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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 22683/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - in relazione alla colpevolezza del prevenuto ex art. 337 c.p., all'insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, nonché al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393 bis c.p. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato inoltre che il motivo inerente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena si basa su assunti relativi alla ricostruzione dei presupposti per l'applicazione della pena sospesa correttamente ricostruiti dal giudice di appello tenuto conto dei precedenti benefici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] dente C aPOSATATO !N cAri LLERJA lo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - in relazione alla colpevolezza del prevenuto ex art. 337 c.p., all'insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, nonché al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393 bis c.p. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato inoltre che il motivo inerente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena si basa su assunti relativi alla ricostruzione dei presupposti per l'applicazione della pena sospesa correttamente ricostruiti dal giudice di appello tenuto conto dei precedenti benefici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] dente C aPOSATATO !N cAri LLERJA lo