente esprimonc una posizione contrastante con l'attuale evoluzione giurisprudenziale e sollecitano - peraltro genericamente - una interlocuzione con il Giudice delle Leggi che sul p Jrto ha già avu:o corso con esito negativo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai scnsi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dell€ spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 1E6 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in auro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila m favore della Cassa delle Ammende
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