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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26281/2026

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orte d'appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente allarecidiva e al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel restoRITENUTO IN FATTOCon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha confermatola sentenza con cui il Tribunale di Padova, all’esito di giudizio ordinario, avevaritenuto l’attuale ricorrente responsabile del reato di bancarotta fraudolentadocumentale specifica quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 8/10/2018 dal Tribunale di Padova, e,riqualificata la recidiva contestata nella sola forma specifica, lo aveva condannatoalla pena di anni 4 mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali,con applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 216 ult. comma leggefallimentare per la durata di anni 6 ed interdizione dai pubblici uffici per anni

5.2. Ha proposto ricorso l’imputato, per tramite del proprio difensore avv.articolando due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo lamenta inosservanza di legge penale in ordine agliartt. 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 2 r.d. 267/42 e vizio dimotivazione per travisamento della prova, inosservanza ed erronea applicazionedell'art. 192 c.p.p., con riguardo all’omessa consegna delle scritture edall'elemento soggettivo del reato.

Deduce che: a) a fronte del motivo di appellosvolto in relazione al fatto che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna richiesta diconsegna della documentazione contabile da parte del Curatore, la Corte nonaveva offerto reale risposta, avendo confuso il tema con quello della conoscenzadel processo; b) comunque, le relate di notifica prodotte nel corso del giudiziodovevano rendere evidente che l’imputato non aveva ricevuto alcuna richiesta diconsegna della contabilità, non risultando la compiuta giacenza dellacomunicazione svolta presso il domicilio effettivo, in Albignasego, via San Bellino43; conseguentemente al ricorrente non si poteva contestare l’omissione di unaconsegna mai richiesta; c) l’affermazione che il ricorrente avesse omesso la tenutadelle scritture contrastava con quanto scritto dal commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato al Curatore di avere consegnato la documentazione aldott.

Paperini, amministratore precedente all’assunzione del ruolo da parte del DeRossi; d) difettava la dimostrazione del dolo specifico, al riguardo il ricorsorimarcando in particolare che, quanto agli indici in tal senso apprezzati dalla Corte:d-1) l’irreperibilità era stata mal ritenuta, posto che il ricorrente era reperibilepresso il luogo di dimora in Albignasego; d-2) in ordine alla sottrazione, nemmenoerano stati sentiti dal Curatore i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, pure,erano stati denunciati dall'Arch.

Bertaggia quali autori della sottrazione dellescritture; d-3) il passivo ingente era stato determinato da un finanziamento chela fallita aveva contratto nel 2008 quando il ricorrente non era amministratore ederano invece presenti in società diversi soggetti tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Paperini, Bellieni e Carlon.2.2.

Con il secondo motivo prospetta violazione di legge penale in relazione alriconoscimento della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen., all’estinzione del reatoe dei suoi effetti penali nonché vizio di motivazione sui medesimi punti.

Deduceche la recidiva, riqualificata come specifica, non poteva essere ritenuta posto chel’unico precedente per bancarotta doveva ritenersi estinto unitamente ai suoieffetti penali, con conseguente irrilevanza ai fini della recidiva.3.

Il PG ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorsonel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo.2.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in sintesi, che la sparizione dellescritture non gli era imputabile né sotto un profilo oggettivo né sotto quellosoggettivo.Il motivo è infondato nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.2.1.

Nei confronti dell’imputato le due sentenze conformi di merito hanno accertatoil reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica.Come noto, l’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., distingue due tipi di bancarottafraudolenta documentale, ovvero la bancarotta specifica descritta dalla primaparte della disposizione, e quella generale, descritta dalla seconda parte.2.1.1.

I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili.

Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc.

Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).2.1.2.

Mentre la bancarotta generale realizza la sua offesa al patrimonioinformativo della procedura mediante una falsità ideologica contestuale alla tenutadella contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamentefalsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazionimodali descritte dalla norma incriminatrice, la bancarotta specifica, quiesclusivamente in rilievo, realizza la sua offesa tipica impedendo proprio agliorgani fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificatein quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori».

Sulla base del comuneprofilo effettuale di impedire l’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabiliè stata ricondotta al paradigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scrittureove sorretta dal dolo specifico indicato.E’, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui « In tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 –

01. Cfr. exmultis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica.

Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice.

E’ stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).2.2.

Nel caso di specie, le due sentenze di merito hanno preso le mosse dallaconstatazione che, all’atto del fallimento, nessuna scrittura è stata consegnata alCuratore dal ricorrente che aveva amministrato la società fallita dal 2008 sino alfallimento.Al riguardo, in primo luogo, la difesa argomenta che: a) l’imputato non aveva maiavuto conoscenza della richiesta del curatore di consegna delle scritture; b) lescritture non erano state omesse, secondo quanto risultava dalle prove acquisite;c) era stata presentata una denuncia per la sottrazione delle scritture da parte diterzi soggetti; d) sulle questioni così sollevate, la Corte di appello non avevarisposto, fraintendendo anzi il tema sollevato.2.2.1.

In fatto, dalla doppia conforme, sul tema così sollevato, risulta che il DeRossi, divenuto amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2010 erimasto in carica sino al fallimento dichiarato in data 8/10/2018, era in realtàpresente nella gestione da prima dell’assunzione dell’incarico.

I bilanci erano statidepositati sino all’esercizio 2008.

L’amministratore precedente al [OSCURATO:PERSONA], dott.Paperini, aveva ricevuto la documentazione dal commercialista Valentini.

L’avevaquantomeno in parte consegnata al [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto da quest’ultimoammesso.Intervenuto il fallimento, il ricorrente era stato convocato dal Curatore ed invitatoa depositare le scritture.

La comunicazione era stata tentata una prima volta inPadova, dove, peraltro, constava l’irreperibilità del destinatario; la seconda voltaera andata a buon fine presso la domiciliazione di fatto in Albignasego, mediantenotifica per compiuta giacenza.2.2.2.

A fronte di tali affermazioni delle sentenze la difesa, prima con l’atto diappello poi con il ricorso per cassazione, ha dedotto che non era stata offerta provadella compiuta giacenza presso l’indirizzo di Albignasego, a tal fine richiamando ladocumentazione prodotta.L’argomento è aspecifico ed infondato.Merita osservarsi già che la conoscenza dell’obbligo di deposito delle scrittureorigina di per sé dalla sentenza dichiarativa di fallimento in ordine alla cuiconoscenza il ricorso nemmeno deduce alcuna carenza.Anche ad attenersi al perimetro della conoscenza della convocazione quidirettamente considerata dalla difesa, deve muoversi dal considerare che ilCuratore ha attestato che la seconda comunicazione aveva avuto esito positivorisultando effettuata per compiuta giacenza.La documentazione prodotta dalla difesa non introduce alcuna circostanza didiverso tenore.

A fronte dell’informativa della Amministrazione postale che attestal’avvenuta consegna nelle forme indicate, il difetto della cartolina con relata dinotifica, a distanza di anni, non sta a significare che consegna e compiuta giacenzanon fossero intervenute.

Di talché la risultanza non vale a smentire quanto sulpunto attestato dal Curatore, posto anche che l’indirizzo indicato eraeffettivamente quello dell’imputato come dallo stesso riconosciuto.2.2.3.

Per l’effetto, costituisce una inferenza priva di alcuna illogicità quella trattadai giudici di merito in ordine al fatto che l’imputato aveva avuto conoscenzadell’obbligo di depositare le scritture.

Parimenti è in sé logica, in via strettamenteconsequenziale, la conclusione in ordine all’inadempimento a lui riferibile.La specifica circostanza, poi, si innesta in modi logicamente coerenti in un piùampio quadro che evidenzia come, nel periodo dell’amministrazione dell’attualericorrente, la società aveva preso a non depositare i bilanci mentre, secondoquanto considerato di seguito, non emergeva che avesse proseguito la tenuta dellescritture.2.2.4.

La circostanza che la Corte d’appello abbia frainteso la questione sollevatain ordine alla notifica della convocazione da parte del Curatore riferendola aldiverso tema della conoscenza del processo, nemmeno è dirimente dal momentoche – per quanto osservato – il motivo d’appello era aspecifico a fronte delleindicazioni poste sul tema dal Tribunale.Comunque la Corte territoriale non ha mancato di richiamare quanto osservatodalla sentenza di primo grado sulla attestazione da parte del Curatore.2.2.5.

Contrariamente a quanto esposto dal ricorso, non è illogica la conclusionesecondo cui la tenuta delle scritture era stata omessa almeno in gran parte dellagestione dell’imputato.Il commercialista Valentini ha dato conto di avere consegnato una serie di scrittureal precedente amministratore Paperini in data 7/10/2008, con ciò, appunto,offrendo base per inferire che sino a periodo anteriore a quel momento fosserostate appunto tenute le scritture indicate nell’elenco allegato alla comunicazione.Non risulta alcun elemento che attesti una tenuta successiva, quando per le annateposteriori all’esercizio del 2008 non risultavano più depositati i bilanci.Nel quadro che così emerge dalle sentenze non è illogica ed, anzi, risulta del tuttocoerente la conclusione che le scritture non fossero state più tenute dalla gestionedel [OSCURATO:PERSONA].2.2.6.

Come ritenuto dal Tribunale e richiamato dalla Corte d’appello, inconferentein concreto è il riferimento difensivo alla denuncia di sottrazione delle scritture.Risulta appunto in primo luogo che tale denuncia era stata presentata in data28/04/2020 e, quindi, due anni dopo la dichiarazione di fallimento.Per altro verso emergeva che la prospettata sparizione, secondo i termini stessidella allegazione, era avvenuta in conseguenza della perdita di disponibilitàdell’immobile presso cui le scritture erano conservate, per gli esiti di controversiasul pagamento del canone che aveva necessariamente preannunciato all’imputatola prossima spoliazione.

Sicché tutta la spiegazione correlata assume manifesticaratteri di pretestuosità.2.2.7.

Sono quindi infondati gli argomenti con cui la difesa pretende di censurarela manifesta illogicità o l’inosservanza di legge laddove la sentenza impugnataafferma che l’omessa tenuta delle scritture e la sottrazione di quelle preesistentifosse imputabile al [OSCURATO:PERSONA].2.2.8.

Ad ogni modo, dimostrato che l’imputato era amministratore al momentodella dichiarazione di fallimento competeva alla difesa dimostrare che le scrittureerano state tenute e che il mancato rinvenimento delle predette scritture fossedipeso da fatto allo stesso non imputabile (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv.271839 – 01).Di contro, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato nemmeno la tenutadelle stesse nel suo periodo di gestione.Sotto tale profilo deve riconoscersi che le censure articolate dal ricorrente, sulpiano della logicità della motivazione e del travisamento della prova, appaiono nondirimenti oltre che infondate.2.3.

Con un secondo argomento interno al medesimo motivo, il ricorso censura lamancata dimostrazione del dolo specifico.2.3.1.

In generale, come in parte già accennato, discende pacificamente dallastessa confezione letterale dell’art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (checontempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, intutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili »), l’affermazioneche la bancarotta fraudolenta documentale specifica, distinta come sopra da quella«generale» prevista dalla seconda ipotesi, richiede il dolo specifico di profitto o didanno (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.; Sez. 5 - ,Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n.18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179 - 01).Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre chedell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattereconsapevole e volontario delle stesse, anche del soggettivo perseguimento di unodegli obiettivi così indicati.

Secondo quanto è stato puntualmente affermato «nelcaso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché èrichiesta una specifica direzione della volontà » (Sez. 5, 07/11/2024, n. 42546).È stato anzi precisato che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolospecifico così in rilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libricontabili, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cuiverificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Gli indicinecessari devono, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado diilluminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multisCass. pen., Sez.

V, Sentenza, 18/09/2025, n. 37723).

Laddove, peraltro, siffattielementi ulteriori possono ben consistere anche nell’incidenza contenutistica otemporale che la sparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumeresull’interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell’autore dellasparizione.Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativoin esame descrive il dolo specifico e non l’evento materiale del reato, per integrarela bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivopregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggettoovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n.17807).2.3.2.

Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmentesuscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale peromessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 –01.

Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987 ).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori o dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n.47762, n.m. in motivazione).

Nel medesimo senso possono apprezzarsi lecomplementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta strumentalmenteirregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenuto occultamento; b)correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura dellaprocedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione ditutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte especifiche situazioni patrimoniali sensibili.

Indici, questi, la cui valenza probatoriadeve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profiloteleologico dell’azione materiale incriminata.2.2.3.

La sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, ha tratto ildolo specifico da indici individuati in: a) estensione della omessa tenuta esottrazione; b) sottrazione dell’imputato ai contatti con il Curatore; c) dimensionidel disavanzo (pari ad oltre 4 milioni di euro).Si tratta di indicatori che possono avere autonomo rilievo secondo lagiurisprudenza di legittimità e che appaiono idoneamente concludenti nel loroconcorso.

La motivazione, al riguardo, appare articolata in osservanza dei corretticanoni ermeneutici e priva di illogicità.2.2.4.

Ove pure non versate esclusivamente in fatto, appaiono infondate lededuzioni contrarie della difesa.Per quanto osservato, qui, correttamente le sentenze conformi hanno ritenuto laricorrenza cumulata di sottrazione delle scritture preesistenti e della mancatatenuta delle scritture attinenti alla sua gestione.

Risultanza che, nella suaestensione, di per sé pone una prima indicazione nel senso di una volontarietàsistematica del comportamento e della sua strumentalità ad una deliberataopacizzazione della vita della società.L’affermazione che l’imputato si fosse sottratto al contatto con la procedura, comesopra validata, corrobora l’indicazione così posta.Quanto al disavanzo, secondo la difesa, non era altro che l’effetto di iniziativeeconomiche ed impegni presi da altri.

L’argomento è, peraltro, irrilevante edinfondato.L’argomento è appunto irrilevante, in quanto è sufficiente considerare che lacondotta dell’imputato era comunque funzionale ad occultare quel disavanzo che,da chiunque fosse stato generato, non poteva non essergli noto.L’argomento è altresì infondato, in quanto le sentenze danno adeguatamenteconto di come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente sul piano gestorio anche prima diassumere la carica formale e come, specificamente, avesse partecipato al rapportocon il circuito finanziario, secondo quanto apprezzato in base alle dichiarazioni deldella sua gestione formale in quanto piuttosto risolve il suo rilievo, peraltromeramente complementare, sul piano in cui si apprezza un ulteriore movente dellasommersione contabile della società coincidente con il periodo gestorio delricorrente.2.3.

Il primo motivo, pertanto, è in parte versato in fatto o aspecifico, in parteinfondato e deve essere rigettato.3.

E’, invece, fondato il secondo motivo con cui il ricorrente censura ilriconoscimento della recidiva.3.1.

Il Tribunale aveva riqualificato la recidiva da specifica infra-quinquennale aspecifica, osservando che sussistevano due precedenti per bancarotta ed unanuova condanna per reato successivo a quello qui in rilievo.La Corte territoriale, rispondendo a specifico motivo di appello (che, invero,contestava oltre alla natura specifica della recidiva anche quella reiterata che nonera mai stata oggetto di contestazione), ha osservato che la riqualificazioneoperata dal giudice di primo grado doveva reputarsi corretta, ma era necessarioconsiderare, nella determinazione del trattamento, che l’imputato aveva dueprecedenti specifici per bancarotta.Il difensore, al riguardo, ha richiamato il motivo di appello in cui aveva dedottoche: a) esisteva un solo precedente relativo a condanna del 2012 per un reato del2003, fatto poi oggetto di una pronunzia di estinzione della pena emessa dalTribunale di Sorveglianza di Venezia il 21.9.2016; b) tale precedente era estintoai fini dell’art. 106 c.p.3.2.

Preliminarmente, la questione proposta è ammissibile nella presente sede.In generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito i limiti di ammissibilità dellaquestione così proposta affermando che l'estinzione di ogni effetto penaledeterminata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dedottaperché delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva,può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dalricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudicidi merito (Cass. pen., Sez.

I, 27/10/2021, n. 8352).Si tratta di condizioni che, secondo quanto già esposto, risultano entrambe quisoddisfatte.3.3.

Nel merito della questione deve rilevarsi quanto di seguito.3.3.1.

Il certificato del casellario registra:a) al punto 1) , una sentenza irrevocabile nel 2001 per fatti (anche) di bancarottacommessi tra il 1996 ed il 2000, con recidiva reiterata specifica e/infra-quinquennale, e con concessione di sospensione condizionale;b) al punto 2), una sentenza del 18.12.2012, irrev. il 17.4.2014 per bancarotta ealtro fino al maggio 2001 in Rovigo, pronuncia oggetto della citata ordinanza delTribunale di Sorveglianza di Venezia del 21.9.2016;c) al punto 3) una condanna per falsità materiale commessa dal privatoirrevocabile il 12.1.2022.3.3.2.

Emerge, pertanto, che ai fini di una eventuale applicazione della recidivaspecifica rileva soltanto la condanna di cui al punto 1).Ed, invero, se la condanna di cui al punto 3) è successiva ai fatti oggetto di giudizio,quella di cui al punto 2) è estinta in ragione del principio secondo cui «(l)'estinzionedi ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova alservizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto aglieffetti della recidiva» (Sez.

U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 Ud., dep. 2012,Rv. 251688 - 01).In senso contrario non vale osservare che è qui in rilievo una estinzione parziale,doversi al riguardo dare continuità sul punto all’orientamento secondo cui «Nelcaso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche glieffetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e delladichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato» (Cass. pen., Sez.

I,09/03/2022, n. 10970).Di contro, conserva rilievo ai presenti fini, la condanna di cui al punto 1), postoche la sospensione condizionale ivi applicata non estingue gli effetti penali dellacondanna che, quindi, deve essere considerata ai fini della recidiva.È stato appunto affermato che «(l)'estinzione del reato in conseguenza dellasospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali dellacondanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva» (Sez. 3- , Sentenza n. 5412 del 25/10/2019 Ud. (dep. 11/02/2020 ) Rv. 278575 – 01.Cfr. anche Sez. 4, Sentenza n. 45351 del 23/11/2010 Ud. (dep. 27/12/2010 ) Rv.249069 - 01).3.3.3.

A fronte di ciò, entrambe le sentenze hanno fatto mostra di avere tenutoconto, nella affermazione della recidiva specifica, di entrambe le condannepregresse per bancarotta.

Il che, appunto, integra violazione di legge penale e, dirimando, innesta nella motivazione una erronea premessa.Nella situazione data, il precedente di cui al punto 1) integra ancora astrattamentela conferma della recidiva specifica così ritenuta.

La determinazione, peraltro,comporta una rinnovazione della valutazione sulla ricorrenza dei requisiticomplessivi per l’applicazione in concreto della aggravante, con riguardo allaidoneità del remoto precedente di rinforzare l’indicazione di capacità a delinquere.Consegue allora la necessità di annullamento con rinvio.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto quanto al secondo motivo, con rigettoper il resto.

Per l’effetto, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio in ordine alla recidiva.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente allarecidiva e al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel restoRITENUTO IN FATTOCon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha confermatola sentenza con cui il Tribunale di Padova, all’esito di giudizio ordinario, avevaritenuto l’attuale ricorrente responsabile del reato di bancarotta fraudolentadocumentale specifica quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 8/10/2018 dal Tribunale di Padova, e,riqualificata la recidiva contestata nella sola forma specifica, lo aveva condannatoalla pena di anni 4 mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali,con applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 216 ult. comma leggefallimentare per la durata di anni 6 ed interdizione dai pubblici uffici per anni 5.2. Ha proposto ricorso l’imputato, per tramite del proprio difensore avv.articolando due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza di legge penale in ordine agliartt. 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 2 r.d. 267/42 e vizio dimotivazione per travisamento della prova, inosservanza ed erronea applicazionedell'art. 192 c.p.p., con riguardo all’omessa consegna delle scritture edall'elemento soggettivo del reato. Deduce che: a) a fronte del motivo di appellosvolto in relazione al fatto che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna richiesta diconsegna della documentazione contabile da parte del Curatore, la Corte nonaveva offerto reale risposta, avendo confuso il tema con quello della conoscenzadel processo; b) comunque, le relate di notifica prodotte nel corso del giudiziodovevano rendere evidente che l’imputato non aveva ricevuto alcuna richiesta diconsegna della contabilità, non risultando la compiuta giacenza dellacomunicazione svolta presso il domicilio effettivo, in Albignasego, via San Bellino43; conseguentemente al ricorrente non si poteva contestare l’omissione di unaconsegna mai richiesta; c) l’affermazione che il ricorrente avesse omesso la tenutadelle scritture contrastava con quanto scritto dal commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato al Curatore di avere consegnato la documentazione aldott. Paperini, amministratore precedente all’assunzione del ruolo da parte del DeRossi; d) difettava la dimostrazione del dolo specifico, al riguardo il ricorsorimarcando in particolare che, quanto agli indici in tal senso apprezzati dalla Corte:d-1) l’irreperibilità era stata mal ritenuta, posto che il ricorrente era reperibilepresso il luogo di dimora in Albignasego; d-2) in ordine alla sottrazione, nemmenoerano stati sentiti dal Curatore i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, pure,erano stati denunciati dall'Arch. Bertaggia quali autori della sottrazione dellescritture; d-3) il passivo ingente era stato determinato da un finanziamento chela fallita aveva contratto nel 2008 quando il ricorrente non era amministratore ederano invece presenti in società diversi soggetti tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Paperini, Bellieni e Carlon.2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge penale in relazione alriconoscimento della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen., all’estinzione del reatoe dei suoi effetti penali nonché vizio di motivazione sui medesimi punti. Deduceche la recidiva, riqualificata come specifica, non poteva essere ritenuta posto chel’unico precedente per bancarotta doveva ritenersi estinto unitamente ai suoieffetti penali, con conseguente irrilevanza ai fini della recidiva.3. Il PG ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorsonel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo.2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in sintesi, che la sparizione dellescritture non gli era imputabile né sotto un profilo oggettivo né sotto quellosoggettivo.Il motivo è infondato nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.2.1. Nei confronti dell’imputato le due sentenze conformi di merito hanno accertatoil reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica.Come noto, l’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., distingue due tipi di bancarottafraudolenta documentale, ovvero la bancarotta specifica descritta dalla primaparte della disposizione, e quella generale, descritta dalla seconda parte.2.1.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).2.1.2. Mentre la bancarotta generale realizza la sua offesa al patrimonioinformativo della procedura mediante una falsità ideologica contestuale alla tenutadella contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamentefalsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazionimodali descritte dalla norma incriminatrice, la bancarotta specifica, quiesclusivamente in rilievo, realizza la sua offesa tipica impedendo proprio agliorgani fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificatein quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori». Sulla base del comuneprofilo effettuale di impedire l’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabiliè stata ricondotta al paradigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scrittureove sorretta dal dolo specifico indicato.E’, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui « In tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 – 01. Cfr. exmultis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice. E’ stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).2.2. Nel caso di specie, le due sentenze di merito hanno preso le mosse dallaconstatazione che, all’atto del fallimento, nessuna scrittura è stata consegnata alCuratore dal ricorrente che aveva amministrato la società fallita dal 2008 sino alfallimento.Al riguardo, in primo luogo, la difesa argomenta che: a) l’imputato non aveva maiavuto conoscenza della richiesta del curatore di consegna delle scritture; b) lescritture non erano state omesse, secondo quanto risultava dalle prove acquisite;c) era stata presentata una denuncia per la sottrazione delle scritture da parte diterzi soggetti; d) sulle questioni così sollevate, la Corte di appello non avevarisposto, fraintendendo anzi il tema sollevato.2.2.1. In fatto, dalla doppia conforme, sul tema così sollevato, risulta che il DeRossi, divenuto amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2010 erimasto in carica sino al fallimento dichiarato in data 8/10/2018, era in realtàpresente nella gestione da prima dell’assunzione dell’incarico. I bilanci erano statidepositati sino all’esercizio 2008. L’amministratore precedente al [OSCURATO:PERSONA], dott.Paperini, aveva ricevuto la documentazione dal commercialista Valentini. L’avevaquantomeno in parte consegnata al [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto da quest’ultimoammesso.Intervenuto il fallimento, il ricorrente era stato convocato dal Curatore ed invitatoa depositare le scritture. La comunicazione era stata tentata una prima volta inPadova, dove, peraltro, constava l’irreperibilità del destinatario; la seconda voltaera andata a buon fine presso la domiciliazione di fatto in Albignasego, mediantenotifica per compiuta giacenza.2.2.2. A fronte di tali affermazioni delle sentenze la difesa, prima con l’atto diappello poi con il ricorso per cassazione, ha dedotto che non era stata offerta provadella compiuta giacenza presso l’indirizzo di Albignasego, a tal fine richiamando ladocumentazione prodotta.L’argomento è aspecifico ed infondato.Merita osservarsi già che la conoscenza dell’obbligo di deposito delle scrittureorigina di per sé dalla sentenza dichiarativa di fallimento in ordine alla cuiconoscenza il ricorso nemmeno deduce alcuna carenza.Anche ad attenersi al perimetro della conoscenza della convocazione quidirettamente considerata dalla difesa, deve muoversi dal considerare che ilCuratore ha attestato che la seconda comunicazione aveva avuto esito positivorisultando effettuata per compiuta giacenza.La documentazione prodotta dalla difesa non introduce alcuna circostanza didiverso tenore. A fronte dell’informativa della Amministrazione postale che attestal’avvenuta consegna nelle forme indicate, il difetto della cartolina con relata dinotifica, a distanza di anni, non sta a significare che consegna e compiuta giacenzanon fossero intervenute. Di talché la risultanza non vale a smentire quanto sulpunto attestato dal Curatore, posto anche che l’indirizzo indicato eraeffettivamente quello dell’imputato come dallo stesso riconosciuto.2.2.3. Per l’effetto, costituisce una inferenza priva di alcuna illogicità quella trattadai giudici di merito in ordine al fatto che l’imputato aveva avuto conoscenzadell’obbligo di depositare le scritture. Parimenti è in sé logica, in via strettamenteconsequenziale, la conclusione in ordine all’inadempimento a lui riferibile.La specifica circostanza, poi, si innesta in modi logicamente coerenti in un piùampio quadro che evidenzia come, nel periodo dell’amministrazione dell’attualericorrente, la società aveva preso a non depositare i bilanci mentre, secondoquanto considerato di seguito, non emergeva che avesse proseguito la tenuta dellescritture.2.2.4. La circostanza che la Corte d’appello abbia frainteso la questione sollevatain ordine alla notifica della convocazione da parte del Curatore riferendola aldiverso tema della conoscenza del processo, nemmeno è dirimente dal momentoche – per quanto osservato – il motivo d’appello era aspecifico a fronte delleindicazioni poste sul tema dal Tribunale.Comunque la Corte territoriale non ha mancato di richiamare quanto osservatodalla sentenza di primo grado sulla attestazione da parte del Curatore.2.2.5. Contrariamente a quanto esposto dal ricorso, non è illogica la conclusionesecondo cui la tenuta delle scritture era stata omessa almeno in gran parte dellagestione dell’imputato.Il commercialista Valentini ha dato conto di avere consegnato una serie di scrittureal precedente amministratore Paperini in data 7/10/2008, con ciò, appunto,offrendo base per inferire che sino a periodo anteriore a quel momento fosserostate appunto tenute le scritture indicate nell’elenco allegato alla comunicazione.Non risulta alcun elemento che attesti una tenuta successiva, quando per le annateposteriori all’esercizio del 2008 non risultavano più depositati i bilanci.Nel quadro che così emerge dalle sentenze non è illogica ed, anzi, risulta del tuttocoerente la conclusione che le scritture non fossero state più tenute dalla gestionedel [OSCURATO:PERSONA].2.2.6. Come ritenuto dal Tribunale e richiamato dalla Corte d’appello, inconferentein concreto è il riferimento difensivo alla denuncia di sottrazione delle scritture.Risulta appunto in primo luogo che tale denuncia era stata presentata in data28/04/2020 e, quindi, due anni dopo la dichiarazione di fallimento.Per altro verso emergeva che la prospettata sparizione, secondo i termini stessidella allegazione, era avvenuta in conseguenza della perdita di disponibilitàdell’immobile presso cui le scritture erano conservate, per gli esiti di controversiasul pagamento del canone che aveva necessariamente preannunciato all’imputatola prossima spoliazione. Sicché tutta la spiegazione correlata assume manifesticaratteri di pretestuosità.2.2.7. Sono quindi infondati gli argomenti con cui la difesa pretende di censurarela manifesta illogicità o l’inosservanza di legge laddove la sentenza impugnataafferma che l’omessa tenuta delle scritture e la sottrazione di quelle preesistentifosse imputabile al [OSCURATO:PERSONA].2.2.8. Ad ogni modo, dimostrato che l’imputato era amministratore al momentodella dichiarazione di fallimento competeva alla difesa dimostrare che le scrittureerano state tenute e che il mancato rinvenimento delle predette scritture fossedipeso da fatto allo stesso non imputabile (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv.271839 – 01).Di contro, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato nemmeno la tenutadelle stesse nel suo periodo di gestione.Sotto tale profilo deve riconoscersi che le censure articolate dal ricorrente, sulpiano della logicità della motivazione e del travisamento della prova, appaiono nondirimenti oltre che infondate.2.3. Con un secondo argomento interno al medesimo motivo, il ricorso censura lamancata dimostrazione del dolo specifico.2.3.1. In generale, come in parte già accennato, discende pacificamente dallastessa confezione letterale dell’art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (checontempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, intutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili »), l’affermazioneche la bancarotta fraudolenta documentale specifica, distinta come sopra da quella«generale» prevista dalla seconda ipotesi, richiede il dolo specifico di profitto o didanno (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.; Sez. 5 - ,Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n.18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179 - 01).Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre chedell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattereconsapevole e volontario delle stesse, anche del soggettivo perseguimento di unodegli obiettivi così indicati. Secondo quanto è stato puntualmente affermato «nelcaso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché èrichiesta una specifica direzione della volontà » (Sez. 5, 07/11/2024, n. 42546).È stato anzi precisato che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolospecifico così in rilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libricontabili, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cuiverificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Gli indicinecessari devono, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado diilluminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multisCass. pen., Sez. V, Sentenza, 18/09/2025, n. 37723). Laddove, peraltro, siffattielementi ulteriori possono ben consistere anche nell’incidenza contenutistica otemporale che la sparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumeresull’interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell’autore dellasparizione.Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativoin esame descrive il dolo specifico e non l’evento materiale del reato, per integrarela bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivopregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggettoovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n.17807).2.3.2. Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmentesuscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale peromessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 –01. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987 ).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori o dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n.47762, n.m. in motivazione). Nel medesimo senso possono apprezzarsi lecomplementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta strumentalmenteirregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenuto occultamento; b)correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura dellaprocedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione ditutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte especifiche situazioni patrimoniali sensibili. Indici, questi, la cui valenza probatoriadeve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profiloteleologico dell’azione materiale incriminata.2.2.3. La sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, ha tratto ildolo specifico da indici individuati in: a) estensione della omessa tenuta esottrazione; b) sottrazione dell’imputato ai contatti con il Curatore; c) dimensionidel disavanzo (pari ad oltre 4 milioni di euro).Si tratta di indicatori che possono avere autonomo rilievo secondo lagiurisprudenza di legittimità e che appaiono idoneamente concludenti nel loroconcorso. La motivazione, al riguardo, appare articolata in osservanza dei corretticanoni ermeneutici e priva di illogicità.2.2.4. Ove pure non versate esclusivamente in fatto, appaiono infondate lededuzioni contrarie della difesa.Per quanto osservato, qui, correttamente le sentenze conformi hanno ritenuto laricorrenza cumulata di sottrazione delle scritture preesistenti e della mancatatenuta delle scritture attinenti alla sua gestione. Risultanza che, nella suaestensione, di per sé pone una prima indicazione nel senso di una volontarietàsistematica del comportamento e della sua strumentalità ad una deliberataopacizzazione della vita della società.L’affermazione che l’imputato si fosse sottratto al contatto con la procedura, comesopra validata, corrobora l’indicazione così posta.Quanto al disavanzo, secondo la difesa, non era altro che l’effetto di iniziativeeconomiche ed impegni presi da altri. L’argomento è, peraltro, irrilevante edinfondato.L’argomento è appunto irrilevante, in quanto è sufficiente considerare che lacondotta dell’imputato era comunque funzionale ad occultare quel disavanzo che,da chiunque fosse stato generato, non poteva non essergli noto.L’argomento è altresì infondato, in quanto le sentenze danno adeguatamenteconto di come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente sul piano gestorio anche prima diassumere la carica formale e come, specificamente, avesse partecipato al rapportocon il circuito finanziario, secondo quanto apprezzato in base alle dichiarazioni deldella sua gestione formale in quanto piuttosto risolve il suo rilievo, peraltromeramente complementare, sul piano in cui si apprezza un ulteriore movente dellasommersione contabile della società coincidente con il periodo gestorio delricorrente.2.3. Il primo motivo, pertanto, è in parte versato in fatto o aspecifico, in parteinfondato e deve essere rigettato.3. E’, invece, fondato il secondo motivo con cui il ricorrente censura ilriconoscimento della recidiva.3.1. Il Tribunale aveva riqualificato la recidiva da specifica infra-quinquennale aspecifica, osservando che sussistevano due precedenti per bancarotta ed unanuova condanna per reato successivo a quello qui in rilievo.La Corte territoriale, rispondendo a specifico motivo di appello (che, invero,contestava oltre alla natura specifica della recidiva anche quella reiterata che nonera mai stata oggetto di contestazione), ha osservato che la riqualificazioneoperata dal giudice di primo grado doveva reputarsi corretta, ma era necessarioconsiderare, nella determinazione del trattamento, che l’imputato aveva dueprecedenti specifici per bancarotta.Il difensore, al riguardo, ha richiamato il motivo di appello in cui aveva dedottoche: a) esisteva un solo precedente relativo a condanna del 2012 per un reato del2003, fatto poi oggetto di una pronunzia di estinzione della pena emessa dalTribunale di Sorveglianza di Venezia il 21.9.2016; b) tale precedente era estintoai fini dell’art. 106 c.p.3.2. Preliminarmente, la questione proposta è ammissibile nella presente sede.In generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito i limiti di ammissibilità dellaquestione così proposta affermando che l'estinzione di ogni effetto penaledeterminata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dedottaperché delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva,può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dalricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudicidi merito (Cass. pen., Sez. I, 27/10/2021, n. 8352).Si tratta di condizioni che, secondo quanto già esposto, risultano entrambe quisoddisfatte.3.3. Nel merito della questione deve rilevarsi quanto di seguito.3.3.1. Il certificato del casellario registra:a) al punto 1) , una sentenza irrevocabile nel 2001 per fatti (anche) di bancarottacommessi tra il 1996 ed il 2000, con recidiva reiterata specifica e/infra-quinquennale, e con concessione di sospensione condizionale;b) al punto 2), una sentenza del 18.12.2012, irrev. il 17.4.2014 per bancarotta ealtro fino al maggio 2001 in Rovigo, pronuncia oggetto della citata ordinanza delTribunale di Sorveglianza di Venezia del 21.9.2016;c) al punto 3) una condanna per falsità materiale commessa dal privatoirrevocabile il 12.1.2022.3.3.2. Emerge, pertanto, che ai fini di una eventuale applicazione della recidivaspecifica rileva soltanto la condanna di cui al punto 1).Ed, invero, se la condanna di cui al punto 3) è successiva ai fatti oggetto di giudizio,quella di cui al punto 2) è estinta in ragione del principio secondo cui «(l)'estinzionedi ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova alservizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto aglieffetti della recidiva» (Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 Ud., dep. 2012,Rv. 251688 - 01).In senso contrario non vale osservare che è qui in rilievo una estinzione parziale,doversi al riguardo dare continuità sul punto all’orientamento secondo cui «Nelcaso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche glieffetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e delladichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato» (Cass. pen., Sez. I,09/03/2022, n. 10970).Di contro, conserva rilievo ai presenti fini, la condanna di cui al punto 1), postoche la sospensione condizionale ivi applicata non estingue gli effetti penali dellacondanna che, quindi, deve essere considerata ai fini della recidiva.È stato appunto affermato che «(l)'estinzione del reato in conseguenza dellasospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali dellacondanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva» (Sez. 3- , Sentenza n. 5412 del 25/10/2019 Ud. (dep. 11/02/2020 ) Rv. 278575 – 01.Cfr. anche Sez. 4, Sentenza n. 45351 del 23/11/2010 Ud. (dep. 27/12/2010 ) Rv.249069 - 01).3.3.3. A fronte di ciò, entrambe le sentenze hanno fatto mostra di avere tenutoconto, nella affermazione della recidiva specifica, di entrambe le condannepregresse per bancarotta. Il che, appunto, integra violazione di legge penale e, dirimando, innesta nella motivazione una erronea premessa.Nella situazione data, il precedente di cui al punto 1) integra ancora astrattamentela conferma della recidiva specifica così ritenuta. La determinazione, peraltro,comporta una rinnovazione della valutazione sulla ricorrenza dei requisiticomplessivi per l’applicazione in concreto della aggravante, con riguardo allaidoneità del remoto precedente di rinforzare l’indicazione di capacità a delinquere.Consegue allora la necessità di annullamento con rinvio.4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto quanto al secondo motivo, con rigettoper il resto. Per l’effetto, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio in ordine alla recidiva. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26281/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris