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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 04216/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 390/1990, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che considerato l'ampio contesto nel quale le condotte contestate erano maturate presupponendo una quantità di stupefacente non irrilevante non potesse configurarsi la diversa ipotesi di lieve entità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'assenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve nella pena sostitutiva della semilibertà e detenzione domiciliare è inammissibile per carenza di interesse in quanto la pena complessivamente inflitta non consente la sostituzione, invero l'art. 53

I. 689/1981 stabilisce che "il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare"; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore OEPOS4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 390/1990, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che considerato l'ampio contesto nel quale le condotte contestate erano maturate presupponendo una quantità di stupefacente non irrilevante non potesse configurarsi la diversa ipotesi di lieve entità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'assenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve nella pena sostitutiva della semilibertà e detenzione domiciliare è inammissibile per carenza di interesse in quanto la pena complessivamente inflitta non consente la sostituzione, invero l'art. 53 I. 689/1981 stabilisce che "il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare"; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore OEPOS4