CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 19532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023Data pubblicazione 10/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* delfiglio – spese* straordinarie –spese di alloggio* * Consigliereuniversitario* * Consigliere * CC* * * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11595/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Massa * viaRoma n. 18 presso lo studio dell * * * che larappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso ricorrente e controricorrente al ricorso incidentalecontro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** n. 670 presso lo studio dell * * * *rappresentato e difeso dall * * * giusta procuraspeciale in calce al controricorso controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n. 1085/2020depositata il 21/10/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dalConsigliere * *Rilevato che1. * * evocava in giudizio avanti al Tribunale di Fermo l exconiuge * * al fine di sentirla condannare al pagamentodella somma di € 40.279 84 in forza delle statuizioni contenute nella* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023sentenza di divorzio emessa dal medesimo tribunale con cui eraData pubblicazione 10/07/2023stato disposto l affido in via esclusiva dei due figli all epocaminorenni al padre ed il versamento ad opera della madre di unassegno mensile di € 320 a titolo di contributo al loro mantenimentoa cui si assommava l obbligo di rimborsare la metà delle spesemediche e scolastiche nonché di quelle straordinarie.Il Tribunale di Fermo con sentenza n. 76/2020 accoglievaparzialmente la domanda detraendo dall ammontare della sommapretesa quanto richiesto a titolo di rimborso per le spese di alloggiorelative al corso di studi frequentato dalla figlia maggiore *presso l università di Bologna e condannava la * al pagamentodi € 27.979 84 oltre accessori.2. La Corte d appello di Ancona a seguito dell impugnazioneprincipale presentata dalla * e di quella incidentale proposta dal* riteneva – fra l altro e per quanto di interesse – che leprevisioni della sentenza di divorzio secondo cui la * era tenutaa corrispondere il 50% “delle spese mediche scolastiche estraordinarie opportunamente documentate e previamenteconcordate sostenute nell interesse dei figli” dovessero essereintese come riferite nella loro ultima parte soltanto alle spesestraordinarie.* le deduzioni dell appellante principale in ordine allanecessità di distinguere all interno delle spese scolastiche fra speseordinarie da intendersi già ricomprese nell assegno dimantenimento e spese straordinarie poiché dal contenuto dellasentenza di divorzio si ricavava che le spese scolastiche nondovevano ritenersi ricomprese fra quelle da sostenere con la sommaprevista a titolo di assegno di mantenimento.* che in ogni caso il genitore collocatario non è tenuto aconcordare preventivamente e ad informare l altro genitore di tuttele scelte dalle quali fossero derivate le spese straordinarie poichél art. 337 ter cod. civ. consente a ciascuno dei coniugi di intervenire2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione alleData pubblicazione 10/07/2023decisioni di maggiore interesse mentre al di fuori di tali casi ilgenitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spesestraordinarie salvo che non abbia tempestivamente addotto validimotivi di dissenso.* quanto alle spese straordinarie fra le quali dovevanoessere certamente ricondotte le spese riguardanti la sedeuniversitaria che le ammissioni della * valevano al più adimostrare che la stessa era venuta a conoscenza delle scelte dei figlicirca la sede universitaria da frequentare ma non il fatto che lerelative spese erano state concordate preventivamente comerichiesto dal titolo azionato allo stesso modo le prove testimonialirichieste da parte appellata si riferivano soltanto alla circostanza chei figli avevano ricevuto l assenso da parte di entrambi i genitori inordine alle rispettive scelte circa la facoltà e la sede universitaria manon contenevano alcun riferimento in merito all esistenza di unpreventivo accordo fra i due genitori rispetto alle spese correlate erisultavano pertanto irrilevanti.* pertanto che simili argomentazioni imponessero didetrarre da quanto richiesto anche le spese di alloggio sostenute dalfiglio minore * per l alloggio a Urbino dove aveva frequentatoil corso universitario e di conseguenza condannava * *a corrispondere al coniuge la minor somma di € 22.470 09.3. * * ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza pubblicata in data 21 ottobre 2020 prospettando tremotivi di doglianza ai quali ha resistito * * con controricorso.* ultimo a sua volta ha presentato ricorso incidentale affidatoa sei motivi di doglianza a cui ha resistito * * concontroricorso.La difesa di * * ha depositato memoria ai sensi dell art.380 bis.1 cod. proc. civ..Considerato che3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/20234.1 Il primo motivo del ricorso principale sotto la rubrica “omessaNumero di raccolta generale 19532/2023insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisDiavtao p udbbelicllaazio ne 10/07/2023controversia ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.” lamenta che la Corted appello abbia interpretato il contenuto della sentenza di divorzio nelsenso che le sole spese straordinarie e non quelle mediche escolastiche dovessero essere previamente concordate senza fornirela benché minima motivazione dell interpretazione offerta.4.2 Il secondo motivo del ricorso principale denuncia ai sensi dell art.360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell art. 161 cod.proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza impugnata perchéla Corte di merito non ha spiegato le ragioni per le quali abbia limitatola necessità di documentare opportunamente e concordarepreviamente le spese sostenute nell interesse dei figli alle sole spesestraordinarie e non anche a quelle mediche e scolastiche.5. I motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione della lorosostanziale sovrapponibilità risultano il primo inammissibile ilsecondo infondato.La prima censura si parametra al vizio di motivazione che potevaessere dedotto ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.prima che l art. 54 comma 1 lett. b d.l. 83/2012 convertito conmodificazioni dalla l. n. 134/2012 limitasse questo canone di criticaal solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti.In seguito alla riformulazione dell art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc.civ. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012 non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall art.111 comma 6 * che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente ovvero si fondi su un4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessaData pubblicazione 10/07/2023ed obiettivamente incomprensibile purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali cfr. * 7090/2022 * n. 23940/2017 .La carenza motivazionale denunciata non è riconducibile nell alveodel vizio di motivazione così rimodellato perché la decisioneimpugnata laddove spiega che “la dizione «opportunamentedocumentate e previamente concordate» appare riferita soltantoall ultima voce costituita dalle spese straordinarie distinte dallespese mediche e scolastiche” ha fornito un inequivocaargomentazione fondata sulla collocazione dell inciso all interno dellastruttura del periodo obiettivamente idonea a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento * * U. 22232/2016 .6.1 Il terzo motivo del ricorso principale assume la violazione e falsaapplicazione dell art. 337 ter cod. proc. civ. l assegno dimantenimento dei figli tiene in considerazione – spiega la ricorrente le loro complessive esigenze e ricomprende anche quelle spese chepur non ricorrenti mensilmente siano prevedibili in un determinatoassetto di vita mentre le spese straordinarie sono quelle che devonoricollegarsi a fatti imprevedibili ed eccezionali.La Corte di merito avrebbe così erroneamente preso inconsiderazione spese mediche e scolastiche che in quanto routinariee prevedibili dovevano ritenersi ricomprese all interno dell assegnodi mantenimento mensile corrisposto dalla madre.6.2 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazionedell art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e l esistenza di un difettodi motivazione in ragione del carattere apparente e/omanifestamente illogico della pronuncia perché la Corte d appello haritenuto che le spese di permanenza presso la sede universitariaavessero natura di spese straordinarie escludendo così in maniera5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023apodittica e senza motivazione alcuna che le stesse dovessero essereNumero di raccolta generale 19532/2023ricondotte nell alveo delle spese scolastiche. Data pubblicazione 10/07/20236.3 Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta la violazioneo falsa applicazione degli artt. 337 ter 147 e 315 bis cod. civ.perché secondo queste norme nell interpretazione loro data dallagiurisprudenza le spese di permanenza presso la sede universitariaprescelta hanno natura di spese ordinarie escluse dal contributomensile dato che non sono imprevedibili e si ripetono con cadenzaregolare e di conseguenza possono essere decise dal padre senzanecessità di preventiva concertazione o informazione trattandosi dispese inerenti agli aspetti fondamentali e irrinunciabili della vita dellaprole.7. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione delrapporto di connessione fra loro esistente.7.1 È pacifico fra le parti che il * avesse agito in giudizio “in virtùdi quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 529 del2005” pag. 2 della decisione impugnata cosicché la Corte di meritoera chiamata non a fare diretta applicazione del disposto dell art.337 ter cod. civ. ma a interpretare il titolo formatosi fra le parti alfine di verificarne la portata e farne concreta applicazione.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l esistenza delgiudicato esterno costituisce un elemento che pur nonidentificandosi con gli elementi normativi astratti è ad essiassimilabile essendo destinato a fissare la regola del caso concretoe partecipando quindi della natura dei comandi giuridici cfr. pertutte * * U. 13916/2006 .Non è dunque possibile rimettere in discussione l assetto di interessiemergente dal titolo posto a fondamento della pretesa benché lanormativa sulla base della quale il titolo giudiziale è stato formatopossa risultare d ausilio nell interpretazione della portata e dei limitidel comando giuridico in cui consiste il giudicato.6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/20237.2 * Corte ha già chiarito in materia di rimborso delle speseData pubblicazione 10/07/2023c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento delfiglio che occorre in via sostanziale distinguere tra a gli esborsi chesono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che certi nel lorocostante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali piùo meno ampi sortiscono l effetto di integrare l assegno dimantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originariodi condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità insede di separazione scioglimento cessazione degli effetti civiliannullamento nullità del matrimonio ovvero all esito di procedimentirelativi ai figli nati fuori del matrimonio previa un allegazione checonsenta con mera operazione aritmetica di preservare del titolostesso i caratteri della certezza liquidità ed esigibilità b le speseche imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare in grado di recidereogni legame con i caratteri di ordinarietà dell assegno di contributoal mantenimento richiedono per la loro azionabilità l esercizio diun autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto delprincipio dell adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quellodella proporzione del contributo alle condizioni economicopatrimoniali del genitore onerato in comparazione con quantostatuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema dellaresponsabilità genitoriale a seguito di separazione divorzioannullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordineai figli nati fuori dal matrimonio * 379/2021 .* straordinaria dunque non è solo l imprevisto ma anche ilrilevante.Non vi è dubbio che la spesa per la frequentazione degli studiuniversitari lontano dal luogo di residenza nella parte riferibileall alloggio rientri in quest ultimo genere di spese in ragione quantomeno della sua usuale rilevanza oltre che normalmentedell imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà disvolgere i propri studi .7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/20237.3 * posto il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile.Numero di raccolta generale 19532/2023È pacifico fra le parti che il * avesse agito in giudizio “inDa tva pirutbùbli cdaziio ne 10/07/2023quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 529 del2005” pag. 2 della decisione impugnata cosicché la Corte di meritoera chiamata non a far diretta applicazione del disposto dell art. 337ter cod. civ. ma a interpretare il titolo formatosi fra le parti al fine diverificarne la portata e farne concreta applicazione.Il motivo in esame muove perciò secondo una logica estranea althema decidendum limitandosi a predicare la violazione di unanorma sostanziale senza preoccuparsi del giudicato intervenuto fra leparti.In questa prospettiva peraltro la censura non si confronta in alcunmodo con il contenuto della decisione impugnata laddove la stessaesclude in ragione del particolare tenore della statuizione emessa insede di divorzio che le spese scolastiche di qualsiasi natura fosseroricomprese all interno dell assegno di mantenimento.7.4 Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato.La motivazione che il giudice deve offrire a mente dell art. 132comma 2 n. 4 cod. proc. civ. costituisce la rappresentazionedell iter logico intellettivo seguito dal giudice per arrivare alladecisione essa perciò assume carattere solo apparente e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quandobenché graficamente esistente non renda percepibile il fondamentodella decisione perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento non potendosi lasciareall interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetichecongetture * * U. 22232/2016 .Nel caso di specie la Corte di merito ha spiegato al lume delgiudicato intervenuto fra le parti da interpretarsi tenendo conto dellanorma sulla base del quale era stato pronunciato che le spesecorrelate alla scelta della sede universitaria dipendevano da una8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023decisione di maggior interesse per i figli che i genitori dovevanoData pubblicazione 10/07/2023assumere di comune accordo ex art. 337 ter comma 3 cod. civ. erientravano di conseguenza nel novero delle spese straordinarie per le quali appunto il titolo prevedeva la necessità un preventivoaccordo .In questo modo è stata offerta una motivazione capace di renderepercepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fondava.7.5 Il secondo motivo del ricorso incidentale non è fondato.Si è già detto che il genitore può esperire un autonoma azione diaccertamento per il recupero di spese straordinarie imprevedibili erilevanti nel loro ammontare ed estranee all ordinarietà dell assegnodi contributo al mantenimento.La censura in esame predica il carattere ordinario delle spesereclamate dal * senza considerare puntualmente lecaratteristiche di imprevedibilità e rilevanza che la giurisprudenzain precedenza richiamata ha valorizzato.* infatti non spiega la ragione per cui queste spese fosseroprevedibili al momento della formazione del titolo giudiziale sotto ilprofilo della scelta dell ubicazione della sede universitaria dove i figliavrebbero svolto il corso di studi né si cura in alcun modo di prenderein considerazione il criterio della rilevanza che caratterizza in terminidi straordinarietà l esborso.8.1 Il terzo motivo del ricorso incidentale si duole della violazione ofalsa applicazione degli artt. 337 ter 147 e 315 bis cod. civ. perchéla Corte d appello ha ritenuto necessaria l esistenza di un vero eproprio accordo espresso fra i due coniugi quando invece il tacitoassenso della madre derivante da un omessa giustificatacontestazione della spesa non poteva non essere consideratosufficiente a integrare gli estremi della preventiva concertazione.8.2 Il sesto motivo del ricorso incidentale assume la manifestaillogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata la quale dauna parte ha riconosciuto che la * era venuta a conoscenza9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023delle aspirazioni dei figli e che i giovani avevano ricevuto l assensoData pubblicazione 10/07/2023da parte dei genitori dall altra però ha inspiegabilmente ritenutoche il benestare di entrambi i genitori alle rispettive scelte circa lafacoltà e la sede universitaria fosse irrilevante.9. I motivi da esaminare congiuntamente in ragione della loroparziale sovrapponibilità risultano ambedue inammissibili.La Corte d appello tenuto conto che la sentenza di divorzio imponevache le spese straordinarie dovessero essere “previamenteconcordate” ha spiegato le allegazioni del * non integravano lecondizioni per il recupero richieste dal titolo dato che la conoscenzadelle scelte di studio compiute dai figli non implicava alcunaaccettazione dell onere di partecipazione alle relative spese “Taleaccordo non può difatti presumersi sulla base della meraconoscenza da parte della sig.ra * delle scelte operate dai figlicirca la sede universitaria per gli studi dagli stessi intrapresi nonpotendosi attribuire alla riportata condotta in mancanza di unaspecifica comunicazione al riguardo da parte del sig. * valenzadi accettazione dell assunzione dei relativi oneri economici nonpotendosi escludere che l odierna appellante avesse ritenuto che lerelative spese sarebbero state sostenute interamente dal padre”pag. 8 della sentenza impugnata .* i mezzi sotto le spoglie dell eccepita violazione di leggesostanziale o processuale tentano di introdurre un inammissibilesindacato di fatto sulla valutazione compiuta dalla Corte di merito laquale ha ritenuto che le allegazioni attoree fossero irrilevanti al finedi dimostrare la conclusione di un accordo in qualsiasi forma sullacompartecipazione alle spese.10. Il quarto motivo del ricorso incidentale lamenta l omessapronuncia sul secondo motivo appello incidentale con cui era statarichiesta in riforma della decisione di primo grado la condanna della* al rimborso delle spese sostenute dal padre per lapermanenza della figlia * presso la sede universitaria di *10 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/202311. Il motivo non è fondato.Data pubblicazione 10/07/2023Secondo la giurisprudenza di questa Corte ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un espressastatuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzionedel caso concreto ciò non si verifica quando la decisione adottatacomporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte anche semanchi in proposito una specifica argomentazione dovendoravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesaavanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risultiincompatibile con l impostazione logico giuridica della pronuncia * 24155/2017 nello stesso senso * 2151/2021 *7662/2020 .Nel caso di specie la Corte distrettuale nell accogliere il terzo motivodell appello principale ha ritenuto che dalla somma complessivarichiesta dal padre dovessero essere sottratti non solo i costi per lapermanenza a Bologna della figlia * ma anche “l analoga voce”riguardante il figlio * per l alloggio a *In questo modo i giudici distrettuali hanno ritenuto implicitamenteinfondato anche l appello incidentale sulla base delle “svolteargomentazioni” vale a dire in ragione dell assenza di un previoaccordo fra i genitori .12. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia ai sensi dell art.360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 24 e 111* 115 cod. proc. civ. 2697 e 2907 cod. civ. perché la Corted appello non ha valutato le prove testimoniali addotte della difesadel * ritualmente riproposte in sede di gravame cheaffrontavano i profili oggetto di controversia.13. Il motivo è inammissibile.Il mezzo in realtà intende contestare non l omessa ma la noncorretta valutazione delle prove testimoniali dedotte la cuiammissione la Corte ha respinto in maniera argomentata ritenendo11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023che le stesse fossero irrilevanti perché volte a dimostrare soltanto laData pubblicazione 10/07/2023conoscenza da parte della madre del percorso di studi che i figliintendevano intraprendere ma non l esistenza di quell accordo fra igenitori che il titolo dedotto in giudizio richiedeva per il recupero dellespese straordinarie.* simile valutazione non è sindacabile in questa sede posto che ilgiudizio sulla rilevanza delle singole deposizioni testimoniali èrimesso al libero apprezzamento del giudice di merito le cuivalutazioni sono incensurabili in Cassazione tutte le volte che essesiano sorrette da congrua e logica motivazione v. * 578/1975* 1741/1973 * 878/1973 .14. Per tutto quanto sopra esposto devono essere rigettati tanto ilricorso principale quanto il ricorso incidentale.La reciproca soccombenza giustifica l integrale compensazione dellespese di lite ai sensi dell art. 92 comma 2 cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023Data pubblicazione 10/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* delfiglio – spese* straordinarie –spese di alloggio* * Consigliereuniversitario* * Consigliere * CC* * * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11595/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Massa * viaRoma n. 18 presso lo studio dell * * * che larappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso ricorrente e controricorrente al ricorso incidentalecontro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** n. 670 presso lo studio dell * * * *rappresentato e difeso dall * * * giusta procuraspeciale in calce al controricorso controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n. 1085/2020depositata il 21/10/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dalConsigliere * *Rilevato che1. * * evocava in giudizio avanti al Tribunale di Fermo l exconiuge * * al fine di sentirla condannare al pagamentodella somma di € 40.279 84 in forza delle statuizioni contenute nella* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023sentenza di divorzio emessa dal medesimo tribunale con cui eraData pubblicazione 10/07/2023stato disposto l affido in via esclusiva dei due figli all epocaminorenni al padre ed il versamento ad opera della madre di unassegno mensile di € 320 a titolo di contributo al loro mantenimentoa cui si assommava l obbligo di rimborsare la metà delle spesemediche e scolastiche nonché di quelle straordinarie.Il Tribunale di Fermo con sentenza n. 76/2020 accoglievaparzialmente la domanda detraendo dall ammontare della sommapretesa quanto richiesto a titolo di rimborso per le spese di alloggiorelative al corso di studi frequentato dalla figlia maggiore *presso l università di Bologna e condannava la * al pagamentodi € 27.979 84 oltre accessori.2. La Corte d appello di Ancona a seguito dell impugnazioneprincipale presentata dalla * e di quella incidentale proposta dal* riteneva – fra l altro e per quanto di interesse – che leprevisioni della sentenza di divorzio secondo cui la * era tenutaa corrispondere il 50% “delle spese mediche scolastiche estraordinarie opportunamente documentate e previamenteconcordate sostenute nell interesse dei figli” dovessero essereintese come riferite nella loro ultima parte soltanto alle spesestraordinarie.* le deduzioni dell appellante principale in ordine allanecessità di distinguere all interno delle spese scolastiche fra speseordinarie da intendersi già ricomprese nell assegno dimantenimento e spese straordinarie poiché dal contenuto dellasentenza di divorzio si ricavava che le spese scolastiche nondovevano ritenersi ricomprese fra quelle da sostenere con la sommaprevista a titolo di assegno di mantenimento.* che in ogni caso il genitore collocatario non è tenuto aconcordare preventivamente e ad informare l altro genitore di tuttele scelte dalle quali fossero derivate le spese straordinarie poichél art. 337 ter cod. civ. consente a ciascuno dei coniugi di intervenire2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione alleData pubblicazione 10/07/2023decisioni di maggiore interesse mentre al di fuori di tali casi ilgenitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spesestraordinarie salvo che non abbia tempestivamente addotto validimotivi di dissenso.* quanto alle spese straordinarie fra le quali dovevanoessere certamente ricondotte le spese riguardanti la sedeuniversitaria che le ammissioni della * valevano al più adimostrare che la stessa era venuta a conoscenza delle scelte dei figlicirca la sede universitaria da frequentare ma non il fatto che lerelative spese erano state concordate preventivamente comerichiesto dal titolo azionato allo stesso modo le prove testimonialirichieste da parte appellata si riferivano soltanto alla circostanza chei figli avevano ricevuto l assenso da parte di entrambi i genitori inordine alle rispettive scelte circa la facoltà e la sede universitaria manon contenevano alcun riferimento in merito all esistenza di unpreventivo accordo fra i due genitori rispetto alle spese correlate erisultavano pertanto irrilevanti.* pertanto che simili argomentazioni imponessero didetrarre da quanto richiesto anche le spese di alloggio sostenute dalfiglio minore * per l alloggio a Urbino dove aveva frequentatoil corso universitario e di conseguenza condannava * *a corrispondere al coniuge la minor somma di € 22.470 09.3. * * ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza pubblicata in data 21 ottobre 2020 prospettando tremotivi di doglianza ai quali ha resistito * * con controricorso.* ultimo a sua volta ha presentato ricorso incidentale affidatoa sei motivi di doglianza a cui ha resistito * * concontroricorso.La difesa di * * ha depositato memoria ai sensi dell art.380 bis.1 cod. proc. civ..Considerato che3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/20234.1 Il primo motivo del ricorso principale sotto la rubrica “omessaNumero di raccolta generale 19532/2023insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisDiavtao p udbbelicllaazio ne 10/07/2023controversia ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.” lamenta che la Corted appello abbia interpretato il contenuto della sentenza di divorzio nelsenso che le sole spese straordinarie e non quelle mediche escolastiche dovessero essere previamente concordate senza fornirela benché minima motivazione dell interpretazione offerta.4.2 Il secondo motivo del ricorso principale denuncia ai sensi dell art.360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell art. 161 cod.proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza impugnata perchéla Corte di merito non ha spiegato le ragioni per le quali abbia limitatola necessità di documentare opportunamente e concordarepreviamente le spese sostenute nell interesse dei figli alle sole spesestraordinarie e non anche a quelle mediche e scolastiche.5. I motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione della lorosostanziale sovrapponibilità risultano il primo inammissibile ilsecondo infondato.La prima censura si parametra al vizio di motivazione che potevaessere dedotto ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.prima che l art. 54 comma 1 lett. b d.l. 83/2012 convertito conmodificazioni dalla l. n. 134/2012 limitasse questo canone di criticaal solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti.In seguito alla riformulazione dell art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc.civ. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012 non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall art.111 comma 6 * che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente ovvero si fondi su un4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessaData pubblicazione 10/07/2023ed obiettivamente incomprensibile purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali cfr. * 7090/2022 * n. 23940/2017 .La carenza motivazionale denunciata non è riconducibile nell alveodel vizio di motivazione così rimodellato perché la decisioneimpugnata laddove spiega che “la dizione «opportunamentedocumentate e previamente concordate» appare riferita soltantoall ultima voce costituita dalle spese straordinarie distinte dallespese mediche e scolastiche” ha fornito un inequivocaargomentazione fondata sulla collocazione dell inciso all interno dellastruttura del periodo obiettivamente idonea a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento * * U. 22232/2016 .6.1 Il terzo motivo del ricorso principale assume la violazione e falsaapplicazione dell art. 337 ter cod. proc. civ. l assegno dimantenimento dei figli tiene in considerazione – spiega la ricorrente le loro complessive esigenze e ricomprende anche quelle spese chepur non ricorrenti mensilmente siano prevedibili in un determinatoassetto di vita mentre le spese straordinarie sono quelle che devonoricollegarsi a fatti imprevedibili ed eccezionali.La Corte di merito avrebbe così erroneamente preso inconsiderazione spese mediche e scolastiche che in quanto routinariee prevedibili dovevano ritenersi ricomprese all interno dell assegnodi mantenimento mensile corrisposto dalla madre.6.2 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazionedell art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e l esistenza di un difettodi motivazione in ragione del carattere apparente e/omanifestamente illogico della pronuncia perché la Corte d appello haritenuto che le spese di permanenza presso la sede universitariaavessero natura di spese straordinarie escludendo così in maniera5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023apodittica e senza motivazione alcuna che le stesse dovessero essereNumero di raccolta generale 19532/2023ricondotte nell alveo delle spese scolastiche. Data pubblicazione 10/07/20236.3 Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta la violazioneo falsa applicazione degli artt. 337 ter 147 e 315 bis cod. civ.perché secondo queste norme nell interpretazione loro data dallagiurisprudenza le spese di permanenza presso la sede universitariaprescelta hanno natura di spese ordinarie escluse dal contributomensile dato che non sono imprevedibili e si ripetono con cadenzaregolare e di conseguenza possono essere decise dal padre senzanecessità di preventiva concertazione o informazione trattandosi dispese inerenti agli aspetti fondamentali e irrinunciabili della vita dellaprole.7. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione delrapporto di connessione fra loro esistente.7.1 È pacifico fra le parti che il * avesse agito in giudizio “in virtùdi quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 529 del2005” pag. 2 della decisione impugnata cosicché la Corte di meritoera chiamata non a fare diretta applicazione del disposto dell art.337 ter cod. civ. ma a interpretare il titolo formatosi fra le parti alfine di verificarne la portata e farne concreta applicazione.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l esistenza delgiudicato esterno costituisce un elemento che pur nonidentificandosi con gli elementi normativi astratti è ad essiassimilabile essendo destinato a fissare la regola del caso concretoe partecipando quindi della natura dei comandi giuridici cfr. pertutte * * U. 13916/2006 .Non è dunque possibile rimettere in discussione l assetto di interessiemergente dal titolo posto a fondamento della pretesa benché lanormativa sulla base della quale il titolo giudiziale è stato formatopossa risultare d ausilio nell interpretazione della portata e dei limitidel comando giuridico in cui consiste il giudicato.6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/20237.2 * Corte ha già chiarito in materia di rimborso delle speseData pubblicazione 10/07/2023c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento delfiglio che occorre in via sostanziale distinguere tra a gli esborsi chesono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che certi nel lorocostante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali piùo meno ampi sortiscono l effetto di integrare l assegno dimantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originariodi condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità insede di separazione scioglimento cessazione degli effetti civiliannullamento nullità del matrimonio ovvero all esito di procedimentirelativi ai figli nati fuori del matrimonio previa un allegazione checonsenta con mera operazione aritmetica di preservare del titolostesso i caratteri della certezza liquidità ed esigibilità b le speseche imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare in grado di recidereogni legame con i caratteri di ordinarietà dell assegno di contributoal mantenimento richiedono per la loro azionabilità l esercizio diun autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto delprincipio dell adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quellodella proporzione del contributo alle condizioni economicopatrimoniali del genitore onerato in comparazione con quantostatuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema dellaresponsabilità genitoriale a seguito di separazione divorzioannullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordineai figli nati fuori dal matrimonio * 379/2021 .* straordinaria dunque non è solo l imprevisto ma anche ilrilevante.Non vi è dubbio che la spesa per la frequentazione degli studiuniversitari lontano dal luogo di residenza nella parte riferibileall alloggio rientri in quest ultimo genere di spese in ragione quantomeno della sua usuale rilevanza oltre che normalmentedell imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà disvolgere i propri studi .7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/20237.3 * posto il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile.Numero di raccolta generale 19532/2023È pacifico fra le parti che il * avesse agito in giudizio “inDa tva pirutbùbli cdaziio ne 10/07/2023quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 529 del2005” pag. 2 della decisione impugnata cosicché la Corte di meritoera chiamata non a far diretta applicazione del disposto dell art. 337ter cod. civ. ma a interpretare il titolo formatosi fra le parti al fine diverificarne la portata e farne concreta applicazione.Il motivo in esame muove perciò secondo una logica estranea althema decidendum limitandosi a predicare la violazione di unanorma sostanziale senza preoccuparsi del giudicato intervenuto fra leparti.In questa prospettiva peraltro la censura non si confronta in alcunmodo con il contenuto della decisione impugnata laddove la stessaesclude in ragione del particolare tenore della statuizione emessa insede di divorzio che le spese scolastiche di qualsiasi natura fosseroricomprese all interno dell assegno di mantenimento.7.4 Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato.La motivazione che il giudice deve offrire a mente dell art. 132comma 2 n. 4 cod. proc. civ. costituisce la rappresentazionedell iter logico intellettivo seguito dal giudice per arrivare alladecisione essa perciò assume carattere solo apparente e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quandobenché graficamente esistente non renda percepibile il fondamentodella decisione perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento non potendosi lasciareall interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetichecongetture * * U. 22232/2016 .Nel caso di specie la Corte di merito ha spiegato al lume delgiudicato intervenuto fra le parti da interpretarsi tenendo conto dellanorma sulla base del quale era stato pronunciato che le spesecorrelate alla scelta della sede universitaria dipendevano da una8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023decisione di maggior interesse per i figli che i genitori dovevanoData pubblicazione 10/07/2023assumere di comune accordo ex art. 337 ter comma 3 cod. civ. erientravano di conseguenza nel novero delle spese straordinarie per le quali appunto il titolo prevedeva la necessità un preventivoaccordo .In questo modo è stata offerta una motivazione capace di renderepercepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fondava.7.5 Il secondo motivo del ricorso incidentale non è fondato.Si è già detto che il genitore può esperire un autonoma azione diaccertamento per il recupero di spese straordinarie imprevedibili erilevanti nel loro ammontare ed estranee all ordinarietà dell assegnodi contributo al mantenimento.La censura in esame predica il carattere ordinario delle spesereclamate dal * senza considerare puntualmente lecaratteristiche di imprevedibilità e rilevanza che la giurisprudenzain precedenza richiamata ha valorizzato.* infatti non spiega la ragione per cui queste spese fosseroprevedibili al momento della formazione del titolo giudiziale sotto ilprofilo della scelta dell ubicazione della sede universitaria dove i figliavrebbero svolto il corso di studi né si cura in alcun modo di prenderein considerazione il criterio della rilevanza che caratterizza in terminidi straordinarietà l esborso.8.1 Il terzo motivo del ricorso incidentale si duole della violazione ofalsa applicazione degli artt. 337 ter 147 e 315 bis cod. civ. perchéla Corte d appello ha ritenuto necessaria l esistenza di un vero eproprio accordo espresso fra i due coniugi quando invece il tacitoassenso della madre derivante da un omessa giustificatacontestazione della spesa non poteva non essere consideratosufficiente a integrare gli estremi della preventiva concertazione.8.2 Il sesto motivo del ricorso incidentale assume la manifestaillogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata la quale dauna parte ha riconosciuto che la * era venuta a conoscenza9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023delle aspirazioni dei figli e che i giovani avevano ricevuto l assensoData pubblicazione 10/07/2023da parte dei genitori dall altra però ha inspiegabilmente ritenutoche il benestare di entrambi i genitori alle rispettive scelte circa lafacoltà e la sede universitaria fosse irrilevante.9. I motivi da esaminare congiuntamente in ragione della loroparziale sovrapponibilità risultano ambedue inammissibili.La Corte d appello tenuto conto che la sentenza di divorzio imponevache le spese straordinarie dovessero essere “previamenteconcordate” ha spiegato le allegazioni del * non integravano lecondizioni per il recupero richieste dal titolo dato che la conoscenzadelle scelte di studio compiute dai figli non implicava alcunaaccettazione dell onere di partecipazione alle relative spese “Taleaccordo non può difatti presumersi sulla base della meraconoscenza da parte della sig.ra * delle scelte operate dai figlicirca la sede universitaria per gli studi dagli stessi intrapresi nonpotendosi attribuire alla riportata condotta in mancanza di unaspecifica comunicazione al riguardo da parte del sig. * valenzadi accettazione dell assunzione dei relativi oneri economici nonpotendosi escludere che l odierna appellante avesse ritenuto che lerelative spese sarebbero state sostenute interamente dal padre”pag. 8 della sentenza impugnata .* i mezzi sotto le spoglie dell eccepita violazione di leggesostanziale o processuale tentano di introdurre un inammissibilesindacato di fatto sulla valutazione compiuta dalla Corte di merito laquale ha ritenuto che le allegazioni attoree fossero irrilevanti al finedi dimostrare la conclusione di un accordo in qualsiasi forma sullacompartecipazione alle spese.10. Il quarto motivo del ricorso incidentale lamenta l omessapronuncia sul secondo motivo appello incidentale con cui era statarichiesta in riforma della decisione di primo grado la condanna della* al rimborso delle spese sostenute dal padre per lapermanenza della figlia * presso la sede universitaria di *10 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/202311. Il motivo non è fondato.Data pubblicazione 10/07/2023Secondo la giurisprudenza di questa Corte ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un espressastatuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzionedel caso concreto ciò non si verifica quando la decisione adottatacomporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte anche semanchi in proposito una specifica argomentazione dovendoravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesaavanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risultiincompatibile con l impostazione logico giuridica della pronuncia * 24155/2017 nello stesso senso * 2151/2021 *7662/2020 .Nel caso di specie la Corte distrettuale nell accogliere il terzo motivodell appello principale ha ritenuto che dalla somma complessivarichiesta dal padre dovessero essere sottratti non solo i costi per lapermanenza a Bologna della figlia * ma anche “l analoga voce”riguardante il figlio * per l alloggio a *In questo modo i giudici distrettuali hanno ritenuto implicitamenteinfondato anche l appello incidentale sulla base delle “svolteargomentazioni” vale a dire in ragione dell assenza di un previoaccordo fra i genitori .12. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia ai sensi dell art.360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 24 e 111* 115 cod. proc. civ. 2697 e 2907 cod. civ. perché la Corted appello non ha valutato le prove testimoniali addotte della difesadel * ritualmente riproposte in sede di gravame cheaffrontavano i profili oggetto di controversia.13. Il motivo è inammissibile.Il mezzo in realtà intende contestare non l omessa ma la noncorretta valutazione delle prove testimoniali dedotte la cuiammissione la Corte ha respinto in maniera argomentata ritenendo11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11595/2021Numero sezionale 2944/2023Numero di raccolta generale 19532/2023che le stesse fossero irrilevanti perché volte a dimostrare soltanto laData pubblicazione 10/07/2023conoscenza da parte della madre del percorso di studi che i figliintendevano intraprendere ma non l esistenza di quell accordo fra igenitori che il titolo dedotto in giudizio richiedeva per il recupero dellespese straordinarie.* simile valutazione non è sindacabile in questa sede posto che ilgiudizio sulla rilevanza delle singole deposizioni testimoniali èrimesso al libero apprezzamento del giudice di merito le cuivalutazioni sono incensurabili in Cassazione tutte le volte che essesiano sorrette da congrua e logica motivazione v. * 578/1975* 1741/1973 * 878/1973 .14. Per tutto quanto sopra esposto devono essere rigettati tanto ilricorso principale quanto il ricorso incidentale.La reciproca soccombenza giustifica l integrale compensazione dellespese di lite ai sensi dell art. 92 comma 2 cod. proc. civ.. *La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentalecompensa integralmente le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 della legge24 dicembre 2012 n. 228 si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente principale e delricorrente incidentale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13 ove dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.Il Presidente12 di 12* **La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentalecompensa integralmente le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 della legge24 dicembre 2012 n. 228 si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente principale e delricorrente incidentale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13 ove dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.Il Presidente12 di 12* *